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Sono stati definiti i corsi per RSPP

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Il 29 settembre dovrebbe essere approvato, ufficialmente, in occasione della Conferenza Stato Regioni il testo che individua gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione per coloro che vogliono svolgere il ruolo di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Siamo finalmente alla fase finale. Il D.Lgs. 195 del 23 giugno 2003, pubblicato nella G.U. il 29 luglio, prevedeva all’art. 2 una modifica al D.Lgs. 626/94 con l’introduzione dell’art. 8 bis relativo ai requisiti professionali degli RSPP o Addetti interni o esterni all’azienda. Come noto questa modifica si è resa obbligatoria dopo la pronuncia della Corte di giustizia europea (emessa nel 2001 !) che non ha ritenuto idoneo e completo nel recepimento della direttiva europea, da parte dell’Italia, degli articoli relativi alle capacità e requisiti che devono possedere i soggetti per esercitare il ruolo di RSPP. In particolare non era prevista alcuna attività formativa.

Il documento, messo a punto dal coordinamento tecnico delle regioni alla fine di agosto, dovrebbe essere recepito dalla Conferenza in modo integrale. Certamente potrà esserci qualche modifica ma non tale da mettere in discussione un testo dibattuto, discusso, analizzato e confrontato con le parti sociali per oltre un anno.

I criteri definiti, solo per coloro che hanno un titolo di studio non inferiore al diploma rilasciato dalla scuola media superiore, sono la suddivisione del corso in moduli.
Modulo “A” Formazione di base di 28 ore
Modulo “B” Formazione tecnica e specifica in base alla tipologia aziendale da 8 a 68 ore
Modulo “C” Formazione gestionale e relazionale di 24 ore
Esemplificando un nuovo RSPP dovrà frequentare i moduli A+B+C mentre il nuovo Addetto solo i moduli A+B.
Il sistema modulare è stato introdotto in quanto vi sono diversi casi di riconoscimento delle attività lavorative pregresse che determinano gli obblighi solo alla frequenza di specifici moduli.
Il corso modulare non prevede il rilascio di un Attestato unico per RSPP ma la certificazione dell’espletamento di ogni singolo modulo. Ne consegue, ad esempio, che la mancanza dell’Attestato per il modulo “B” impedisca al RSPP l’iscrizione al modulo “C”.
Allo stesso tempo un Addetto che ha frequentato i moduli “A” e “B” con la successiva effettuazione del modulo “C” potrà ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio.
Vi sono poi casi di esonero per i moduli A o B a seconda dell’esperienza lavorativa.

Altra innovazione fondamentale è rappresentata dalla formazione continua nell’arco dei cinque anni successivi. Ogni Addetto dovrà frequentare, nell’arco di un quinquennio, corsi per 30 ore complessive ricondotte a moduli di 6 ore annue per i settori del modulo B.
L’aggiornamento per gli RSPP, nel quinquennio, è invece subordinata al settore di attività aziendale e varia da 40 a 60 ore ovvero moduli annuali che vanno da 8 a 12 ore.

Il sistema dell’aggiornamento comporterà la realizzazione del “libretto formativo” individuale sul quale potranno essere apposte, nel tempo, tutte le azioni ed i corsi frequentati. Sarà lo strumento di una verifica costante e seria che accompagnerà l’attività di ogni Responsabile del Servizio.
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