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Quale formazione serve per la collocazione della segnaletica stradale?

Quale formazione serve per la collocazione della segnaletica stradale?

Il decreto ministeriale 22 gennaio 2019 individua la formazione per gli addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

 

Brescia, 25 Giu – Nelle scorse settimane con l’articolo “ Sicurezza nelle attività di posa segnaletica stradale: le novità”, a cura del Geom. Stefano Farina, abbiamo presentato il nuovo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 relativo all’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

 

Un decreto importante sia per la presenza dei criteri generali di sicurezza relativi, appunto, alle prassi di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, sia le indicazioni, con varie novità, in materia di formazione. E la prima novità rispetto alla normativa precedente è che ora la formazione riguarda solo i lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica. Sparisce, come rilevato dallo stesso Farina, l’estensione della formazione - presente sul Decreto Ministeriale 4 marzo 2013 (che risulta abrogato dal 15 marzo scorso) - ai lavoratori “comunque addetti ad attività in presenza di traffico”.

 

Nell’articolo ci soffermiamo proprio su quanto contenuto nell’Allegato II del DM 22 gennaio 2019 recante “Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”:


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La formazione specifica per lavoratori e preposti

L’Allegato II del DM 22 gennaio 2019 individua, dunque, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione e ricorda che la partecipazione ai corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori”.

 

Tale formazione, in quanto formazione specifica, “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008”. E deve “considerarsi integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui al medesimo articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008”.

 

Inoltre la durata ed i contenuti della formazione contenuti nell’allegato devono “considerarsi minimi”.

 

I docenti del corso e il percorso formativo

L’allegato riporta poi anche i requisiti dei docenti, con alcune modifiche riguardo a quanto indicato nel DM 4 marzo 2013.

 

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti:

  • per la parte teorica: “dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali”;
  • per la parte pratica: “da personale con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale”.

Si indica poi che al termine del triennio successivo all’adozione del presente decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, “il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali”.

 

In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione si sottolinea che occorre garantire:

  1. “l’individuazione di un responsabile del progetto formativo e dei docenti;
  2. la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
  3. un numero di partecipanti per ogni corso non superiore a 35 unità;
  4. per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
  5. che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo”.

 

Inoltre il percorso formativo, “differenziato per categoria di strada”, è “finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:

  • installazione del cantiere;
  • rimozione del cantiere;
  • revisione e integrazione della segnaletica;
  • manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
  • interventi in emergenza”.

 

I moduli e gli argomenti del corso di formazione

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è “strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

  1. modulo giuridico - normativo della durata di 1 ora;
  2. modulo tecnico della durata di 3 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
  3. prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
  4. modulo pratico della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
  5. prova di verifica finale (prova pratica)”.

 

Riportiamo brevemente gli argomenti che devono essere trattati:

  • Modulo Giuridico normativo (1 ora):
    • Cenni sugli articoli del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe;
    • Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti;
    • Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico.
  • Modulo Tecnico (3 ore):
    • Nozioni sulla segnaletica temporanea.
    • I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilità;
    • Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
    • Norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (con riferimento all’Allegato I del decreto).
  • Modulo Pratico (4 ore):
    • Tecniche di installazione, integrazione, revisione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
      • Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento);
      • Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);
      • Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
    • Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”;
    • Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.

 

Concludiamo segnalando che l’Allegato II riporta poi nel dettaglio anche il percorso formativo per i preposti che “è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

  1. “modulo giuridico - normativo della durata di 3 ore;
  2. modulo tecnico della durata di 5 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
  3. prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
  4. modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
  5. prova di verifica finale (prova pratica)”.

 

Infine l’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito “per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa”.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

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Rispondi Autore: Simone - likes: 0
26/06/2019 (08:22:15)
L'articolo, a mio parere, non affronta però un argomento di particolare importanza, ovvero il riconoscimento della formazione pregressa impartita ai sensi del DM 04/03/2013. Nello specifico, in nessun punto del nuovo DM, che abroga il precedente, viene previsto un riconoscimento e la validità dei corsi base per lavoratori e preposti, presumibile solamente dall'analogia per durata e contenuti con il DM 22/01/2019, pur essendo il vecchio DM citato nei "considerando". Rimane, sempre a mio avviso, un vuoto normativo non pienamente colmato dal legislatore. Si farà mai chiarezza su tale argomento?
Rispondi Autore: noto vito - likes: 0
19/05/2021 (09:30:58)
A chi mi debbo rivolgere per frequentare il corso di formazione di cui al
DM 22/01/2019 ?
Rispondi Autore: Felice Tursi - likes: 0
30/11/2021 (13:19:10)
Buongiorno, avrei necessita di sostenere qiesto corso con i miei colleghi. Possibile farlo gia oggi nel primo pomeriggio via web.
Il mio numero è: 3272978631
Grazie

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