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Procedure per la verifica della conformità degli adempimenti formativi

Procedure per la verifica della conformità degli adempimenti formativi
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

28/03/2018

Una deliberazione della giunta regionale umbra ha approvato la revisione di varie procedure ispettive di verifica, di analisi e di indagine. Focus sulla procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi previsti dal D.lgs 81/08.

Procedure per la verifica della conformità degli adempimenti formativi

Una deliberazione della giunta regionale umbra ha approvato la revisione di varie procedure ispettive di verifica, di analisi e di indagine. Focus sulla procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi previsti dal D.lgs 81/08.

Perugia, 28 Mar – Sicuramente conoscere le modalità e prassi ispettive e di verifica della conformità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ci permette di conoscere meglio la normativa e il modo di applicarla correttamente. Tuttavia un'altra conseguenza della trasparenza di queste procedure può essere anche quella di favorire il confronto per una maggiore uniformità applicativa delle procedure ispettive a livello nazionale.

 

E per far luce su alcune di queste procedure possiamo far riferimento ad una norma della Regione Umbria, la Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 395 relativa alla “Revisione delle procedure: “Verifica della conformità degli adempimenti formativi di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08” - “Svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro” - “Gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL” - “Analisi del documento di valutazione del rischio”. Approvazione delle procedure “Indagine di iniziativa per malattia di sospetta origine professionale” - “Ricorso avverso il giudizio del medico competente (Art. 41 comma 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)”.


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L’approvazione delle procedure

Approvate con la D.G.R. n. 1725 del 22 dicembre 2014, diverse procedure ispettive e di verifica di conformità alla normativa sono state sperimentate nel 2015 e poi revisionate nel 2016 da un gruppo di lavoro costituito dai tecnici della prevenzione delle ASL e coordinato da un operatore del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare. Tali procedure sono state poi sottoposte a ulteriori revisione e sono state approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 395.

 

La delibera approva le seguenti procedure “quali parti integranti e sostanziali” della normativa:

  • procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08;
  • procedura per lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro;
  • procedura per la gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL;
  • procedura per l'analisi del documento di valutazione del rischio;
  • procedura per l'indagine di iniziativa per malattia di sospetta origine professionale;
  • procedura per il ricorso avverso il giudizio del medico competente.

 

Ci soffermiamo sulla procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi.

 

Procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi

Scopo della procedura è descrivere le modalità per “verificare la conformità degli adempimenti formativi che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore così come previsto dallʼart. 37 C. 1 e 2 del DL.gs 81/08 e s.m.i. Lʼutilizzo di tale procedura da parte degli operatori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro permetterà di uniformare le modalità operative sul territorio regionale”.

 

Nella procedura si fa riferimento a:

  • identificazione del soggetto responsabile dellʼadempimento nella specifica azienda/impresa: “lʼoperatore del Servizio PSAL, in azienda o presso gli uffici dello stesso, richiede in forma scritta o verbale al datore di lavoro o a un suo rappresentante i documenti relativi ad eventuali deleghe effettuate ai sensi dellʼart. 16 del D.lgs 81/08 in materia di formazione dei lavoratori”;
  • individuazione della macrocategoria di rischio: “lʼoperatore del Servizio PSAL, in azienda o presso gli uffici dello stesso, richiede in forma scritta o verbale al titolare dellʼadempimento o a un suo rappresentante la descrizione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore/lavoratori/gruppo omogeneo al fine di attribuire il relativo profilo di rischio (basso, medio, alto)”.

 

E in relazione alle esigenze ispettive specifiche lʼoperatore del Servizio PSAL “verifica la coerenza della documentazione aziendale rispetto agli adempimenti normativi, procedendo come di seguito specificato:

  • Livello minimo
    • Richiesta degli attestati di formazione o documentazione del percorso formativo svolto;
    • verifica della conformità del percorso formativo svolto e degli attestati;
  • Livello approfondito.

 

In particolare oltre alla verifica prevista al livello minimo, “devono essere verificati almeno i seguenti punti:

  • richiesta di informazioni al/ai lavoratore/i;
  • registro delle presenze;
  • programma del corso di formazione;
  • requisiti dei docenti”.

Il livello approfondito è “comunque adottato nei casi di:

  1. infortunio mortale;
  2. specifica argomentazione su delega AG;
  3. specifica argomentazione su esposto”.

 

Il report di servizio dell’attività di verifica

Si indica poi che al termine della verifica lʼoperatore “compila il report di servizio” (presente nell’allegato contenente le procedure e annesso al DGR 1725/2017) anche “avvalendosi della relativa guida sinottica e ne consegna una copia al Coordinatore TdP” (Coordinatore dei Tecnici Prevenzione) che “ne verifica la corretta compilazione e quindi la archivia in un apposito fascicolo presso gli uffici del Servizio PSAL”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle procedure allegate al DGR per la conoscenza dei riferimenti normativi, degli indicatori e controlli proposti e per la visualizzazione del Report di servizio dellʼattività di verifica della formazione.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Umbria - Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2017, n. 395 - Revisione delle procedure: “Verifica della conformità degli adempimenti formativi di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08” - “Svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro” - “Gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL” - “Analisi del documento di valutazione del rischio”. Approvazione delle procedure “Indagine di iniziativa per malattia di sospetta origine professionale” - “Ricorso avverso il giudizio del medico competente (Art. 41 comma 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)”

 

Regione Umbria - Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 1725 - Procedura per la verifica della conformità degli adempimenti formativi di cui all’art. 37 comma 2 del d.lgs 81/08 - Procedura per lo svolgimento delle indagini per infortunio sul lavoro - Procedura per la gestione delle segnalazioni al Servizio PSAL - Procedura per l’analisi dei documenti di valutazione e gestione del rischio: approvazione



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Rispondi Autore: Morris Mazzoni immagine like - likes: 0
28/03/2018 (12:36:28)
Livello minimo: Richiesta degli attestati di formazione e verifica della conformità [...] degli attestati;
Uno dei requisiti minimi che deve essere presente sull'attestato è la firma del soggetto formatore o del del soggetto organizzatore del corso.
Molti attestati vengono prodotti incollando l'immagine di una firma scannerizzata in un PDF che viene poi spedito per email o stampato. Una firma scannerizzata al computer non ha alcun effetto per la legge e si può considerare inesistente.
Attestati di quaeto tipo sono di fatto senza firma. Vengono contestati? Se non vengono contestati si ha consapevolezza di quanto sia facile modificare o falsificare un PDF con l'immaginetta della scansione della firma?

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