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Pianificazione e organizzazione della formazione dei lavoratori
Monza, 24 feb – Le varie disposizioni contenute nell’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori (ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), nell’ Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 e nelle circolari che sono seguite agli Accordi, hanno fornito precise indicazioni per attuare l’obbligo di formazione dei lavoratori.
Per agevolare le imprese nella pianificazione e realizzazione della formazione, con riferimento a quanto previsto dagli Accordi e dall’attuale normativa, torniamo a presentare il documento dal titolo “ Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - Guida per le imprese”; un documento è correlato all’omonimo Piano Mirato di Prevenzione dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza.
Il documento riguardo alla pianificazione e organizzazione della formazione indica che ogni progetto formativo “deve prevedere quali sono i soggetti responsabili delle varie fasi del processo e quali compiti devono svolgere”. E ciò in coerenza con il punto 2 (Organizzazione della formazione) dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni (ASR) del 21 dicembre 2011.
Diamo qualche informazione su alcune figure relative all’organizzazione dell’intervento formativo.
Chi è il soggetto organizzatore?
Il soggetto organizzatore è il soggetto giuridico “che organizza la formazione e può essere un ente o una società di formazione, un formatore esterno, oppure il datore di lavoro stesso. I suoi compiti sono:
- stabilire chi è il responsabile del progetto formativo;
- stabilire la possibile composizione dell’aula (stesso o diverso ATECO per formazione generale, settori o comparti similari per formazione specifica)”. Segnaliamo che il IV allegato al documento riporta i criteri di omogeneità individuati dal Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza con riferimento ai “Criteri di scelta degli argomenti da approfondire per il rischio medio/alto”;
- “definire il numero dei discenti (massimo 35 per edizione) in base al tipo di metodologia di insegnamento utilizzata; infatti l’apprendimento tramite alcuni tipi di esercitazioni, simulazioni, giochi, ecc. è efficace quando il numero di discenti è di circa 20-25 persone. Nel caso del training on the job, invece, il numero si riduce ulteriormente (generalmente a 4 o 5 persone)”.
Inoltre quando è utilizzata la modalità di apprendimento in e-learning, “il soggetto organizzatore:
- verifica la conformità della piattaforma per la corretta erogazione della formazione;
- ottempera agli adempimenti riferiti alla piattaforma per dare piena ottemperanza alle previsioni di cui agli ASR;
- assicura che la piattaforma e-learning e tutti i contenuti siano in formato direttamente fruibile dai discenti, che la connettività sia adeguata a supportare l’utenza prevista, che siano presenti un numero sufficienti di risorse umane di supporto all’aspetto tecnico e all’aspetto didattico/organizzativo”.
Chi è il responsabile del progetto formativo?
Il documento prodotto dall’ASL Monza e Brianza segnala che il responsabile del progetto formativo è “colui che ricopre la funzione di coordinamento dell’attività progettuale, di erogazione e di valutazione, comprese le attività gestionali e organizzative. A volte ricopre anche funzioni di coordinamento delle attività amministrative e di gestione contabile. Le competenze sono generalmente quelle riferibili all'area della gestione dei processi della formazione (figura esperta) con particolare riferimento alla formazione tecnico specialistica”. Tale responsabile può essere “il datore di lavoro, il RSPP, il docente stesso oppure una società o un formatore esterno. I compiti spettanti al responsabile del progetto formativo sono:
- verificare la congruità del progetto con il DVR aziendale e i bisogni formativi individuati;
- programmare, coordinare e controllare attività e risorse;
- verificare i requisiti dei docenti”;
- “declinare i contenuti”, tenendo presenti ad esempio differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, tipologia contrattuale, ...;
- “documentare i risultati del percorso formativo in termini di adesione dei partecipanti attraverso la gestione del registro delle presenze” e di apprendimento (nell’allegato VII del documento è presente un modello di registro presenze).
Riguardo alla verifica dei requisiti dei docenti è possibile richiedere a questi ultimi una dichiarazione scritta (nell’allegato V al documento è presente un esempio di “Dichiarazione del possesso dei requisiti di docente-formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”) “corredata almeno dal curriculum vitae; è possibile integrare anche con referenze derivanti da iniziative di formazione precedentemente svolte (es. esiti dei questionari di gradimento)”. Laddove le funzioni di responsabile del progetto formativo siano svolte direttamente dal docente stesso, la “verifica dei requisiti posseduti dal docente è posta in capo al soggetto organizzatore”.
Secondo il gruppo “Formazione e Lavoro” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza (art.7 D.Lgs. 81/2008), che ha curato il documento, è opportuno “che il responsabile del progetto formativo possieda, a far data dal 18 marzo 2014, gli stessi requisiti previsti per i docenti come stabiliti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.
Chi è il docente-formatore?
È evidente che il docente-formatore riveste un ruolo fondamentale ai fini dell’efficacia formativa. Ha il delicato compito “di riordinare il sapere professionale dei lavoratori, integrandolo con i contenuti di cui è esperto e adottando tecniche metodologiche adeguate”. In particolare al fine di evitare “una scarsa coerenza tra obiettivi, contenuti e modalità di sviluppo, il docente dovrebbe essere coinvolto fin dalla fase progettuale dell’evento formativo”.
Il documento ricorda che “sono stati individuati gli elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacita didattica. In base all’art. 1 del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014, si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possiede il prerequisito del Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (maturità) e uno dei sei criteri in allegato allo stesso decreto” (ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei suddetti tre elementi). Secondo il Comitato di Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza la formazione dei lavoratori “svolta dagli attori del sistema aziendale di prevenzione della stessa azienda (RSPP, MC, RLS)”, laddove dotati dei necessari requisiti, riveste “un valore aggiunto in virtù delle maggiori conoscenze che gli stessi hanno della realtà lavorativa in cui operano”.
Rimandando alla lettura integrale del documento, che riporta ulteriori dettagli sulla figura del docente-formatore, si ricorda che fino al 18 marzo 2016 i datori di lavoro-RSPP potranno svolgere attività formativa per i propri lavoratori, dopodiché dovranno dimostrare di essere in possesso di uno dei succitati criteri (art. 4, DM 6 marzo 2013).
Concludiamo questa panoramica su alcuni aspetti organizzativi della formazione dei lavoratori, dando qualche informazione sul tutor.
Chi è il tutor?
Il tutor, una figura facoltativa tranne che per la modalità di formazione in e-learning, è “colui che segue l’intero percorso formativo del discente e per il quale diventa un valido punto di riferimento, supportandolo da un punto di vista emotivo e motivazionale. Questa figura, che svolge la funzione di facilitatore e mentore dei processi di apprendimento”, è stata espressamente prevista dagli Accordi Stato Regioni soltanto per la formazione in e-learning, ma “la sua presenza potrebbe essere utile anche per i tradizionali corsi d’aula”.
In particolare i compiti del tutor “non si limitano ai soli aspetti burocratici (ad es. il controllo delle presenze), ma dovrebbero avere anche una valenza culturale e pedagogica, tra cui:
- la rilevazione delle esigenze espresse dai corsisti di cui può farsi portavoce presso la docenza o l'intero staff formativo;
- il monitoraggio delle attività, dell'apprendimento, del gradimento e dell'interesse;
- l'organizzazione dello spazio fisico dell'aula al fine di favorire un'interazione efficace ed efficiente tra i partecipanti al corso e i relatori;
- la mediazione nell'ambito del gruppo e l’animazione della classe sollecitando i discenti alla discussione;
- l’osservazione e la raccolta di feed-back da parte dei discenti”.
Si segnala infine che il ruolo del tutor può essere svolto dallo stesso docente oppure da personale qualificato, in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08 dell’ASL Monza Brianza, “ Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - Guida per le imprese”, documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro” dell’ASL Monza Brianza, versione maggio 2014 (formato PDF, 1.74 MB).
Scheda di autovalutazione (Allegato XIV) (Formato PDF, 822 kB).
Allegati (Formato ZIP, 4.79 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0 | 24/02/2015 (09:29:21) |
Bene, bene, continuiamo pure ad aggiungere pareri, interpretazioni, "opportunità", precisazioni non richieste, ricami, ghirigori. I "questionari di gradimento" del docente-formatore... Ma per piacere. |
Rispondi Autore: davide - likes: 0 | 24/02/2015 (18:57:54) |
Tazio, lei deve capire che un sacco di gente vive sui ghirigori, ricami, ecc. ecc. e soprattutto sulla formazione che sta diventando sempre più complessa e "pesante" per le aziende già in seria difficoltà grazie alla crisi. Purtroppo spesso si confonde la sicurezza sul campo con le tante scartoffie da produrre , così la formazione viene percepita dai datori di lavoro come un ulteriore fardello e un nuovo esborso di danaro a tutto vantaggio degli enti ispettivi che possono sanzionare. |
Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0 | 25/02/2015 (08:12:50) |
...confermo i precedenti commenti, alla fine il tutto è ricondotto ad uno sterile marketing. fondamentalmente penso che della sicurezza importi a ben pochi, non dimentichiamo però che i lavoratori sono persone e non macchine... |
Rispondi Autore: Francesco Cattari - likes: 0 | 25/02/2015 (09:32:28) |
La formazione è solo una bella fonte di guadagno per gli enti formatori, in modo particolare per le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali e un costo aggiuntivo per le aziende. |