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Nuovi requisiti di Legge per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

24/06/2003

Un decreto che stravolgerà la situazione italiana del settore della formazione sulla sicurezza: è richiesta più professionalità anche per il ruolo di addetto e, soprattutto, formazione con verifica dell'apprendimento.

Nuovi requisiti di Legge per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

Un decreto che stravolgerà la situazione italiana del settore della formazione sulla sicurezza: è richiesta più professionalità anche per il ruolo di addetto e, soprattutto, formazione con verifica dell'apprendimento.

Il Consiglio dei Ministri del 19 giugno ha licenziato un importante testo di un Decreto Legislativo, non ancora in Gazzetta Ufficiale e quindi passibile di ulteriori modifiche, relativo alle capacità e caratteristiche ritenute importanti per assolvere al ruolo di Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Sono specificate con più chiarezza l'esperienza specifica rispetto ai rischi dell'azienda oggetto del servizio e le caratteristiche dei corsi di formazione, in cui la verifica dell'apprendimento è ritenuta elemento fondamentale.
Ecco il testo, non ancora ufficiale, del decreto:

DECRETO LEGISLATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CAPACITA’ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI ED ESTERNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002 n. 39, legge comunitaria per l’anno 2001, ed in particolare l’articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 27 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle attività produttive e della funzione pubblica;

EMANA
Il seguente decreto legislativo:

Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Al comma 1, lettera e), dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, le parole “attitudini e capacità adeguate” sono sostituiti dalle seguenti: “delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8 bis”.
2. Al comma 2, dell’articolo 8 del decreto legislativo n.626, del 1994 e successive modificazioni, le parole “di attitudini e capacità adeguate” sono sostituiti dalle seguenti: “delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8 bis”.
3. Al comma 8, dell’articolo 8 del decreto legislativo n.626, del 1994 e successive modificazioni, le parole “attitudini e capacità adeguate” sono sostituite dalle seguenti: “le capacità e i requisiti professionali di cui all’art. 8 bis”.

Art. 2 (Inserimento dell’art. 8 bis dopo l’art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

“Art. 8 bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza Stato ­ Regioni saranno individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi ai corsi.

3. a) I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e Province autonome, dalle Università, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e dagli Organismi paritetici. Altri soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza Stato ­ Regioni.
b) I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati o riconosciuti dalle Regioni o Province autonome.

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza Stato - Regioni, con cadenza almeno quinquennale.

6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di “Ingegneria della Sicurezza e Protezione” o di “Scienze della Sicurezza e Protezione” o di “Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

7. E’ fatto salvo l’art. 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall’espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.

Art. 3 (Norma transitoria e clausola di cedevolezza)

1. Possono svolgere l’attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l’attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui al
medesimo articolo2, capoverso 8-bis, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino all’istituzione dei corsi di formazione di cui all’art. 2, capoverso 8-bis, comma 2 possono svolgere l’attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da
altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità del 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica Italiana del 3 febbraio 1997, n. 27.

3. In relazione a quanto disposto dall’art. 117 comma 5, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento ai requisiti e capacità dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 15 novembre 2001, causa 49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincie autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

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