Le novità sui requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio
Roma, 6 Apr – A distanza di diversi mesi dall’entrata in vigore (4 ottobre 2022), il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” solleva ancora alcuni dubbi. Dubbi che i precedenti atti del Ministero dell’Interno – ad esempio la Circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021, la nota DCPREV n. 7826 del 31 maggio 2022 o la nota DCPREV n. 12301 del 07 settembre 2022 – non hanno chiarito definitivamente.
A accennare alla presenza di nuovi dubbi interpretativi è la nuova Nota n. 4351 del 22 marzo 2023 relativa ai requisiti dei docenti dei corsi antincendio.
Infatti il DM 2 settembre 2021 (decreto GSA) oltre a portare diverse novità in materia di gestione della sicurezza antincendio, ha introdotto anche significative modifiche alla formazione degli addetti antincendio.
Nel presentare la nuova nota ministeriale ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Il DM 2 settembre 2021, la formazione e i requisiti dei docenti
- La nota DCPREV n. 4351 e il calcolo della documentata esperienza
Il DM 2 settembre 2021, la formazione e i requisiti dei docenti
Prima di presentare la breve Nota 4351/2023 sui requisiti dei docenti dei corsi antincendio, ricordiamo che il DM 2/9/2021, in materia di formazione/informazione, fornisce indicazioni su:
- formazione e informazione dei lavoratori;
- designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (addetti al servizio antincendio);
- requisiti dei docenti per i corsi degli addetti al servizio antincendio
- aspetti relativi all’aggiornamento pregresso.
E riguardo ai docenti è bene ricordare che il comma 6 dell’articolo 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza) del DM 2 settembre 2021 indica che ‘oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco’, i corsi ‘possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6’.
Veniamo dunque all’articolo 6 dedicato ai requisiti dei docenti.
Si indica che i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso di alcuni requisiti indicati dal decreto.
I docenti della parte teorica e della parte pratica ‘devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V” (Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio) al decreto;
- “essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento”.
Mentre i docenti della sola parte teorica ‘devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V’ (…);
- ‘iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento’.
Inoltre – continua il decreto al comma 4 dell’articolo 6 - alla data di entrata in vigore del decreto “si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza”.
E i docenti della sola parte pratica “devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
La nota DCPREV n. 4351 e il calcolo della documentata esperienza
Veniamo, infine, al contenuto e al chiarimento della nuova Nota ministeriale.
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha emanato la Nota DCPREV n. 4251 del 22 marzo 2023 che ha in oggetto la “richiesta interpretazione co. 2 art. 6 DM 2/09/2021” (con particolare riferimento alla parte a) che abbiamo formattato in grassetto).
La Nota scrive che “con riferimento al quesito pervenuto a questo Ufficio con nota DCPRIN prot. 4260 del 20/03/2023 in merito all'interpretazione del co. 2, art. 6 del DM 2/09/2021 relativo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio, si formula il seguente chiarimento”.
Si indica, dunque, che per ‘documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio sia in ambito teorico che in ambito pratico’ il legislatore “intende che le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico’.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura dei tanti articoli di PuntoSicuro che affrontano i contenuti del DM 2 settembre 2021, anche in materia di formazione.
RTM
Scarica la normativa di riferimento:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Mastromatteo Claudio - likes: 0 | 06/04/2023 (10:11:51) |
Il Dipartimento non ha comunque chiarito come viene interpretato il requisito richiesto "Diploma di scuola secondaria di secondo grado" esempio un formatore in possesso di Diploma Professionale di Stato - vecchio ordinamento scolastico è considerato valido come requisito. |
Rispondi Autore: Marco A. - likes: 0 | 06/04/2023 (13:28:43) |
La Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che “Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Quindi se è "vecchio ordinamento", ovvero è stato ottenuto con un esame di maturità, è un equivalente del "diploma di scuola secondaria di secondo grado", altrimenti no. |
Rispondi Autore: gian piero boveri - likes: 0 | 08/04/2023 (17:23:47) |
Quindi se ho fatto 86 ore di formazione teorica e 4 di formazione pratica posso fare il formatore sia per la parte teorica che per la prate pratica? |
Rispondi Autore: Rosella - likes: 0 | 11/04/2023 (14:19:31) |
Ho un diploma superiore, libera professionista iscritta al MI ho conseguito i corsi completi di teorica e parte pratica (rischio basso + rischio alto) per un totale complessivo tra teoria e pratica di 90ore Secondo gli aggiornamenti io posso effettuare i corsi antincendio sia parte di teoria e pratica? oppure devo fare altri così? Grazie |