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Le criticità della formazione alla sicurezza: le proposte della CIIP

Le criticità della formazione alla sicurezza: le proposte della CIIP

Un nuovo documento della Consulta CIIP denuncia le ampie zone di elusione e evasione degli obblighi nomativi relativi alla formazione. Chi deve erogare formazione? Come dimostrare le competenze? Come valutare un percorso formativo?

Milano, 23 Dic – Benché si ricordi spesso l’importanza di un buona formazione alla sicurezza per prevenire infortuni e malattie professionali, non si può affermare che la  formazione alla sicurezza erogata nelle aziende italiane sia sempre una formazione qualitativamente valida ed efficace. A sottolinearne le possibili carenze è un documento prodotto il 10 dicembre 2015 dalla  Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), una associazione che raccoglie alcune tra le più rappresentative associazioni professionali e scientifiche in materia di salute e sicurezza.
La CIIP nel suo documento denuncia le “ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi normativi relativi alla formazione, con il frequente ricorso a soluzioni di mera apparenza, il rilascio di attestati formativi di comodo e/o al seguito di procedure meramente burocratiche e prive di contenuti reali, con docenze affidate a formatori non qualificati e la vendita di corsi in ‘formazione a distanza’ privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti pertinenti, tali da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli utenti”. Una denuncia forte e importante che serve non solo a contrastare le derive della proposta formativa in Italia, ma anche a dare più forza a chi in questo mondo cerca di operare correttamente presentando percorsi qualitativamente validi.
Proprio per l’importanza delle tematiche affrontate, PuntoSicuro ha anche realizzato nei giorni scorsi una lunga intervista, con un respiro quasi da convegno, a tre degli estensori del documento CIIP: Giancarlo Bianchi (Presidente della Consulta CIIP e dell’associazione AIAS), Norberto Canciani (Vice Presidente di CIIP e Segretario dell’associazione Ambiente e Lavoro) e Arnaldo Zaffanella (Vice Presidente di AIAS e coordinatore del gruppo di lavoro della CIIP sulla formazione). L’intervista, che pubblicheremo dopo le festività, si sofferma su una miriade di temi: dalle criticità dell’offerta formativa alle carenze in  materia di vigilanza, dall’individuazione dei soggetti autorizzati ad erogare formazione agli indicatori di performance, dai  crediti formativi nei convegni ai criteri di verifica della  qualificazione dei formatori.  
Tutti temi che i nostri lettori possono cominciare ad approfondire con la lettura del documento della CIIP sulle problematiche applicative e sulle proposte relative alla formazione alla sicurezza in materia di salute e sicurezza sul lavoro...

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La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: problematiche applicative e proposte
 
Il D.Lgs. 81/08 ha definito gli obblighi relativi alla FORMAZIONE PROFESSIONALE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e gli Accordi della Conferenza Stato Regioni hanno articolato le modalità specifiche per l’attuazione di una formazione efficace.
 
I primi Accordi, che risalgono al 2006, hanno definito le modalità per la formazione delle figure professionalmente deputate alla gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro in azienda (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP), mentre gli Accordi Stato-Regioni approvati nel 2011 hanno determinato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti.
 
In tutti i casi, proprio per evidenziare l’importanza di una formazione efficace come strumento portante ed insostituibile del sistema di “Prevenzione e Protezione”, negli Accordi citati sono state definite anche le metodologie per la erogazione dei diversi percorsi formativi.
 
In questi anni si è potuto constatare che si sono sviluppate ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi nomativi relativi alla formazione, con il frequente ricorso a soluzioni di mera apparenza, il rilascio di attestati formativi di comodo e/o al seguito di procedure meramente burocratiche e prive di contenuti reali, con docenze affidate a formatori non qualificati e la vendita di corsi in “formazione a distanza” privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti pertinenti, tali da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli utenti.
 
Tali anomalie hanno potuto svilupparsi proprio a causa della mancanza o della inadeguatezza dei controlli che hanno consentito il dilagare di situazioni illegali.
 
Tuttavia, lo stesso contesto legislativo ha contribuito allo sviluppo di pratiche illegali in quanto, con l’individuazione di soggetti autorizzati “ex lege” alla erogazione di attività di formazione pur privi di competenze specifiche, l’esercizio della delega o della sub delega è diventata la norma.
 
Si è così assistito a deleghe “in bianco” che enti bilaterali di dubbia rappresentatività o associazioni datoriali e sindacali hanno distribuito, senza alcun controllo reale delle competenze dei delegati e, soprattutto, del corretto svolgimento del percorso didattico.
 
Tutto ciò ha determinato uno sviluppo di un “mercato” della formazione con la rincorsa al minor costo senza alcun riferimento a criteri di qualità, efficienza ed efficacia.
 
Naturalmente i datori di lavoro che si avvalgono di tali offerte pseudo formative sono, di fatto, vittime di veri e propri raggiri ma, in molti casi contribuiscono al dilagare di pratiche illecite in quanto sollecitano la produzione di attestati e documenti non preoccupandosi dei contenuti e dell’efficacia di quanto acquistato.
 
Tale prassi spesso è attuata anche in aziende dotate di certificazione del sistema di qualità e, in alcuni casi, anche con altri sistemi di gestione certificati.
 
La nuova edizione della norma UNI ISO 9001:2015 introduce la necessità di organizzare la gestione di ogni processo aziendale in funzione di una “Valutazione preventiva di tutti rischi”. La nuova Norma individua e richiama specificatamente la formazione professionale del personale quale aspetto particolarmente rilevante nell’analisi di questi rischi ai fini della continuità operativa aziendale, così come la qualificazione dei fornitori selezionati e quindi, tra questi, i formatori incaricati dal datore di lavoro.
 
Avvalersi di fornitori non qualificati per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro comporta, di fatto, anche la non conformità del sistema di gestione.
 
La qualificazione dei fornitori di percorsi formativi non può essere certificata da un soggetto non abilitato, ma dovrebbe perseguire criteri univoci. La Norma UNI ISO 29990.2011 (Servizi per l’apprendimento relativi all’istruzione e alla formazione non formale – requisiti base per i fornitori del servizio) costituisce indubbiamente uno strumento adeguato per questa certificazione, riconosciuto a livello internazionale e poco conosciuto purtroppo in Italia.
 
Proposte
- Individuazione di soggetti autorizzati “ex lege” solamente tra enti, istituzioni o strutture private che svolgono attività di formazione in modo istituzionale (Regioni/ASL, INAIL, Università, Scuole Superiori di Formazione, ecc.), dotati di specifica conoscenza e competenza nel settore.
 
- Tutti gli altri soggetti che svolgono attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia autonomamente che in collaborazione con soggetti legittimati, devono dimostrare/certificare la competenza (accreditamento regionale con certificazione competenze e/o sistema di gestione, secondo standard riconosciuti in Italia e negli altri Paesi)
 
- Tutti i soggetti accreditati/certificati possono operare sull’intero territorio nazionale (riconoscimento reciproco accreditamenti regionali).
 
- Programmare un Piano Nazionale dei Controlli (organismi di vigilanza ASL) mirato alla “formazione efficace”. Controlli sistematici nelle aziende e presso i soggetti formatori accreditati/certificati. Definizione di metodi per la verifica dell’efficacia della “funzione educativa” della formazione erogata.
 
- Istituzione del libretto formativo individuale elettronico con inserimento dei percorsi formativi realizzati a cura dei soggetti formatori abilitati.
 
- Predisporre un protocollo di verifica sulla efficacia della formazione e-learning e avviare controlli sull’erogazione di questi percorsi formativi.
 
- Vietare l’acquisizione di crediti “formativi” attraverso la partecipazione a momenti con funzione “informativa/divulgativa” (convegni, seminari, ecc.).
 
- Definire precisi “Indicatori di performance” dei processi di formazione professionale con cui misurare confrontare i percorsi formativi erogati.
 
- Migliorare i criteri di verifica della “Qualificazione dei Formatori” in linea con gli standard europei (EQF).
 
 
 
Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, 10 dicembre 2015
 
 
 
 
 
 
RTM
 
 

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Rispondi Autore: Matteo - likes: 0
23/12/2015 (09:04:24)
"Tutti gli altri soggetti che svolgono attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ..... devono dimostrare/certificare la competenza (accreditamento regionale con certificazione competenze e/o sistema di gestione, secondo standard riconosciuti in Italia e negli altri Paesi)"
e questa idea sarebbe un superamento della sola "carta" e della sola "forma" in favore dell'effettività?
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
23/12/2015 (12:16:52)
Resto semrpe dell'idea che una qualificata e omogenea vigilanza contribuisca efficvacemente a contenere/eliminare le "devianze" del mercato e garantire gli imprenditori onesti che si affidano agli "esperti" per formare/addestrare il proprio personale.
Anche per questo e' auspicabile che sia un unico soggetto nazionale ad effetuarla.
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
23/12/2015 (14:05:31)
Certo l'ideale sarebbe che questi soggetti promotori dell'iniziativa dopo essersi garantiti i corsi di formazione ed aggiornamento degli RSPP riuscissero a fare altrettanto con la formazione dei lavoratori ..........
Magari l'accreditamento lo facciamo presso di loro , a pagamento ovviamente ............
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
29/12/2015 (18:06:20)
La frese chiave è questa: In questi anni si è potuto constatare che si sono sviluppate ampie zone di elusione e/o evasione degli obblighi nomativi relativi alla formazione, con il frequente ricorso a soluzioni di mera apparenza, il rilascio di attestati formativi di comodo e/o al seguito di procedure meramente burocratiche e prive di contenuti reali, con docenze affidate a formatori non qualificati e la vendita di corsi in “formazione a distanza” privi dei requisiti di legge, spesso anche di contenuti pertinenti, tali da configurare vere fattispecie di truffa ai danni degli utenti. HO IN MIE MANI DOCUMENTI DI AZIENDE DI FORMAZIONE CHE "SPACCIANO" FORMAZIONE A DISTANZA PER TUTTI I MODULI DI FORMAZIONE PER RSPP, A MILANO è già in corso una approfondita indagine penale della procura della Repubblica su questo sottobosco, e probabilmente le indagini si estenderanno ad altre zone del paese, Roma dovrebbe essere tra le prime ad essere coinvolta negli accertamenti penali sulla formazione truffaldina, che non risponde ai requisiti di legge e crea solo problemi ai datori di lavoro.

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