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La valutazione dei rischi nella giurisprudenza di legittimita'

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

25/07/2008

La sentenza della Cassazione che equipara una valutazione dei rischi non adeguata ad una mancata valutazione dei rischi ha segnato un punto di riferimento nella giurisprudenza di legittimità. Il commento a cura di Rolando Dubini.

La valutazione dei rischi nella giurisprudenza di legittimita'

La sentenza della Cassazione che equipara una valutazione dei rischi non adeguata ad una mancata valutazione dei rischi ha segnato un punto di riferimento nella giurisprudenza di legittimità. Il commento a cura di Rolando Dubini.

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Una valutazione dei rischi non adeguata e un’insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono ad una mancata valutazione dei rischi e formazione. Questo il punto fermo che la Corte di cassazione ha stabilito con la sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008.
 
Dopo il commento e l’analisi di Gerardo Porreca, pubblicati da PuntoSicuro il 19 maggio scorso, la sentenza è ora oggetto di un altro approfondimento a cura dell’avvocato Rolando Dubini.
 
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Una sentenza importante sulla quale riflettere
Una valutazione dei rischi non accurata, incompleta, insufficiente o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono, penalmente, ad una mancata valutazione e formazione dei lavoratori.
 
Una sentenza esemplare della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile la portata dell'obbligo del datore di lavoro di effettuare una idonea (completa) valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e dell'obbligo al precedente strettamente connesso e conseguente di fornire una sufficiente e adeguata formazione ai lavoratori dipendenti pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata ed una insufficiente formazione dei lavoratori corrispondono, ai fini dell'applicazione della sanzione penale, ad una mancata valutazione dei rischi e ad una mancata formazione dei lavoratori.
 
La fattispecie riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale di B. per i reati di cui
 
- all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008] per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell'ambiente di lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, ed
 
- all'articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 [ora articolo 37 D.Lgs. n. 81/2008] per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento.
 
L’imputata, nel fare ricorso alla Corte di Cassazione, poneva in evidenza che, così come era emerso dalle dichiarazioni rilasciate in giudizio dal teste dell’accusa, era stato riscontrato solo il mancato aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi e non anche l’assenza del documento stesso come contestato nel capo di imputazione, che invece dagli atti risultava essere stato redatto fin dal 1996 e che inoltre in merito alla attività di formazione dei dipendenti questa era stata pur attuata ma ritenuta “insufficiente”.
 
La Sezione III penale della Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso osservando che con il capo di imputazione relativo alla valutazione dei rischi “è stato contestato all'imputata di ‘non avere effettuato una idonea valutazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo’, il che comprendeva non solo l'ipotesi in cui il documento di valutazione non fosse stato redatto, ma anche quelle in cui non fosse stato aggiornato o non fosse comunque adeguato”. “Il giudice del merito, poi, - prosegue la Corte di Cassazione - “ha ritenuto sussistente il reato di cui al capo a) appunto perché il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione dovevano essere adottate”.
 
Analogamente, per quanto riguarda la imputazione relativa alla formazione dei dipendenti, la Sezione III ha ritenuto sussistere il reato contestato “perché è stata accertata una insufficiente attività formativa, per la mancanza di una attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua oggettività” ed ha concluso che “era stato contestata non solo la mancanza di attuazione e progettazione di attività formativa, ma anche di non aver assicurato ‘adeguata attività formativa’, il che comprendeva pure le ipotesi di attività formativa insufficiente ed inadeguata”.
 
 
Tratto da “Guide di Dada.Net”.
 
CORTE DI CASSAZIONE - Sezione III Penale - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 (u. p. 4 ottobre 2007) - Pres. De Maio – Est. Franco – P. M. (Conf.) Tindari Baglione – Ric. F. G. – sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, inadeguata valutazione dei rischi, insufficiente formazione dei lavoratori, corrispondenza ai fini sanzionatori.



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