La sperimentazione della formazione e-learning nel settore sanitario
Roma, 16 Mar – Come più volte ricordato dal nostro giornale, l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 ha apportato delle modifiche all’ Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 sulla metodologia e-learning definendo con l’Allegato II all’Accordo nuovi requisiti e specifiche tecniche per l’erogazione della formazione con tale modalità.
E con la ridefinizione dei requisiti e delle specifiche tecniche per lo svolgimento della formazione in modalità e-Learning, “l’Accordo del 7 luglio intende favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, come l’e-Learning e il ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, permettendo una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”.
L’utilizzo dell’e-learning nel settore sanitario
A ricordarlo, fornendo nella Regione Lazio precisi indirizzi operativi per la sperimentazione della metodologia e-learning nel settore sanitario, è la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2017 n. 451 recante “Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, concernenti la formazione specifica dei lavoratori”.
Il provvedimento delibera di recepire i contenuti dell’Accordo 21 dicembre 2011, come modificati dall’Accordo del 7 luglio 2016 e, dunque, di approvare le Linee guida per la sperimentazione della modalità e-Learning per la formazione specifica in conformità all’Allegato II all’Accordo del 2016.
In particolare la Regione Lazio intende utilizzare la facoltà di sperimentare, riportata nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, l'utilizzo delle “modalità di apprendimento e-Learning per la formazione specifica in settori con caratteristiche peculiari come il settore sanitario collocato, tra l’altro, nella macrocategoria di rischio “alto” secondo la tabella di cui all’allegato 2 all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011”.
Strutture sanitarie e formazione e-learning
A questo proposito nella deliberazione e nelle linee guida approvate si ricorda che le strutture che operano nel settore sanitario del territorio regionale, sia pubbliche che private “devono assicurare la formazione degli operatori sui rischi specifici, spesso propedeutica all’erogazione di determinate prestazioni e/o all’uso di particolari strumenti/attrezzature, senza compromettere la quantità e la qualità delle prestazioni che gli stessi operatori devono garantire alle persone assistite”.
Nello specifico si indica che “le stesse presentano caratteristiche e peculiarità che dal punto di vista organizzativo possono trovare un elevato grado di efficacia ed efficienza dall’uso della metodologia e-Learning, quali:
- elevata numerosità dei lavoratori;
- pluralità di soggetti inquadrabili o ‘equiparati’ ai lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (specializzandi, dottorandi di ricerca, ecc.) alcuni dei quali con permanenza breve (es. studenti, tirocinanti, ecc.);
- numerosità delle tipologie di rischio presenti e pluralità di figure professionali con diversificati profili di esposizione ai rischi;
- estrema mobilità dell’assegnazione alle diverse unità operative aziendali del personale sanitario;
- forte bisogno di ottimizzazione dei tempi e degli eventi formativi e massima flessibilità e fruibilità in caso di spostamento a mansioni diverse o in aree di rischio particolare;
- fruibilità immediata di moduli formativi propedeutici al rilascio di autorizzazioni per l'ingresso in aree ad accesso controllato (diagnostiche, blocchi operatori, ecc.) e/o per l'utilizzo di apparecchiature a rischio specifico (apparecchiature laser, macchine radiogene, ecc.);
- fruibilità immediata di moduli formativi necessari nel caso di formulazione di giudizio di idoneità con limitazioni/prescrizioni da parte del Medico Competente;
- disponibilità di figure professionali con elevato profilo di competenze per l’attività di docenza, responsabilità scientifica e tutoraggio”.
Le linee guida per la sperimentazione della metodologia e-learning
Nelle linee guida approvate si indica che la ratio dell’attuale previsione normativa sull’uso della metodologia e-Learning “si basa sull’evidenza che l’evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza (e-Learning), così definita: ‘modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro’” (Accordo 25 luglio 2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Ciò sta a significare – continuano le linee guida - che tale metodologia “non consiste nella semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma si tratta di un vero e proprio ‘strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale’”.
E si ricorda, come abbiamo già accennato, che gli Accordi Stato-Regioni prevedono una regolamentazione per “Progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell’Accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti", individuando, tra l’altro, i “soggetti abilitati ad erogarla nonché i requisiti e le specifiche tecniche per lo svolgimento della formazione attraverso tale metodologia”.
Rimandando ad una lettura integrale del provvedimento, concludiamo ricordando l’ambito di applicazione della sperimentazione.
L’ambito di applicazione e il mutuo riconoscimento della formazione
All’articolo 2 delle linee guida si indica che la Regione intende dunque “avviare la sperimentazione della metodologia didattica e-Learning nelle strutture operanti nel settore sanitario del territorio regionale come definite all’art. 3, comma 2” (‘Ai fini del presente atto, per strutture sanitarie operanti nel settore sanitario del territorio regionale, si intendono le aziende sanitarie pubbliche e private’. E il settore Sanitario “si colloca nella classe di rischio “alto”, con un obbligo formativo minimo di 12 ore di formazione specifica”.
Concludiamo ricordando che nelle linee guida si fa riferimento anche al mutuo riconoscimento della formazione erogata in modalità e-Learning.
Infatti la Regione Lazio garantisce il “mutuo riconoscimento” della formazione specifica “erogata nell’ambito di ulteriori progetti sperimentali in e-learning approvati da altre regioni o province autonome purché documentati attraverso la presenza negli attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:
a) estremi dell’atto amministrativo nel quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali;
b) protocollo regionale di approvazione del progetto formativo in e-learning specifico”.
RTM
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Rispondi Autore: Roberto Termini - likes: 0 | 16/03/2018 (08:55:35) |
Siamo proprio in Italia... La Regione Lazio arriva 4 anni dopo la Regione Lombardia con un sostanziale "copia-incolla". Ma il paradosso è che le Regioni smontano (individualmente) quello che ha stabilito l'Accordo Stato-Regioni cioè le Regioni stesse... |