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L’ABC della formazione: la formazione di dirigenti e preposti

L’ABC della formazione: la formazione di dirigenti e preposti

Un intervento fa il punto della situazione attuale relativa alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Focus sulla formazione di dirigenti e preposti: i contenuti, gli aggiornamenti e le scadenze.

Imola, 22 Giu – Convinti che non sempre, nella complessità della nostra normativa, si possono ricordare tutte le varie regole, specificità e scadenze che riguardano la formazione alla sicurezza di lavoratori, dirigenti e preposti, torniamo a parlare oggi brevemente di formazione facendo una sintesi delle principali prescrizioni normative.
E lo facciamo attraverso il contenuto di un intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola.

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Nell’intervento “ Formazione e addestramento: facciamo il punto”, a cura della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL di Imola), si sottolinea che gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione alla sicurezza si applicano a:
- “Lavoratori e lavoratrici (art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione obbligatoria); 
- Dirigenti e preposti (art.2 comma d) ed e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa); 
- Soggetti di cui all’art.21 comma 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (applicazione facoltativa)”.
 
Dopo aver affrontato, in un precedente, le specificità della formazione per lavoratori e lavoratrici, ci soffermiamo oggi innanzitutto sulla formazione a preposti e dirigenti.
 
Come abbiamo già accennato, per la formazione a Dirigenti e Preposti (art.37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) l’applicazione degli Accordi Stato-Regioni è, in realtà, facoltativa,  ma costituisce “corretta applicazione dell’art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008”. E in caso di corso di formazione difforme agli Accordi “il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver fornito a dirigenti e preposti una formazione ‘adeguata e specifica’.
 
Per quanto riguarda i preposti stiamo parlando di una “formazione particolare e aggiuntiva della durata di 8 ore”.
Altre caratteristiche:
- “credito formativo permanente, salvo modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di un’altra azienda;
- frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore di formazione;
- consentita modalità e-learning per i contenuti della formazione individuati ai punti da 1 a 5 dell’Accordo stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011”.
 
Riprendiamo dall’ Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 i contenuti della formazione per il preposto:
 
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
(...)
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:
1 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.
(...)
 
L’intervento rileva che l’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ha dunque “aggiunto nuovi contenuti” rispetto a quelli già previsti dall’art.37 co.7 del D.Lgs. 81/2008:
 
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(...)
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
(...)
 
E l’aggiornamento per il preposto?
Deve avvenire “ogni 5 anni solo per la funzione di preposto, comprensivo dell’aggiornamento quale lavoratore. Durata minima 6 ore. Consentita modalità e-learning”.
 
Veniamo ora alla formazione dei dirigenti.
 
É  prevista una “formazione specifica per la funzione svolta della durata minima di 16 ore”.
Altre caratteristiche:
- “sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori;
- frequenza obbligatoria ad almeno il 90% delle ore di formazione;
- credito formativo permanente;
- consentita modalità e-learning”.
 
E l’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 ha strutturato la formazione in 4 diversi Moduli:
- Giuridico-normativo;
- Gestione e organizzazione della sicurezza;
- Individuazione e valutazione dei rischi;
- Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. 
 
È richiesto inoltre un aggiornamento ogni 5 anni per la funzione di dirigente della durata minima di 6 ore. Ed è consentita la modalità e-learning.  
 
Rimandando ad altro articolo la trattazione della formazione per particolari tipologie specifiche di lavoratori (a domicilio, somministrazione di lavoro, ...), concludiamo ricordando alcune scadenze, passate e future, per la formazione di dirigenti e preposti:
 - 11 gennaio 2013: aggiornamento lavoratori formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012;
- 11 luglio 2013: formazione specifica e aggiuntiva dei lavoratori che svolgevano la funzione di preposto alla data del 12 gennaio 2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale; formazione specifica per i lavoratori che svolgevano la funzione di dirigenti alla data del 12 gennaio 2012 e non risultavano ancora formati per tale ruolo aziendale;
- 11 gennaio 2017: aggiornamento preposti formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012; aggiornamento dirigenti formati fra l’11 gennaio 2007 e l’11 gennaio 2012. 
 
Si ricorda infine che per i preposti e dirigenti formati dopo l’11 gennaio 2012 “il quinquennio dell’aggiornamento ha inizio dalla data di completamento del corso”.
 
 
 
Formazione e addestramento: facciamo il punto. Formazione lavoratori preposti dirigenti”, prima parte dell’intervento della Dott.ssa Paola Tarozzi (Tecnico della Prevenzione presso l’unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Imola) al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 908 kB).
 
 
 
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Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0
25/06/2016 (09:28:27)
A mio modesto avviso, per avere buoni preposti e buoni dirigenti, bisognerebbe intervenire a monte ... Ovvero fare in modo che l'accesso alla funzione di preposto e di dirigente sia selettiva e certa in termini di capacità, attitudine, competenza e grande conoscenza sia degli aspetti giuridici-normativi, sia tecnici-professionali. Ma non basta, dopo l'accesso e fruizione di un corso di formazione, dovrebbe superarsi un esame che accerti l'effettiva conoscenza della materia-settore in stricto sensi ma anche qui, bisognerebbe capire chi sono i componenti della commissione? Insomma, un preposto o dirigente che sia, dovrebbe essere garante delle conoscenze e della applicazione certa delle norme in materia di SSL ma non solo. Oggi purtroppo, nonostante la bontà dei vari riferimenti legislativi, non e' sempre possibile verificarlo.
Rispondi Autore: Lauro Pampolini - likes: 0
25/06/2019 (17:36:29)
Buonasera, un dipendente è stato trasferito ed ha appena concluso l'iter formativo come dirigente. Nella nuova organizzazione risulta essere un preposto...si può considerare valido il corso da dirigente al fine di espletare la funzione di preposto?

Grazie

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