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Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione.
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Interrogazione parlamentare sulla formazione a distanza
Brescia, 29 Nov – PuntoSicuro ospita spesso articoli e riflessioni sulla formazione a distanza (FAD), una formazione che ha la possibilità di contribuire in modo determinante alla costruzione e all’aggiornamento del sapere e della coscienza della prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio in questi mesi abbiamo dato spazio alle riflessioni dell’Inail/ex Ispesl, alle inchieste sulle deviazioni del mercato online degli attestati, alle denunce degli operatori riguardo a eventuali “ furbi, furbastri, commercianti e imbroglioni” o, ancora, alle riflessioni sulla necessità di un’ operazione di trasparenza in questo settore e alla distanza tra la situazione italiana e l’uso della FAD in molti paesi europei.
Ora il tema ha raggiunto anche il Parlamento Italiano e l’onorevole Antonio Boccuzzi, che molti lettori sapranno essere stato uno dei lavoratori testimoni e superstiti del terribile incendio alla linea 5 dell’acciaieria ThyssenKrupp di Torino avvenuto il 6 dicembre 2007, ha recentemente presentato un’interrogazione parlamentare sul tema della formazione a distanza. Un’interrogazione che riprende, senza reticenze, con nomi e cognomi, alcuni problemi, alcune possibili deviazioni che minano “una corretta fruizione della formazione a distanza (Fad) e un utilizzo consapevole e sicuro della rete, evidenziando i rischi di una formazione a distanza ( Fad) effettuata in modo approssimativo e superficiale”.
Come organo di informazione che si occupa primariamente di sicurezza sul lavoro, non potevamo esimerci dal proporre all’onorevole Boccuzzi una breve intervista per comprendere le motivazioni e gli obiettivi di questa interrogazione…
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
Al di là del tema dell’intervista ne approfittiamo per chiedere un commento sulle motivazioni che sono appena uscite relative alla sentenza ThyssenKrupp…
Antonio Boccuzzi: Io credo che la sentenza Thyssen nel suo insieme sia non un punto di arrivo, ma bensì un punto di partenza per una nuova giurisprudenza nei confronti dei reati legati alle morti sul lavoro e agli infortuni più o meno gravi. Io credo che sia proprio importante anche il nuovo reato contestato al datore di lavoro, cioè l’omicidio volontario con il dolo eventuale: per la prima volta nel nostro paese viene contestato un reato tanto grave nei confronti di un datore di lavoro. E allo stesso tempo una riflessione importante va fatta anche sui risarcimenti che immediatamente la Thyssen ha riconosciuto ai familiari. Risarcimenti molto più elevati rispetto a quelli che sono i canoni normali nel nostro paese, risarcimenti che lasciano, a mio avviso, trasparire anche una chiara ammissione da parte dell’azienda di responsabilità in merito all’incidente della notte del 6 dicembre. È dunque un elemento importante rispetto a quello che sono i normali risarcimenti, che nel nostro paese ci sono, legati a tabelle che sarebbero anche discutibili perché è difficile accettare l’idea di una distinzione tra un lavoratore che lavora a Torino rispetto a uno che lavora a Milano o che lavora nel Sud Italia. Anche su questa cosa credo che bisognerà lavorare per uniformare e allo stesso tempo rendere anche più congrui i risarcimenti ai familiari.
Veniamo al tema dell’intervista. In Italia e in Europa ci sono efficaci servizi e-learning, come strumento di formazione nel settore sia pubblico che privato, e lei recentemente ha fatto un’interrogazione parlamentare sul rischio che la formazione a distanza si riduca - uso un po’ le sue parole – a un mercato che poco ha a che fare con una reale formazione alla sicurezza dei lavoratori. Come è nata questa interrogazione, quali indagini preliminari ha svolto e quali sono i principali risultati di questa indagine…
AB: Io rimando per i contenuti tecnici al testo dell’interrogazione che credo sia molto, molto puntuale su tutti gli argomenti legati alla FAD, ma soprattutto, in questo caso, alle anomalie che ci sono. L’intenzione è di evidenziare innanzitutto l’importanza della formazione a distanza cercando, allo stesso tempo, di allontanare quei soggetti che la fanno in maniera, come dire, non trasparente e, allo stesso tempo, con evidenti carenze e difficoltà nei confronti di chi poi il servizio lo deve esigere e lo paga anche. E quindi anche, allo stesso tempo, mettere in luce questi soggetti rispetto a coloro che la formazione la fanno in maniera seria. Il mio contributo vuole essere, al di là dell’interrogazione in sé, anche quello di cercare quali possano essere eventuali nuove normative per agevolare i percorsi delle società virtuose che forniscono questo servizio e bloccare quelle che questo servizio lo fanno in maniera non lineare e, secondo me, pericolosa. Il fatto di poter ottenere un attestato, inserendo la domanda e ottenendo la risposta su Google, in un tempo non superiore ai 120 secondi, credo che la dica lunga di che cosa stiamo parlando. Nell’interrogazione noi abbiamo cercato di sviluppare tutte queste informazioni che mi sono arrivate da operatori del settore per cui abbiamo proposto l’interrogazione, e che lavora normalmente nel campo della sicurezza sul lavoro…
Parlando dei soggetti che operano per promuovere un’operazione di trasparenza riguardo alla FAD, lei cita anche PuntoSicuro che ha ospitato vari contributi su questo tema. Ad esempio del segretario nazionale di FIRAS-SPP o del presidente di AiFOS che hanno parlato di trasparenza o di fantomatiche associazioni che promuovono la FAD in modo discutibile. Penso che, da questo punto di vista, tutti coloro che operano seriamente nel settore abbiano voglia, bisogno, di differenziare la formazione a distanza seria, l’e-learning fatto bene, da ciò che formativo è molto poco… Lei nella sua interrogazione parla di iniziative normative necessarie per fare questa differenziazione. Secondo lei cosa si potrebbe fare…
AB: Quello che le dicevo prima è proprio questo: cercare dei percorsi. E potremmo farlo in assoluta comunione con i soggetti interessati, come AiFOS, come altri soggetti che la formazione a distanza sono capaci di farla e allo stesso tempo hanno la necessità di distinguersi da chi offre un servizio non trasparente, anche perché noi siamo il paese della generalizzazione. Quindi non bisogna assolutamente essere ingannati e finire nel calderone del “siamo tutti uguali”. Non è così, non si è tutti uguali. Anche e sopratutto verso quelle società che questo servizio sono in grado di fornirlo in maniera seria e congrua rispetto a quanto va fatto e quanto è dovuto…
Mi pare che nelle “indagini”, che lei ha svolto prima di fare questa interrogazione parlamentare, va proprio nel dettaglio. Fa nomi e cognomi e individua modalità errate o comunque non corrette riguardo alla formazione a distanza…
AB: Mi soffermo anche solo su un particolare che non va sottovalutato rispetto al controllo. È assurdo, a mio avviso, che l’ente terzo, l’ ente paritetico, che dovrebbe controllare la società che svolge questo servizio, risale allo stesso soggetto (da controllare, ndr). Se andiamo a risalire alle proprietà dei due enti, del controllato e del controllore, stiamo parlando dello stesso soggetto. Credo che sia davvero un meccanismo strano…
Veniamo all’iter dell’interrogazione parlamentare. Sicuramente le daranno risposta e quando?
(ndr: si veda in fondo all'articolo la risposta data dal Ministro il 31 gennaio 2012)
AB:Io mi auguro il prima possibile. I Dirigenti del Ministero del lavoro si sono attivati per dare quanto prima una risposta, anche perché, io credo, il Ministero è interessato sia agli aspetti dell’interrogazione in sé – quindi nello specifico delle società menzionate nell’interrogazione – che ad aprire una discussione sulla formazione a distanza che - io credo - tutti quanti gli operatori del settore ritengono di assoluta importanza. L’unico problema è legato al fatto che il cambiamento di governo possa allungare in qualche maniera l’iter, il percorso per ottenere una risposta. Però so che il Ministero è già al lavoro per fornire una risposta in tempi celeri… Quindi confido in questo… Vi terrò informati riguardo alla risposta…
Noi la ringraziamo per questa intervista e auspichiamo che questa interrogazione, insieme alla risposta che arriverà, possano servire effettivamente ad aumentare il livello della sicurezza e salute sul lavoro in Italia.
AB: Spero che la risposta arrivi nel più breve tempo possibile in modo che si possa davvero iniziare a lavorare su quello che deve essere il percorso successivo all’interrogazione. Cioè quello che dicevamo prima: una nuova normativa condivisa con i soggetti seri.
L’interrogazione parlamentare dell’onorevole Antonio Boccuzzi:
Allegato B
Seduta n. 541 del 25/10/2011
...
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
BOCCUZZI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Per sapere - premesso che:
nel 2010 si sono verificati 775 mila incidenti e infortuni sul lavoro e sono deceduti 980 lavoratori (stime preliminari INAIL) con pesanti conseguenze economiche e psicologiche all'interno dei nuclei familiari coinvolti direttamente e indirettamente. Il problema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è una piaga che coinvolge migliaia di aziende italiane, che spesso eludono il ricorso a sistemi di sicurezza e mettono a rischio la vita dei lavoratori. Il caso più grave di inadempienza che si è verificato presso le acciaierie Thyssen Krupp di Torino, dove nel 2007 hanno perso la vita sette operai in un grave incendio, e nel 2011 la procura di Torino ha stabilito le gravi colpe dei dirigenti e li ha condannati con una esemplare sentenza;
il testo unico n. 81 del 2008 ha stabilito che, al fine di prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la formazione dei propri dipendenti, circostanza ribadita anche dal decreto legislativo n. 106 del 2009;
il testo unico n. 81 del 2008 indica all'articolo 37 (comma 12) che la «formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici», detti anche enti bilaterali, che rappresentano associazioni di imprese e lavoratori sul piano nazionale;
negli ultimi anni si è sviluppato il mercato della formazione a distanza (Fad), con il rilascio attraverso il mezzo Internet di attestati relativi alla sicurezza sul lavoro. L'Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006 includeva la possibilità della formazione a distanza solo per i corsi di aggiornamento. Con l'emanazione della linee guida relative all'accordo Stato-regioni del 5 ottobre 2006, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 7 dicembre 2006, si definiva che nella metodologia di insegnamento per i Moduli A, B e C «è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema». Tale fase di sperimentazione si è conclusa il 14 febbraio 2008;
dal 1° gennaio 2011 il datore di lavoro ha l'obbligo, previsto dal testo unico n. 81 del 2008, di valutare lo stress lavoro corredato all'interno della propria azienda, attraverso la compilazione di un documento valutazione del rischio (Dvr). Tali valutazioni dei rischi da stress sono proliferate in Internet con offerte economiche di rilascio di attestati i cui costi variano da 150 a 400 euro. Altri attestati venduti on line, sempre riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro hanno un costo che va dai 35 ai 500 euro, con pacchetti di attestati che arrivano anche a superare i 1000 euro. Il settore della Fad riguardante la sicurezza sul lavoro coinvolge molte aziende e associazioni, ed è diventato un mercato lucroso che produce un giro di affari di oltre 400 milioni di euro l'anno;
il 23 giugno 2010 il segretario nazionale della Federazione italiana dei responsabili e addetti alla sicurezza e servizi di protezione e prevenzione (FIRAS-SPP), Giancarlo D'Andrea, ha invocato una «operazione trasparenza nella Fad» con un articolo pubblicato sul quotidiano Punto Sicuro, dove metteva in risalto una «situazione torbida» che riguarda la formazione a distanza in Italia, in cui «ci rimettono innanzitutto i lavoratori, le aziende che vogliono applicare le leggi in materia, e soprattutto la sicurezza sul lavoro». Il dottor D'Andrea riferiva, in tale articolo, di aver invitato diversi enti paritetici intorno a un tavolo di discussione, insieme ad alcuni importanti magistrati che si occupano di sicurezza sul lavoro, per definire le modalità con cui applicare legittimamente la formazione a distanza. Ma molti enti paritetici ed associazioni nazionali di categoria si sono defilati, manifestando un certo «fastidio» a partecipare a tale evento. Scrive d'Andrea: «La cosa stupefacente l'abbiamo riscontrata nel mondo degli imprenditori della formazione a distanza, in alcuni casi, permetteteci di dire «presunti imprenditori» [...] Certo mancheranno all'appuntamento chi specula sulla mancanza di regole, chi vive di mancanza di regole o comunque ne trae beneficio, chi pensa che per lui le regole non valgano, e chi, normalmente, delle regole se ne frega, perché come è evidente anche il problema della formazione a distanza ha attinenza alla più generale questione della cultura della legalità che tanto incide sul grado di civiltà del Paese e sul diritto a lavorare in sicurezza»;
il 1° luglio 2010 il professor Rocco Vitale, sociologo del lavoro e presidente di AiFOS (Associazione italiana formatori sicurezza sul lavoro), con sede a Brescia, in un articolo pubblicato su Punto Sicuro, dal titolo «Formazione a distanza: chiudere con gli imbroglioni», ha sollevato numerose perplessità sul proliferare di un mercato di attestati venduti attraverso Internet. Nell'articolo in questione il professor Vitale denunciava la presenza di «una fantomatica associazione per la sicurezza sul lavoro che, acquistando intere pagine su quotidiani nazionali, promuove l'imbroglio all'adempimento formativo vendendo l'attestato in contrassegno». Inoltre segnalava che nel settore della Fad si sono scatenati «furbi e furbastri, commercianti e imbroglioni, che spacciano per formazione a distanza le e-mail o un Cd»;
digitando sul motore di ricerca Google le parole «sicurezza lavoro», «attestati sicurezza», «dvr stress», «rls», «rspp», «testo unico 81», «formazione lavoratori», «hccp» ed altri termini relativi alla Fad sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nella home page emergono in netta prevalenza annunci pubblicitari che riconducono alla associazione no profit ANFOS (associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro, con sede ad Anguillara Sabazia, Roma) e alle numerose piattaforme web di CDS Service 81 srl (con sede ad Anguillara Sabazia, Roma) e principalmente il sito www.tutto626.it. Da tale empirica ricerca si deduce che le due sigle - ANFOS e CDS - dominano il settore della formazione a distanza (Fad) nel settore della sicurezza sul lavoro, con ingenti investimenti pubblicitari;
ANFOS e CDS Service 81 srl offrono consulenza on line sui temi della sicurezza sul lavoro e vendono corsi ai sensi del testo unico n. 81 del 2008, ed in particolare: corso Rspp datore di lavoro, corso di aggiornamento Rspp datore di lavoro, corso addetto antincendio rischio basso, corso addetto primo soccorso, corso aggiornamento addetto al primo soccorso, corso Rls, corso formazione e informazione lavoratore, corso carrelisti-mulettisti, corso formazione preposto, corso primo ingresso in cantiere per lavoratori edili, corso stress lavoro correlato per lavoratori, corso di aggiornamento addetto antincendio rischio basso. Sul sito www.tutto626.it è scritto: «Per non rischiare di incorrere in sanzioni il legislatore ha previsto inoltre l'obbligo di documentazione dell'avvenuta formazione. Su Tutto626, che opera da anni nel settore della formazione sulla sicurezza sul lavoro, puoi seguire gratuitamente un corso on line riconosciuto dall'Ente Paritetico e quindi valido a tutti gli effetti di legge»;
ANFOS e CDS Service 81 srl dichiarano - su numerose piattaforme web a loro riconducibili - che collaborano con l'ente paritetico Ebinfos (www.ebinfos.it). Il logo di tale ente è indicato in particolare su www.anfos.it, www.tutto626.it, www.cdsservice.it (qui è dedicata una pagina intera all'Ebinfos come «partner di valore»). Complessivamente sono un centinaio i siti riconducibili alla CDS Service srl, che promuovo corsi per la sicurezza sul lavoro in modalità Fad e relativo rilascio di attestati a pagamento;
il presidente di ANFOS è il signor Rolando Morelli e la sede dell'associazione è in via Santo Stefano 6-b, Anguillara Sabazia (Roma). Il dominio www.anfos.it è stato acquistato nel 2007 dalla CDS Service srl. Presso la camera di commercio di Roma risulta iscritta la CDS Service 81 srl, società di cui è contitolare Rolando Morelli con sede in Anguillara Sabazia in via Santo Stefano 6-b, con socio di minoranza Giulio Morelli. Sul sito www.anfos.it non sono indicati i membri del consiglio direttivo e il comitato scientifico di esperti
il dominio www.ebinfos.it risulta acquistato dalla CDS Service srl di Rolando Morelli e trasferito di recente alla E.bin.fos, con sede in via Santo Stefano 6-b (Anguillara Sabazia) nella persona della signora Fabrizia Lelli, che risulterebbe essere alle dipendenze di Rolando Morelli in qualità di contabile. Tale dominio, registrato nel 2009, ha una e-mail «registrant» (colui che registra il dominio) che risulta essere uflower@hotmail.it. Peraltro, sul sito www.ebinfos.it non è indicato il nome del presidente, gli organi del consiglio direttivo, il comitato di esperti in materia di sicurezza sul lavoro che valida i programmi di formazione, un indirizzo della sede legale, un telefono per i contatti, ma solo la e-mail direttoreformazione@ebinfos.it. Invece, sul medesimo sito di Ebinfos è indicato che tale ente paritetico collabora con ANFOS, UGL Lazio, Cepi-Uci, FED.ES.COM, CONFPMI e CONFALER;
sulle piattaforme fad di ANFOS e CDS Service 81 srl è possibile iscriversi gratuitamente e visionare video tutorial e documentazione in formato digitale pdf.Trascorse un certo numero di ore è possibile accedere ai questionari e rispondere on line alle domande, inclusa la possibilità di effettuare diversi errori: il docente di tali corsi Fad risulta essere Rolando Morelli. Se infine il candidato supera il test, può procedere al pagamento on line o con bollettino postale e ricevere a casa l'attestato richiesto. Le domande sono spesso formulate in modo semplice ed è possibile rispondere anche senza studiare, incollando i quesiti nel motore di ricerca Google. Tale possibilità rappresenta un forte rischio per l'efficacia dei corsi di formazione a distanza, poiché i datori di lavoro e lavoratori possono procurarsi attestati con estrema facilità a discapito della reale tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
la ANFOS dichiara sul proprio sito www.anfos.it che ha 273 centri convenzionati in tutta Italia ed oltre 1054 formatori che vendono corsi Fad e rilasciano attestati ANFOS-CDS, per cui se ne deduce che sono migliaia i certificati acquistati da imprese e datori di lavoro ogni anno, con un possibile consistente fatturato;
la CDS Service 81 di Rolando Morelli rilascia attestati in cui vi è scritto: «I corsi on line sono stati progettati da ANFOS - i programmi dei corsi ed i progetti sono stati validati da Ebinfos». Sono visibili il logo di Ebinfos (Ente paritetico nazionale formazione della sicurezza) e ANFOS (sotto il quale si legge firmataria CCNL 162 Ministero del Lavoro). Il signor Rolando Morelli firma gli attestati con la scritta «Il direttore tecnico, dottor Rolando Morelli, presidente Anfos»;
il signor Rolando Morelli dunque si configura come:
a) soggetto che vende attestati Fad attraverso la CDS Service 81 srl, di cui è titolare;
b) soggetto che progetta tali corsi Fad attraverso ANFOS, di cui è presidente;
c) indica sui suoi attestati un ente paritetico che convalida tali attestati Fad (Ebinfos) che è riconducibile alla sua società privata (CDS Service);
d) indica sui suoi attestati un ente paritetico che collabora con la Confpmi, che riconduce alla Cds Service 81 srl;
e) indica sui suoi attestati un ente paritetico che collabora con Confaler, che riconduce alla PMI Servizi srl di Rolando Morelli;
anche il sito www.elerningsicurezza.com vende corsi Fad: il dominio risulta acquistato da CDS Service srl;
il signor Morelli è titolare anche della PMI Servizi srl –
se il Ministero interrogato abbia mai effettuato accertamenti e ispezioni presso ANFOS, CDS Service 81 srl ed EBINFOS per verificare l'effettiva validità degli attestati emessi;
se ANFOS ed EBINFOS siano enti riconosciuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e siano nelle condizioni di progettare e validare corsi in modalità Fad per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
se abbia verificato che ANFOS sia firmataria del Contratto collettivo nazionale del lavoro 162 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e se sia stata autorizzata a farne uso nei propri attestati per la sicurezza sul lavoro e sui siti web ANFOS-CDS;
se intenda procedere alla verifica della circostanza che le diverse sigle ANFOS, CDS, EBINFOS e PMI servizi riconducano allo stesso soggetto, nella figura di Rolando Morelli, all'accertamento dei titoli da questi posseduti per promuovere on line corsi per la sicurezza sul lavoro, ricoprendo simultaneamente diversi ruoli e se non ritenga che tale sovrapposizione di ruoli e interessi non possa rappresentare un serio limite per la credibilità dell'operato di detti enti;
se abbia assunto o ritenga di dover assumere iniziative normative per definire in maniera più restrittiva il ruolo, le competenze e le caratteristiche degli enti paritetici che convalidano corsi per la sicurezza sul lavoro;
se ritenga di assumere iniziative normative per definire la caratteristiche e le modalità tecniche per l'erogazione di corsi Fad relativi alla sicurezza sul lavoro, eventualmente prevedendo l'istituzione di un registro ufficiale a livello nazionale dei formatori accreditati ai sensi di legge, nonché altre iniziative atte a ridurre il rischio che le attività di formazione così erogate si riducano a un puro e semplice espediente formale;
quali iniziative intenda adottare al fine di promuovere adeguate campagne informative, anche attraverso Internet, per educare i datori di lavoro e i lavoratori a una corretta fruizione della formazione a distanza (Fad) e un utilizzo consapevole e sicuro della rete, evidenziando i rischi di una formazione a distanza (Fad) effettuata in modo approssimativo e superficiale.
Il link relativo alla pubblicazione sul sito del Parlamento italiano, dell’interrogazione parlamentare dell’onorevole Antonio Boccuzzi
L'interrogazione, come atto parlamentare pubblico e disponibile sul sito del Parlamento, viene riportata nell'ambito del diritto costituzionale di cronaca, a completamento dell'intervista all'onorevole Boccuzzi, che ha risposto con argomenti che rientrano nell'ambito delle prerogative del parlamentare, che è costituzionalmente libero di svolgere il proprio compito istituzionale in piena libertà.
AGGIORNAMENTO del 31 gennaio 2012
CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione.
L'On. Boccuzzi - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione sulla questione relativa alla trasparenza dei corsi di formazione a distanza attivati per adempiere all'obbligo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel premettere che la materia della formazione attiene all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, ricordo che il decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni, meglio noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il datore di lavoro che intenda assicurare attività formativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in favore dei lavoratori e dei loro rappresentanti, deve chiedere collaborazione - ai sensi dell'articolo 37, comma 12, del T.U. - unicamente agli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato all'azienda. Ciò a condizione che sussistano due ulteriori elementi individuati ex lege: che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia e che sia presente nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'azienda alla quale è fornita l'assistenza. A seguito di tale richiesta possono essere fomite al datore di lavoro indicazioni circa la pianificazione delle attività di formazione.
In altri casi tali organismi possono svolgere o promuovere direttamente attività di formazione - ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis del T.U. A tal fine devono istituire specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti, la cui presenza deve essere accertata dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Non rientra, invece, tra le attività programmare ispezioni ed effettuare specifici accertamenti sull'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici ovvero realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con essi.
Tuttavia nell'ambito di verifiche ispettive effettuate nei settori di competenza di cui all'articolo 13 del Testo Unico (settore delle costruzioni edili e ambito ferroviario) ovvero a seguito di specifico incarico delegato dall'Autorità Giudiziaria, le Direzioni Territoriali del Lavoro eseguono il controllo sulla effettività della formazione erogata dal datore di lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici.
Devo, inoltre, evidenziare che una specifica attività di controllo non poteva essere messa in atto prima dell'entrata in vigore degli accordi sulla formazione elaborati ai sensi degli articoli 34 e 37 del Testo Unico. Tali accordi, approvati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio scorso.
Nel premettere che la materia della formazione attiene all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, ricordo che il decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni, meglio noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il datore di lavoro che intenda assicurare attività formativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in favore dei lavoratori e dei loro rappresentanti, deve chiedere collaborazione - ai sensi dell'articolo 37, comma 12, del T.U. - unicamente agli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato all'azienda. Ciò a condizione che sussistano due ulteriori elementi individuati ex lege: che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia e che sia presente nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'azienda alla quale è fornita l'assistenza. A seguito di tale richiesta possono essere fomite al datore di lavoro indicazioni circa la pianificazione delle attività di formazione.
In altri casi tali organismi possono svolgere o promuovere direttamente attività di formazione - ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis del T.U. A tal fine devono istituire specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti, la cui presenza deve essere accertata dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Non rientra, invece, tra le attività programmare ispezioni ed effettuare specifici accertamenti sull'attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici ovvero realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con essi.
Tuttavia nell'ambito di verifiche ispettive effettuate nei settori di competenza di cui all'articolo 13 del Testo Unico (settore delle costruzioni edili e ambito ferroviario) ovvero a seguito di specifico incarico delegato dall'Autorità Giudiziaria, le Direzioni Territoriali del Lavoro eseguono il controllo sulla effettività della formazione erogata dal datore di lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici.
Devo, inoltre, evidenziare che una specifica attività di controllo non poteva essere messa in atto prima dell'entrata in vigore degli accordi sulla formazione elaborati ai sensi degli articoli 34 e 37 del Testo Unico. Tali accordi, approvati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio scorso.
AGGIORNAMENTO del 31 luglio 2014
Rettifica Anfos - Associazione nazionale formatori dell sicurezza su lavoro
Anfos in qualità di soggetto ripetutamente "citato" nel presente articolo, si concede ora, a quasi tre anni dalla pubblicazione dello stesso, anni in cui il testo ha avuto ampia eco permanendo online, la cortesia di richiedere al direttore di Punto Sicuro Luigi Meroni la pubblicazione della presente nota, in modo tale da contribuire almeno alla completezza della discussione.
L'interrogazione alla quale l'articolo fa riferimento, presentata dall'on. Antonio Boccuzzi, datata 25 ottobre 2011, ha avuto una risposta formale pubblicata dalla XI Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, datata 31 gennaio 2012.
Preso atto del recente aggiornamento del presente articolo con la risposta in questione alla voce "Aggiornamento del 31 gennaio 2012" e invitando a consultare il testo ufficiale della risposta stessa, Anfos si concede la cortesia di ricordare come in questa, siano richiamati i noti Accordi Stato Regioni sugli articoli 34 e 37 dTU all'epoca della risposta appena pubblicati in GU, Accordi, come si evidenza, non ancora in essere al tempo della interrogazione parlamentare.
A compimento di una rapida azione di chiarezza sulla propria posizione, chiamata in causa dal presente articolo, Anfos coglie infine l'occasione di citare questa volta essa stessa la propria attività, ricordando come questa sia ad ogni modo chiara ed evidente, e come nel maggio del 2011 sia stata illustrata al legislatore, in un'audizione sostenuta presso la Commissione inchiesta morti bianche, all'attenzione dell'allora presidente on. sen. Tofani. Qui il resoconto stenografico dell'audizione, 4 maggio 2011.
Distinti saluti.
Dott. Rolando Morelli
Presidente A.N.Fo.S.
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Rispondi Autore: carlo p. roma - likes: 0 | 29/11/2011 (08:38:28) |
Finalmente!!!! Un po' di pulizia darà benefici a tutti gli operatori del settore. Certo ci vuole un bel coraggio a chiamare una nuova associazione allo stesso modo della principale (Anfos - Aifos). Ma Aifos non li ha denunciati per plagio? E il paritetico di famiglia? Solo in Italia... |
Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0 | 29/11/2011 (08:56:56) |
...e chi gli ha invitati ai propri convegni, ogni minuto? ;-) Saluti |
Rispondi Autore: Guglielmo Cancelli - likes: 0 | 29/11/2011 (09:48:05) |
Ma: - l'organo di vigilanza ...dov'era? - le miriadi di associazioni di operatori-della-sicurezza dov'erano? - gli operatori della sicurezza dov'erano? Saluti |
Rispondi Autore: franco illuzzi - likes: 0 | 29/11/2011 (10:14:13) |
lucrare sulla vita delle persone è inaccettabile. Come è possibile che non li abbiano ancora fatti chiudere? |
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0 | 29/11/2011 (10:33:54) |
Il problema este ma riguarda le anomale restrizioni riguardanti gli enti autorizzati al rilasco degli attestati. Forse sarebbe bastato affidare la organizzazione dei corsi per la sicurezza SOLO ad enti formativi accreditati dalle Regioni o da un ente specifico i grado di valutarne la competenza, o forse addirittura liberalizzarli ponendo solo vincoli stringenti alle qualifiche dei docenti. Oggi non solo ci sono Enti "fantasma" che nascono e muoiono senza lasciare traccia ma circolano pure attestati falsi di ogni tipo. Certo che la questione richide l'intervento del legislatore per la formazione a distanza FAD che non può riguardare anche aspetti pratici legati all'addestramento. Un fatto è certo bisogna rendere più semplici le regole finalizzandole di più ad una formazione efficace piuttosto che al reperimento di un inutile attestato. Probabilmente la formazione professionale dovebbe essere una componente esenziale per ottenere la qualifica lavorativa che abilita a svolgere un lavoro. Oggi invece si fanno molti mestieri senza possedere alcun titolo che comprovi la conoscenza del mestiere specifico e tanto meno della capacità di esercitarlo usando i normali accorgimenti per la sicurezza. |
Rispondi Autore: paolo - likes: 0 | 29/11/2011 (11:13:22) |
x Giampaolo Ceci infatti mi risulta che per poter erogare corsi di formazione RSPP (e altri) sia necessario essere ente accreditato con la regione ma non tutti lo sanno, quindi c'è anche chi si iscrive a questi corsi in buona fede, e comincia a lavorare senza averne il titolo, perchè l'attestato non è valido, è solo un pezzo di carta |
Rispondi Autore: gerry - likes: 0 | 29/11/2011 (11:42:51) |
qui non si tratta solo di corsi per RSPP ma di corsi che affrontano tutte le tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi quelli che necessitano di parte pratica come giustmente fatto notare da Ceci. Come è possibile attestare formazione pratica (esempio per le manovre di rianimazione di un corso 12 ore di primo soccorso, modulo C DM 388) con un corso in FAD? |
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0 | 29/11/2011 (11:51:27) |
In totale accordo con l'onorevole Boccuzzi. Rilevo l'indignazione di altri commentatori qui sotto a cui mi associo. Aggiungo alcune riflessioni. 1) CONNIVENZE? Direi di sì in primis la CSRU che non legifera sull'argomento dal lontano 2008, entro 6 mesi erano i termini(verificte che vado a memoria). Direi che il legislatore va messo in mora sena altri ripensamenti. A luglio come tanti di noi sanno c'era pronto il decreto, poi non se ne è fatto nulla. Non ci sarà dietro qualche lobbie... 2) Gli elargitori di FAD avvisano i clienti i DdL che devono richiedere la collaborazione agli OOPP senza la quale l'erogazione non ha valore? 3) Gli OdV quando controllano, quando controllano dico, sono in grado di appurare anche questi particolari, o l'esporsi non è previsto. 4) Gli OOPP rispondono alle richieste di collaborazione? A me no. Sempre inviato raccomandata con le date, con l'invito a partecipare e pure le slide (lezioni frontali sempre) 5) la formazione passa dall'addestramento ora è chiaro, chi lo fa e chi lo controlla? Contrario alle FAD da sempre, ammesso che per certe cose si possa fare ma deve essere verificabile e in collaborazione con gli OOPP. Altro forte dubbio che mi resta. Carissimo Giampaolo Ceci, potrei essere d'accordo con te sull'autorizzazione delle Regioni, enti certificati e abilitati (e ci sono) se non avessi trovato, perchè indago anch'io, Enti formatori regionali iscritti e sospesi che contnuavano ad erogare corsi...segnalata la cosa in regione senza avere risultati...siamo lontani dalla cultura della sicurezza (ops scusate il solito conato di vomito). Auguri a Boccuzzi, sempre se lo ascoltano... |
Rispondi Autore: paolo - likes: 0 | 29/11/2011 (12:06:28) |
x gerri naturalmente non è possibile attestare la formazione pratica con la FAD ma è possibile formarsi per la parte teorica con la FAD e completare la formazione pratica in aula o in azienda |
Rispondi Autore: gerry - likes: 0 | 29/11/2011 (12:25:30) |
x paolo. Certo ed è da ritenersi certamente pratica corretta, ma a quanto risulta dalla lettura dell'interrogazione di On. Boccuzzi nell'elenco dei corsi vi sono anche quelli di Primo Soccorso e non quota parte degli stessi per la sola formazione teorica |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 01/12/2011 (11:25:41) |
Diciamo che si è solo cominciato a prendere in mano la scopa. Per fare pulizia veramente ancora ce ne vuole. Comunque, al di là di corsi improponibili con la FAD o con l'e-learning (quelli che necessitano di addestramento specifico - pensate agli spazi confinati), la differenza nei corsi la fanno i docenti - ma non solo con il nome o con la posizione ricoperta in questo o in quell'altro ente o ministero o azienda - ma con la capacità di massimizzare il trasferimento ai discenti del bagaglio di competenze specialistico che si possiede. In altre parole, potrei essere un Nobel per la sicurezza sul lavoro ma essere totalmente negato per fare il docente. Purtroppo, oggi, di personaggi incapaci di trasferire le proprie competenze in un corso ce ne sono molti se non troppi, sulla piazza .......... e non sono neanche dei Nobel! |
Rispondi Autore: virgilio banfi - likes: 0 | 02/12/2011 (15:29:54) |
Ma Confindustria cosa dice di questa situazione? Sì è espressa pubblicamente? Non dovrebbe tutelare l'interesse delle imprese? Non è impegnata in una campagna di diffusione della cultura della sicurezza? |
Rispondi Autore: Gennaro Di Masi - likes: 0 | 03/12/2011 (17:09:45) |
Operando dai primi anni settanta nel campo della Sicurezza sul Lavoro. Inizialmente all'interno di un gruppo industriale di rilevanza nazionale e dopo dal 1994 come libero professionista. Vorrei esprimere un parere in merito ai cc.dd. "Formatori". La maggior parte degli attuali formatori che in questo periodo operano sul mercato, non possiede una formazione pratica, forse solo teorica e anche quella tutta da verificare. La maggior parte di essi voglio dire non è mai stata in trincea. La società di cui facevo parte prima di permettermi di fare il "formatore" si è preoccupata di farmi seguire dei corsi specifici per formatori. Solo in seguito mi ha messo in cattedra. Non basta avere una laurea in ingegneria, o peggio in scienze politiche, absit iniura verbis, ma se non hai mai visto in vita Tua un carroponte operare in una campata di colata, se credi che l’effetto “campana” sia un effetto suono, se quando si discute di vibrazioni, il tuo pensiero corre ai Chakra, se ritieni che un treno di laminazione, appartenga alla serie dei TGV, se non hai mai calcato il pavimento di un reparto di manutenzione meccanica o elettrica modernamente strutturato, se non distingui un tornio da una lappatrice, o peggio, una macchina a CN dalla macchinetta distributrice di bevande calde, un aspo da un naspo, discettare di sicurezza ex cathedra è perlomeno arduo. Ho alcuni conoscenti che hanno seguito corsi per R.S.P.P. per datori di lavoro, dispensati, ma sarebbe meglio dire “elargiti” ex art 34 del d.lgs. 81/08. Bene, gli stessi erano frequentati indistintamente da discenti appartenenti alle più disparate categorie: parrucchieri, artigiani autoriparatori, ecc. Così come i docenti in cattedra eminenti "Tuttologi", tutti insieme appassionatamente, il cui unico scopo era: per gli uni, beninteso dopo aver scaldato il banco giusto le ore previste, la consegna dell'agognato "attestato", valido nella maggioranza dei casi, per un uso strettamente igienico. Per gli altri controllare il lento passaggio delle ore da trascorre assisi in cattedra. Ora, si è deciso ex art. 6, comma 8, lettera m-bis) del d. lgs. 81/2008 di fare chiarezza, elaborando criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto della peculiarità dei settori di riferimento. E dunque, un bravo estetista dispenserà il suo sapere alle colleghe, evitando accuratamente di dispensarlo a una platea di rudi lavoratori siderurgici. Questo nelle intenzioni, vedremo. Finalmente qualcuno opererà gli opportuni controlli su Organizzazioni Sindacali,enti bilaterali, comitati paritetici, che dispensano docenze? A fronte di quali esperienze pratiche e teoriche non si sa bene. Ma chi dovrebbe farlo? Il Ministero, Le Regioni??? Né dubito fortemente. Gli amici, i soliti ammanigliati… riceveranno la titolarità di enti formativi, potendo disporre, almeno sulla carta, di sedi e organici ad hoc. Una volta titolari degli enti di formazione, via con i co.co.pro. delle più varie etnie in cattedra e vai così. |
Rispondi Autore: Marco C - likes: 0 | 26/06/2012 (17:35:18) |
Bella e risolutiva la risposta del ministro (con la m minuscola!) |
Rispondi Autore: Gerry Di Masi - likes: 0 | 26/06/2012 (18:19:13) |
Cari colleghi, coraggio resistiamo ancora un poco ed è fatta, se, infatti, la nazionale vince gli europei si calmano tutti e riprendono il sonno del giusto (mica tanto), mi riferisco a chi dovrebbe provvedere alla fine del mercimonio in atto... Mi meraviglio piuttosto che il blog, sia fermo al 12/2012. Svegliaaaaaaa. |
Rispondi Autore: Marco F - likes: 0 | 13/10/2014 (14:32:27) |
Noto con piacere che qualcun altro, anche prima di me, si era accorto delle anomalie riscontrate nell'interrogazione parlamentare e noto con altrettanto piacere che nessuno ha fatto nulla! CDS continua a vendere pezzi di carta di corsi che non rispondono ai requisiti dettati dalla normativa, come: esame in presenza, controllo della visione del materiale, propedeuticità dei vari argomenti del programma ecc ecc... il tutto è facilmente verificabile da tutti dato che l'accesso è gratuito... ho fatto partire CONTEMPORANEAMENTE tutti i video delle lezioni (che sono frontali e non interattive) e alla fine dopo le 4 ore, ho fatto il quiz senza aver visto nulla (potete provare tutti!). Inoltre L'ente bilaterale non è specifico dato che possono accedere alla formazione lavoratori provenienti da tutti i settori e quindi il requisito della richiesta di collaborazione non è presente. Possibile?? il bello è che pubblicizzano che i corsi sono validi, che hanno le sentenze dalla loro parte, di diffidare dagli altri ecc ecc... che amarezza!! per me quelle piattaforme andrebbero bloccate e gli organi di vigilanza dovrebbero bocciare tutti quegli attestati e i clienti risarciti. |
Rispondi Autore: marco a. - likes: 0 | 19/11/2014 (11:15:27) |
La risposta del Presidente ANFOS (ed i testi ufficiali richiamati nella stessa) non chiarisce le perplessità espresse nell'articolo e relative alla persona del Dott. Morelli ai siti ed alle società ad esso conducibili... |