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Interpello: la formazione e le responsabilità negli spazi confinati

Interpello: la formazione e le responsabilità negli spazi confinati
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

17/10/2014

Chiarimenti della Commissione Interpelli in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del DPR 177/2011. Quando erogare l’informazione sui rischi negli ambienti confinati? Quali sono i compiti del rappresentante del committente?

Interpello: la formazione e le responsabilità negli spazi confinati

Chiarimenti della Commissione Interpelli in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del DPR 177/2011. Quando erogare l’informazione sui rischi negli ambienti confinati? Quali sono i compiti del rappresentante del committente?

 
Roma, 17 Ott – Sono passati tre anni dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, il “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. E dopo una prima fase di soddisfazione per una legge che cercava finalmente di porre un argine alla frequenza e alla gravità degli infortuni che avvengono negli spazi confinati (vasche, serbatoi, pozzetti, cisterne, ....), si è successivamente passati alla rilevazione di criticità, carenze e dubbi nella normativa.
 
A cercare di rispondere ad alcuni dei dubbi sollevati è la Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, con l’Interpello n. 23/2014 del 6 ottobre 2014 relativo ad un quesito della Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche ( FederUtility) in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del DPR 177/2011.
 


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Riportiamo innanzitutto l’intero articolo 3 del DPR 177/2011:
 
Art. 3 Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
 
Riguardo al comma 1 dell’articolo FederUtility fa innanzitutto presente che abitualmente da parte delle proprie aziende ‘con la stipula di un unico contratto di appalto viene affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda committente e la cui materiale esecuzione si articola nell 'arco temporale della durata del contratto stesso’ e che ‘si tratta, spesso, di attività singolarmente di breve o addirittura di brevissima durata ma che possono essere reiterate più volte nello stesso sito, nell'arco temporale di validità del medesimo contratto’.
Fatta questa premessa chiede se “sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell'accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui si deve operare”.
 
In riferimento invece al comma 2 dell'art. 3 del DPR 177/2011, l'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta ‘una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008’ e che `coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli" - chiede “se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, ‘non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 3, del d.p.r. n. 177 del 2011’”.
 
In merito ai quesiti, la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni.
 
Riguardo al primo quesito e all'interpretazione del comma 1, la Commissione precisa che “l'informazione ivi prevista è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da impartire ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008”.
È dunque parere della Commissione che “la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l'obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare, come puntualmente precisa la norma, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente ‘su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività’, affinché essi ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano entrare e lavorare”.
 
Ciò comporta che per garantire “un'informazione puntuale, adeguata e aggiornata” e evitare che la stessa sia “inutilmente dilatata a dismisura mediante la mera ripetizione di informazioni già trasmesse, spetti a ciascun datore di lavoro committente valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall'ultimo accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano modificate, se l'informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta”.
 
Riguardo al secondo quesito e all'interpretazione del comma 2 (art. 3, DPR 177/2011) è parere di questa Commissione che il “ruolo affidato dal legislatore al ‘rappresentante’ che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario”.
 
E premesso che tale soggetto “deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3 del già citato D.P.R. 177/2011, specificatamente diretta ad ‘eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco’.
Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio ‘rappresentante’ direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
 
Per concludere possiamo rilevare, dalla lettura del parere e dell’interpretazione del comma 2 della Commissione Interpelli, che al Rappresentante del Datore di Lavoro Committente, come individuato dal DPR 177/2011, sarebbe dunque assegnato un compito di “sovrintendenza”, apparentemente qualcosa di più del compito riportato originariamente nella norma e relativo al “vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento”.
Ricordiamo, a questo proposito, che la giurisprudenza ha più volte affrontato, ad esempio in relazione all’attività del preposto, il “ concetto di sovrintendere”, ad esempio intendendolo come un'attività che “comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva” (Corte di Appello di Milano, sentenza 23 ottobre 1998).
 
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 23/2014 con risposta del 6 ottobre 2014 alla Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche – Prot. 37/0016618/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'interpretazione dell'articolo 3, cottimi 1 e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
 
 
Tiziano Menduto

 


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Rispondi Autore: enzo raneri immagine like - likes: 0
17/10/2014 (15:26:15)
personalmente, eseguita la ricognizione dei luoghi ed individuati i luoghi e le operazioni da eseguire, che comportino l'accesso in luoghi confinati, per OGNUNO DI ESSI di essi (e sarebbe meglio per ogni accesso ad ognuno di essi), predispongo una procedura di accesso e di emergenza, che allego o richiamo in ogni ordine (ovvero anche permesso) di lavoro.
In pratica la informazione pretesa dalla normativa consiste nei contenuti di tale ordine, compresi gli eventuali allegati (appunto consistenti nella procedura di accesso ed emergenza, ed in eventuali altre più specifiche.
Le procedure predisposte devono fare parte del DVR e vengono riesaminate ed annualmente aggiornate.

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