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Il ruolo del docente formatore di SSL nel nuovo Accordo 17 aprile 2025

Il ruolo del docente formatore di SSL nel nuovo Accordo 17 aprile 2025
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

10/07/2025

Come si configura il ruolo professionale e didattico del docente alla luce delle esigenze di specificità ed effettività della formazione, cosa compete a lui e cosa al responsabile dei progetti formativi, quali sono gli attuali requisiti.

Il ruolo del docente formatore di SSL nel nuovo Accordo 17 aprile 2025

Come si configura il ruolo professionale e didattico del docente alla luce delle esigenze di specificità ed effettività della formazione, cosa compete a lui e cosa al responsabile dei progetti formativi, quali sono gli attuali requisiti.

 

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (di seguito: l’“Accordo”) ha disciplinato in maniera specifica la figura del docente nell’ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza, proseguendo così un percorso di regolamentazione già inaugurato dal legislatore con il D.I. 6 marzo 2013.

 

A questo proposito, occorre anzitutto chiarire un aspetto dal punto di vista terminologico: la figura del “docente” prevista dall’Accordo corrisponde concettualmente - pur nei diversi ambiti applicativi - alla figura del “formatore” oggetto della disciplina contenuta nel Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 recante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (decreto peraltro richiamato dall’Accordo stesso, come vedremo oltre).

 

Quelli che vengono definiti “soggetti formatori” all’interno del nuovo Accordo, invece, sono gli enti che organizzano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non vanno confusi in alcun modo con la figura del formatore prevista dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

 

In questo contributo, comunque, utilizzeremo la terminologia dell’ Accordo e parleremo di “docenti”.

 

Partiamo anzitutto dalla “collocazione” del ruolo del docente, operata dall’Accordo, tra le “figure professionali con particolari competenze […] (indipendentemente dal profilo contrattuale che lega tali figure con il soggetto formatore)” di cui si deve avvalere quest’ultimo, le quali sono rappresentate dal responsabile dei progetti formativi, dal docente e dal tutor d’aula (parte IV, punto 1.7 dell’Accordo).

 

Sarà importante dunque, all’interno di questa analisi, tracciare e distinguere il perimetro dei compiti attribuiti dall’Accordo al docente rispetto ai compiti riferiti al responsabile dei progetti formativi.

 

Ciò in quanto, se concettualmente tali ruoli ci appaiono (e sono anche nella sostanza) ben distinti, nella realtà - quantomeno per la mia esperienza - capita talora di imbattersi in situazioni in cui al docente vengano impropriamente richieste incombenze che sono appannaggio del responsabile dei progetti formativi (o addirittura, in alcuni casi estremi, del tutor d’aula).

In maniera speculare, dall’altra parte, nella pratica può anche accadere purtroppo che il docente stesso non fornisca (altrettanto impropriamente) la propria disponibilità all’ente organizzatore nel garantire determinate prestazioni - quale quella della macro-progettazione della propria unità didattica - che poi, per compensazione, dovranno essere svolte dai soggetti interni all’ente organizzatore.

 

Vediamo dunque come il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni ha regolamentato la figura del docente, anche in relazione agli altri ruoli “limitrofi” su richiamati.

 

Il docente viene definito dall’Accordo quale “soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di formazione su SSL, esperto delle tematiche oggetto della formazione nell’area disciplinare di afferenza in base alle specifiche conoscenze e competenze.”

 

Emerge in maniera evidente, da questa definizione, il tema della specificità delle competenze del docente, poste in relazione ad un’area disciplinare che deve essere altrettanto “specificata” e non generalista.

 

Secondo l’Accordo, poi, il docente “deve conoscere anche la specificità e le dinamiche della formazione su SSL, con particolare riferimento alle metodologie didattiche più idonee per l’apprendimento degli adulti” e, di conseguenza, “è responsabile del presidio delle dinamiche di gruppo e dei rapporti con i discenti con l’obiettivo di favorire l’apprendimento, la partecipazione e l’interazione.”

 

Per quanto riguarda i compiti di tale soggetto, è previsto che il docente sia “responsabile della progettazione e dell’erogazione delle unità didattiche assegnate, dell’individuazione delle strategie e metodologie didattiche più idonee per l’erogazione, della predisposizione di materiali didattici e delle modalità di verifica che tengano conto anche dell’eventuale presenza di lavoratori stranieri coerentemente con gli obiettivi formativi fissati e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia di formazione su SSL.”


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E’ implicito che, ai fini dell’adempimento di tali disposizioni da parte del docente, il soggetto formatore/erogatore dovrà comunicare al docente stesso, con opportuno anticipo, l’eventuale presenza di lavoratori stranieri.

 

L’Accordo precisa poi, in termini di approfondimento di quanto abbiamo visto sopra, che “definire la strategia formativa significa identificare le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando che l’azione formativa è rivolta ad adulti in un contesto di formazione continua sul lavoro per tutto l’arco della vita (lifelong learning)” (parte IV, punto 2.3 dell’Accordo).

 

Ovviamente, dati tali compiti, il docente “interagisce e si interfaccia in sede di progettazione formativa con il responsabile della progettazione contribuendo alla strutturazione del corso.”

 

Dal punto di vista della trasmissione dei contenuti, poi, l’Accordo specifica che essa deve “tenere conto delle esigenze di “vita professionale reale” e non solo vertere su contenuti di merito e didattici”, per cui “il formatore/docente dovrà pertanto basare la propria attività non solo sulla trasmissione di nozioni, abilità e competenze ma su quanto valorizzi le esperienze di ciascuno” (parte IV, punto 2.3 dell’Accordo).

 

Come è stato recentemente e autorevolmente affermato, infatti, “osservando, inoltre, la questione formazione dal lato docenti, esiste un problema, quello di rendere massimamente efficace la loro attività didattico-formativa. Conseguentemente, saper coinvolgere i partecipanti, saper trasferire i contenuti didattici dall’aula al luogo di lavoro. Essere in grado di motivare sufficientemente, in ambito sicurezza, un lavoratore durante il corso. Quindi non meno importante, per i docenti, risulta essere la stessa formazione in materia di gestione dell’aula, la programmazione degli interventi formativi, la conoscenza delle casistiche infortunistiche sui luoghi di lavoro” (Stefano Oliviero Pennesi, Dirigente Ispettorato Nazionale del Lavoro, in Lavoro@Confronto n.69, maggio/giugno 2025).

 

Poiché dunque, come abbiamo visto, il docente ha delle prerogative in termini di progettazione formativa, è necessario prendere in esame anche l’altra figura coinvolta in tale materia, ovvero quella del responsabile dei progetti formativi, il quale è definito dall’Accordo come il “soggetto avente comprovata e documentata esperienza (almeno triennale) in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dalla legislazione vigente” (parte IV, punto 1.7 dell’Accordo).

 

Tale soggetto “è il responsabile della progettazione formativa ed è coinvolto nell’analisi dei fabbisogni formativi. Cura sia la progettazione di massima che di dettaglio, si interfaccia con i docenti e i tutor nella definizione delle strategie formative, nelle scelte delle modalità di erogazione, delle modalità di verifica degli apprendimenti, intermedie e finali, in coerenza con quanto previsto dal presente Accordo e dalla legislazione in materia.”

 

Secondo l’Accordo, il responsabile dei progetti formativi “può essere responsabile sia di singoli percorsi formativi, sia di singole tipologie di corsi di formazione ovvero di tutta la progettazione formativa del soggetto formatore.”

 

Ponendo a confronto le definizioni e le descrizioni delle due figure, sotto il profilo dell’attività di progettazione, osserviamo che il docente è “responsabile della progettazione e dell’erogazione delle unità didattiche assegnate”, mentre il responsabile dei progetti formativi “è il responsabile della progettazione formativa” e “cura sia la progettazione di massima che di dettaglio”.

 

A questo punto, l’Accordo prevede che “il responsabile dei progetti formativi può essere individuato tra i docenti del corso”.

 

Su quest’ultima indicazione, vorrei chiarire qui un aspetto che mi sembra fondamentale all’interno di questa analisi.

 

Stando al tenore letterale della norma e a fronte del sistema dei ruoli coinvolti nell’erogazione della formazione che abbiamo visto finora emergere dall’Accordo, l’eventualità che il responsabile dei progetti formativi venga individuato in un docente del corso passa attraverso il fatto che tale ruolo venga proposto a tale docente e che, in caso di sua accettazione, gli venga conferito uno specifico incarico.

 

Ciò dal momento che le definizioni e i compiti dei due soggetti su richiamati sono assolutamente distinti - per quanto ovviamente complementari - e l’eventualità della loro coincidenza è solo una delle opzioni possibili: una strada, questa, che può essere intrapresa solo a patto che il docente presti la sua disponibilità. 

 

Non è dunque da ritenersi legittima l’eventuale individuazione unilaterale (e non previamente concordata col docente) da parte del soggetto formatore della figura di un docente del corso quale responsabile dei progetti formativi.

 

Passando ad esaminare i requisiti del docente in materia di salute e sicurezza, già all’interno delle sue prime disposizioni l’Accordo prevede che “i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo”  (parte I, punto 2 dell’Accordo).

 

Il richiamo al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, il quale - per sua espressa previsione (ex art.1 c.2 dello stesso) - si è applicato finora “a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs.n.81/2008”, fa sì che i criteri contenuti in tale decreto costituiscano ora i requisiti generali dei docenti a tutti i corsi di formazione previsti dall’Accordo, “fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi…”.   

 

Quest’ultima indicazione (“fatto salvo…”) fa riferimento alle norme speciali contenute nell’Accordo aventi ad oggetto i particolari requisiti che devono possedere i docenti nell’ambito dei corsi di formazione rivolti ai soggetti operanti negli spazi confinati e ai conduttori di attrezzature di lavoro ai sensi dell’art.73 c.5 del D.Lgs.81/08.

 

Nello specifico, per quanto riguarda i corsi rivolti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti negli spazi confinati (parte II, punto 7 dell’Accordo), è ora previsto che “le docenze con riferimento al modulo giuridico-tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo [requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, n.d.r.] e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.”

Sempre con riferimento a tali corsi, poi, l’Accordo prevede che “le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo [requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, n.d.r.] e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.”

 

Venendo ai docenti dei corsi per gli operatori addetti alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (parte II, punto 8.2), l’Accordo prevede che “le docenze con riferimento al modulo teorico tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo [requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, n.d.r.] e con conoscenza tecnica dell’attrezzatura.”

In relazione ai medesimi corsi, poi, è previsto che “le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”.

 

Va ricordata, a questo proposito, la nuova disposizione introdotta dall’Accordo (parte I, punto 3) secondo cui, nell’erogazione dei corsi, il soggetto formatore dovrà “attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti)”.

 

Quanto all’aggiornamento rivolto ai soggetti operanti negli spazi confinati ed agli addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art.73 c.5 D.Lgs.81/08, poi, l’Accordo prevede che “durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche” (parte III, punti 5 e 6 dell’Accordo).

 

Sempre sul tema dei requisiti, il provvedimento prevede, con riferimento ad un’ipotesi specifica, che “il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs.n.81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione di cui ai paragrafi: 2.1, 2.2 e 2.3” (parte II, punto 2 dell’Accordo).

 

Infine, un’importante innovazione contenuta nell’Accordo, che coinvolge la figura del docente, è quella rappresentata dal fatto che “la formazione in presenza può essere erogata direttamente nell’ambiente di lavoro del discente” e che quindi, in particolare, “nell’ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzatture.”

 

A fronte di tale possibilità, “laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi” e, in quel caso, “la formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all'attività lavorativa.”

 

L’Accordo precisa, su questo punto, che “i break formativi sono finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione” e che “sono ritenuti validi ai fini della formazione specifica e per l’aggiornamento dei lavoratori” (parte IV, punto 3.1 dell’Accordo).


Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 





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Rispondi Autore: Livio Martina immagine like - likes: 1
10/07/2025 (07:52:43)
Consiglio eliminare terminologie inglesi e usare lingua italiana, le parole break non vogliono dire nulla, cordiali saluti Livio Martina
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando immagine like - likes: 0
10/07/2025 (10:26:50)
L'autarchia linguistica è totalmente insensata, gli stessi tomani assimilavano a iosa termini greci, gallici ecc. I Break formativi sono previsti dall'accordo Stato Regioni 17 aprile 2025, che contiene altri termini inglesi di uso comune, e
nessuno puo decidere quali termini utiizzare, tanto più se usati da chi decide le norme vigenti
Rispondi Autore: avv Dubini Rolando immagine like - likes: 0
10/07/2025 (10:28:07)
Questo articolo è una pietra miliare nella definizione del ruolo del Docente, spesso frainteso da non pochi soggetti formatori. Non è dunque da ritenersi legittima l’eventuale individuazione unilaterale (e non previamente concordata col docente) da parte del soggetto formatore della figura di un docente del corso quale responsabile dei progetti formativi
Rispondi Autore: ALCAT immagine like - likes: 0
14/07/2025 (10:50:51)
Buongiorno, grazie per il contributo.
Può essere il responsabile dei progetti formativi una nuova mansione organizzativa all'interno delle aziende, soprattutto di quelle più strutturate che hanno una funzione di Formazione e Sviluppo (L&D)? Grazie.
Rispondi Autore: Docente immagine like - likes: 0
24/01/2026 (00:30:11)
Non è ancora stato chiarito cosa si intende per “documentata” esperienza per quanto riguarda il formatore. Come la documento? É opinabile e contestabile
Rispondi Autore: MAURIZIO AURIGI immagine like - likes: 0
16/04/2026 (08:29:11)
Buongiorno mi interessava il parere dell Avv. Guardavilla in merito a due questioni inerenti il nuovo accordo sulla formazione:
- come puo' essere accertata la conoscenza della lingua nella quale si effettua il corso sui lavoratori stranieri e chi ha la responsabilità di tale accertamento (specifico che nella mia qualità di docente per enti di formazione ho qualche difficoltà a svolgere questo ruolo ed eventualmente a non ammettere al corso lavoratori che non conoscano la lingua)
- per quanto attiene agli aggiornamenti dei corsi delle attrezzature semoventi è obbligatoria una verifica finale in campo, ma le quattro ore del corso possono essere svolte in aula da formatori qualificati secondo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (a tale proposito è uscita una recente faq ministeriale ma non è che la questione sia sia completamente chiarita a mio avviso)?

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