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Il recepimento dell’accordo sulla formazione RSPP in Calabria

Il recepimento dell’accordo sulla formazione RSPP in Calabria

Una deliberazione della Regione Calabria per recepire l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.  La normativa regionale, i compiti della Conferenza Stato-Regioni e il riconoscimento dei crediti formativi.

 

Catanzaro, 18 Apr – Il nostro giornale ha presentato in un recente articolo, dal titolo “ Emilia-Romagna: recepimento normativa e formazione RSPP/ASPP”, una deliberazione della Regione Emilia-Romagna per recepire l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e fornire disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

 

Sono tuttavia diverse le Regioni italiane che in questi anni hanno preso atto delle novità dell’ Accordo Stato-Regioni del 2016 - finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni – e hanno recepito il nuovo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in materia di formazione.



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La Regione Calabria e la Conferenza Stato-Regioni

Oggi ci soffermiamo brevemente, ad esempio, su una deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria, la Deliberazione 10 novembre 2016, n. 434 recante il “Recepimento Accordo Stato-Regioni finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016”.

 

Per comprendere le funzioni della Conferenza Stato-Regioni riprendiamo l’articolo 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano) del D.Lgs. 281/1997 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali".

L’articolo, citato nel titolo della delibera, indica che “Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato - regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune”. E, continua l’articolo, gli accordi “si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

 

Il riconoscimento dei crediti formativi

Veniamo poi alla Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2016, n. 434 che parte dalla considerazione che, a livello centrale, “si è ravvisata la necessità di procedere ad una revisione degli Accordi e delle disposizioni in quanto non più coerenti con il quadro normativo delineato dal d.lgs. N. 81/2008 o presentanti incertezze e/o problemi applicativi”.

 

E nella normativa si ravvisa, inoltre, la necessità di “attuare quanto previsto dall’art. 32, comma 1, lettere c) e d) del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, disciplinando il riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro”.

 

Ricordiamo il contenuto delle parti citate del decreto-legge n. 69/2013 che, in relazione al riconoscimento dei crediti formativi, hanno modificato il D.Lgs. 81/2008:

 

Art. 32

Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

 

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

(…)

c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.»;

d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.»;

(…)

 

Il recepimento della Regione Calabria

La Regione Calabria prende dunque atto con la deliberazione che nella seduta del 7 luglio 2016, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha “sancito l’Accordo sul documento relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione”. E ritiene pertanto di “recepire integralmente il predetto Accordo Stato-Regioni e di attuare quanto in esso contenuto”

 

Ed in definitiva con la Deliberazione 434/2016 si delibera di recepire, integralmente, “l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, repertoriato agli atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016”.

 

 

 

RTM

  

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Calabria - Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2016, n. 434 - Recepimento Accordo Stato-Regioni finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016.

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Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
18/04/2018 (07:21:27)
Mi sono sempre chiesto che senso ha che una regione recepisca un accordo che la medesima ha già approvato. È uno dei misteri gaudiosi della leale collaborazione tra stato e regioni. Sarebbe stato più utile fare meno carta è più sicurezza

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