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I quesiti sul decreto 81: la formazione di lavoratori presso più aziende

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

07/11/2012

Sulla formazione dei lavoratori occupati a part-time presso più aziende. Gli attestati formativi sui corsi di formazione svolti presso un datore di lavoro sono validi anche per gli altri datori di lavoro? Di G. Porreca.

I quesiti sul decreto 81: la formazione di lavoratori presso più aziende

Sulla formazione dei lavoratori occupati a part-time presso più aziende. Gli attestati formativi sui corsi di formazione svolti presso un datore di lavoro sono validi anche per gli altri datori di lavoro? Di G. Porreca.


 
Bari, 7 Nov - Sulla formazione dei lavoratori occupati a part-time presso più aziende. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Nei confronti di un lavoratore che presta la propria opera a part-time contemporaneamente  presso più datori di lavoro la formazione sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro deve essere erogata indipendentemente da ognuno dei datori di lavoro anche se hanno tutti lo stesso livello di rischio? Gli attestati formativi sui corsi di formazione svolti presso un datore di lavoro sono validi anche per gli altri datori di lavoro? Nel caso di un infortunio sul lavoro può rispondere un datore di lavoro per la formazione svolta presso un altro datore di lavoro?
 

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Risposta
Ai casi del tipo di quello segnalato nel quesito formulato si possono applicare le indicazioni che la Conferenza Stato Regioni ha fornito al punto 8 dell’ Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, punto che si riferisce ai crediti formativi, anche se le indicazioni stesse fanno più propriamente riferimento alla costituzione di un nuovo rapporto di  lavoro  o,  nel caso della somministrazione di lavoro, all’inizio  di una nuova utilizzazione.
 
Secondo tale punto 8 infatti:
 
“Qualora il lavoratore vada a  costituire  un  nuovo  rapporto  di  lavoro o di somministrazione  con  un'azienda  dello  stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a  costituire  un  nuovo  rapporto  di lavoro o  di  somministrazione  con  un'azienda  di  diverso  settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva  l'azienda  d'origine  o precedente,  costituisce  credito   formativo   la   frequenza   alla Formazione  Generale;  la  Formazione  Specifica  relativa  al  nuovo settore deve essere ripetuta”.
 
Sinteticamente, quindi, mentre la formazione generale ha un valore permanente cioè costituisce un credito formativo per qualsiasi settore nel quale il lavoratore va ad operare e pertanto non va ripetuta, ed in tal caso quindi un datore di lavoro può usufruire della formazione impartita da un altro datore di lavoro, per quanto riguarda la formazione specifica bisogna invece valutare se quella già ricevuta sia idonea e sufficiente con riferimento ai rischi che lo stesso lavoratore può correre nel settore nel quale andrà a svolgere la sua attività.
 
In risposta quindi al quesito formulato si ritiene pertanto, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Accordo sopraindicato, che nel caso in cui un lavoratore sia occupato a part-time contemporaneamente presso più datori di lavoro, ci si possa orientare nella maniera così come di seguito indicato. Se le aziende presso le quali il lavoratore presta contemporaneamente la propria attività a part-time appartengono allo stesso settore di attività si riterrà valida sia la formazione generale che quella specifica già impartita allo stesso e basterà soltanto acquisire dal datore di lavoro che l’ha impartita la documentazione attestante che la stessa sia stata svolta e che sia stata effettuata secondo i criteri e le modalità indicati nell’Accordo del 21/12/2011. Nel caso invece che le aziende appartengano a settori di attività diversi è conveniente che la formazione specifica sia ripetuta sulla base dei rischi e secondo le esigenze del nuovo settore di attività tenendo sempre presente che la formazione specifica è legata alla presenza degli eventuali rischi ai quali i lavoratori possono essere esposti ed il cui elenco è contenuto nel punto 4 dell’Accordo medesimo. Al massimo l’altro datore di lavoro, acquisendo sempre la documentazione relativa alla formazione specifica che gli è stata impartita precedentemente e ricevute le indicazioni su quali rischi la stessa è stata basata, provvederà ad integrare tale formazione facendo frequentare al lavoratore dei moduli aggiuntivi e relativi ai rischi presenti nella sua azienda che non hanno formato oggetto della formazione specifica pregressa.
 
Resta fermo ovviamente, infine, che l’obbligo della formazione del lavoratore rimane sempre a carico di ogni singolo datore di lavoro per il quale lo stesso presta la sua attività lavorativa e che questi, assumendo quindi una posizione di garanzia nei suoi confronti, risponde nel caso di un infortunio legato ad una mancata o inadeguata formazione.
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Michael Di Pumpo immagine like - likes: 0
07/11/2012 (10:24:03)
Buongiorno,
vorrei porre più che un commento un ulteriore quesito.

Mi trovo da poco in un’azienda che stipula, nella maggior parte dei casi, dei contratti stagionali nel settore alberghiero e termale oppure somministra lavoratori tramite agenzie (macrosettore rischio basso).

Le tipologie dei lavoratori per il quale pongo il quesito sono tre (escludo i dipendenti che risultano con contratto a tempo indeterminato in quanto l’accordo mi è più chiaro in merito agli obblighi e ai termini):

1) I lavoratori stagionali sono per la maggior parte ricorsivi e che possono fare stacchi da 30 a più di 60 giorni per ogni stagione.

2) I lavoratori somministrati sono per la maggior parte richiesti nei weekend o al massimo per una settimana e comunque mediamente inferiori a 60 giorni lavorativi.

3) Contratti con professionisti (medici, fisioterapisti, massaggiatori ecc..) che con modalità continuativa o saltuaria possono essere chiamati a lavorare presso le strutture alberghiere o termali per alcune ore della giornata o per turni interi.

Per la categoria di cui al punto 1) se l’azienda eroga la formazione prevista dall’accordo (esempio 8 ore previste per i lavoratori), al momento in cui rientrano in azienda, esempio dopo 70 giorni di stacco, ho l’obbligo di ripetere il percorso formativo per intero (esempio 8 ore) o all’azienda basterebbe registrare un ripasso di quanto già fatto (con un sopralluogo sul luogo di lavoro, spiegando il da farsi e la sicurezza, verbalizzando il sopralluogo che è formazione sul campo)?

Per la categoria di cui al punto 2) quale può o potrebbe essere la strada percorribile?
a) quella riportata dall’accordo e cioè fare in modo che ci siano accordi tra agenzia ed azienda utilizzatrice. Cioè i lavoratori che vengono inviati possano dimostrare di aver ricevuto la formazione base di 4 ore (credito permanente) e formazione aggiuntiva sulla specifica mansione (addetta alle pulizie).
- All’azienda utilizzatrice resta l’obbligo di registrare un sopralluogo sul luogo di lavoro, spiegando il da farsi e la sicurezza specifica dell’azienda, verbalizzando il sopralluogo come formazione sul campo?
- Nel caso il lavoratore somministrato venga nuovamente richiesto, non so dopo 90 giorni dalla prima volta, si deve ripetere l’iter formativo o bisogna fare altro?
b) in assenza di accordi tra le parti e il lavoratore somministrato non ha ricevuto alcuna formazione in merito e lavorerà solo un weekend posso limitarmi al sopralluogo?

Per la categoria di cui al punto 3) posso riferirmi sostanzialmente a quelli del punto 2) sopra riportato?

Mi auguro che l’esposizione dei quesiti siano chiari e magari utili ad altri colleghi del settore.
Grazie per l’attenzione
Rispondi Autore: Antonino DI PAOLO immagine like - likes: 0
09/11/2012 (13:05:46)
Vorrei anch’io porre un quesito che però può essere riduttivo per le aziende che somministrano formazione.
Un RSPP di una scuola Tecnica, Per permettere ai suoi alunni di accedere alle aziende esterne, per l’alternanza scuola - lavoro (stage) deve formare anche gli alunni dal punto di vista della sicurezza. Questa formazione è la stessa della formazione prevista dagli accordi Stato regione del 12/12/2011? Credo di sì.
A questo punto dovendo fargli le 4 ore per la parte generale questa può essere attestata dalla scuola stessa come formazione Generale? E mi spingo più in la se questi ragazzi sono operatori meccanici o elettrici, a questi si deve fare anche la formazione specifica, questi sono ancora autorizzati a fregiarsi di questo titolo come credito formativo? Naturalmente lasciandogli a questo punto solo il compito di aggiornarsi e/o formarsi per impieghi diversi e/o specifici?
Grazie
Rispondi Autore: Luca Moro immagine like - likes: 0
04/02/2014 (11:05:32)
Qual'è la durata della formazione per un lavoratore con contratto part-time?

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