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Funzioni, responsabilità e formazione del preposto aziendale
Milano, 3 Ott – Come ricorda l’avvocato Rolando Dubini nel libro “ Guida alla sicurezza per il Preposto e il Dirigente - I contenuti della formazione particolare aggiuntiva per il preposto e per il modulo giuridico per il dirigente”, nelle aziende i preposti hanno il “compito fondamentale e prevenzionisticamente preziosissimo di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall'azienda, e dalla legge, tese alla protezione dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro”.
E anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro nella posizione di preposto con attribuzione dei compiti connessi e delle conseguenti responsabilità, “il preposto (anche di fatto) sarà comunque obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza dall’art. 2 comma 1 lettera d) e dall'art. 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81”.
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Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare
Per poter tornare a parlare in generale della figura del preposto nelle aziende torniamo a sfogliare il volume “Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA). Un utile strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge.
Il volume ricorda innanzitutto alcuni riferimenti normativi del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( Decreto legislativo 81/2008) sui preposti:
- D.Lgs. 81/2008, Art. 2, Comma 1, lett. e) – Definizione di Preposto;
- D.Lgs. 81/2008, Art. 19 - Obblighi del Preposto;
- D.Lgs. 81/2008, Art. 56 - Sanzioni per il Preposto;
- D.Lgs. 81/2008, Art. 37, comma 7 – Formazione delpreposto.
Chi è il Preposto?
Il volume OPRA segnala che il preposto è colui che “sovrintende a tutte le attività cui è addetto un gruppo di lavoratori”.
E dunque i preposti sono “responsabili, nell’ambito delle specifiche attribuzioni e competenze, anche in materia di attuazione delle misure di prevenzione e protezione; in particolar modo hanno il dovere di:
- vigilanza oggettiva in merito all’attuazione degli adempimenti di sicurezza;
- vigilanza soggettiva sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni previste”.
E le responsabilità di queste figure “naturalmente si ampliano in presenza di una eventuale delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro”.
Veniamo, sempre in riferimento a quanto contenuto nel Testo Unico, ai compiti del Preposto (in tema di salute e sicurezza):
- “è responsabile dell’attuazione delle misure di sicurezza decise dal Datore di Lavoro e organizzate dai dirigenti;
- informa i lavoratori sui rischi a cui sono esposti;
- vigila sull’uso dei DPI;
- deve dare attuazione al piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse;
- non è affidato al preposto il compito di adottare e organizzare le misure di prevenzione (salvo espresse deleghe);
- segnala ai superiori comportamenti scorretti o disfunzioni del sistema di prevenzione;
- verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e adotta le opportune cautele”.
In merito all’attività di sorveglianza e controllo, si può affermare che il preposto rappresenti quindi ‘l’occhio’ del Datore di Lavoro e del dirigente sul posto di lavoro.
E se tale attività non è svolta in modo adeguato “è anch’esso responsabile per colpa in caso di infortunio e/o di insorgenza di malattia professionale”.
Veniamo infine agli aspetti formativi e vediamo cosa dice in merito il D.Lgs. 81/2008:
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (...) 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (...) |
Ricordando poi che il 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza Stato – Regioni, “sono stati sanciti gli accordi (pubblicati in G.U. l’11 gennaio 2012) relativi alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono compiti di prevenzione e protezione dai rischi”, riprendiamo dall’ Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 alcune ulteriori indicazioni sulla formazione per il preposto:
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO (...) I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: 1 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati; 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione. (...) 9. AGGIORNAMENTO (...) Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. (...) |
Segnaliamo, in conclusione, che per iprepostoè consentito l’utilizzo della modalità e-learning per l’aggiornamento e per i contenuti della formazione individuati ai punti da 1 a 5 dell’Accordo stato-Regioni n. 221/2011.
Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).
RTM
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