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Formazione: risposte ai dubbi sull’applicazione della normativa

Formazione: risposte ai dubbi sull’applicazione della normativa

Una raccolta di FAQ dell’ULSS 9 Treviso raccoglie le risposte a quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus sul tema della formazione con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni.

 
Treviso, 26 Feb - Tra i compiti assegnati agli SPISAL, i Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, c’è anche quello di sviluppare attività di informazione, formazione e promozione della salute in materia di sicurezza e salute e fornire assistenza alle aziende  per l’attuazione delle misure di prevenzione. Proprio partendo da questi compiti l’ Azienda ULSS 9 Treviso ha pubblicato sul proprio sito alcune  risposte ai quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL dell'Ulss 9. Riportiamo oggi i quesiti e le risposte pubblicate in materia di formazione.

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1 – FORMAZIONE
 
D. Ho conseguito una laurea prevista dall'art. 32 comma 5 del Dlgs 81/08. Per svolgere il ruolo di RSPP, sono esonerato dai moduli A e B del corso ? per quali settori ATECO ? Ho l'obbligo di frequentare il modulo C ?
R. E' esonerato dalla frequenza dei moduli A e B. Nel caso del modulo B è esonerato per tutti
i settori di attività (ATECO). Dovrà però frequentare il modulo C. I moduli A e C costituiscono crediti permanenti mentre dovrà frequentare gli aggiornamenti previsti per il modulo B per ogni settore ATECO in cui esercita l'attività (anche con formazione a distanza - FAD).
 
D. La Ns. struttura, disponendo di CARRELLI ELEVATORI in uso al personale di manutenzione e magazzino, già nel dicembre 2007 aveva provveduto in tal senso, predisponendo un evento formativo per il personale interessato al termine del quale è stata consegnata copia del quaderno informativo “La conduzione dei carrelli” (norme di sicurezza per carrellisti) e rilasciato un attestato di frequenza sul quale vengono indicati i dati del discente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e n. documento di identità. Risulta evidente che su tale documentazione non vengono riportate le ore di formazione; è a tal proposito che ci si chiede se il corso effettuato è da ritenersi valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente o se è il caso di ripetere l’istruzione dei dipendenti preposti all’utilizzo degli strumenti in oggetto.
R. Ci troviamo nelle condizioni previste dal punto 9.1 lett c) dell’allegato A dell’ accordo Stato Regioni del 22/febbraio/2012: “corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale”. A questo punto è necessario valutare la documentazione dei corsi precedenti secondo le indicazioni del punto 9.3 per questa tipologia:
a) se sono disponibili almeno il registro del corso con gli argomenti trattati, elenco e firma di
presenza dei discenti, nominativo e firma del docente, data di effettuazione, i lavoratori devono frequentare entro 24 mesi dal 12/03/2013 il corso di aggiornamento di cui al punto 6 (4 ore) + verifica finale.
b) Se non è disponibile la documentazione sopra descritta, la formazione pregressa non può essere riconosciuta e devono fare ex novo il corso di 12 ore con verifica
 
D. In riferimento all'Accordo Stato-Regioni pubblicato in G.U. 11/01/2012, ed in particolare alla formazione dei lavoratori, si pone il seguente quesito: per ditta con Informazione/Formazione effettuata giugno 2004 (quindi prima del 11/01/2007) con attività a rischio Alto che prevede quindi una formazione base + specifica di complessive 16 ore, si chiede se si può ottemperare alla normativa con aggiornamento di n. 6 ore anche se effettuato pochi giorni dopo l'11 gennaio 2013.
R. Il punto 11 dell’accordo pubblicato il 11/01/2012 riconosce la formazione pregressa per i lavoratori se è stata erogata nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste dai contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi (anche se non conformi per durata e argomenti ai programmi attualmente in vigore). Se questa condizione è soddisfatta, i corsi effettuati da più di cinque anni dalla data di pubblicazione dell’accordo devono essere integrati con un aggiornamento entro 12 mesi (dalla data di pubblicazione, cioè entro il 11/01/2013 secondo quanto indicato dalle Linee applicative del 25/07/2012).
Oltre tale data, il ritardo nell'effettuazione dell'aggiornamento è sanzionabile ma è comunque
valido dopo il suo completamento.
 
D. Gradirei sentire il vostro parere sul caso del dipendente in possesso di patente per la conduzione di un carrello elevatore, per il quale sorge il dubbio se è sufficiente questa patente o se comunque è obbligato a fare un corso per la guida del carrello elevatore ai sensi dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/febbraio/2012.
R. La patente di guida in parola abilita alla conduzione dei carrelli su strada in base alle norme del Codice della Strada; manca tutta la parte relativa all’uso in sicurezza del carrello.
Pertanto il corso deve essere effettuato secondo le indicazioni dell'accordo in funzione delle settore di appartenenza (es. agricoltura), della formazione pregressa sulla sicurezza e della norma transitoria di cui all'art. 12 dell'accordo stesso.
 
D. Che tipo di formazione deve garantire il datore di lavoro per i lavoratori che fanno uso di transpallet elettrici timonati con uomo NON a bordo (con o senza castello di sollevamento)?
R. E’ necessaria la formazione di cui all’art. 37 più quella prevista dall’art. 73 anche se non è prevista la specifica abilitazione di cui al comma 5 secondo l' accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Nel caso del “transpallet senza uomo a bordo” tale abilitazione non è necessaria
ma bisogna comunque fornire la formazione specifica su questo tipo di attrezzatura.
 
D. Nelle aziende in forma di società (due o più soci), senza dipendenti od altri lavoratori subordinati, deve essere comunque erogata formazione generale e specifica ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008? Se sì, in caso di S.n.c., la formazione deve essere effettuata da tutti i soci anche se sono tutti datori di lavoro?
R. E’ necessario considerare quale sia il tipo di società e il ruolo dei soci (poteri di amministrazione). In alcuni casi tutti i soci sono datori di lavoro ma possono anche essere contemporaneamente equiparati ai lavoratori (dipendenti l'uno dell'altro).
Nell’ipotesi della S.N.C. e che siano tutti soci con pari poteri (quindi tutti datori di lavoro), quello che svolge le funzioni di RSPP deve fare la formazione come Datore di lavoro RSPP; gli altri (se lavoratori) devono fare quella del lavoratore (si può infatti considerare che per l’RSPP la formazione include anche quella del lavoratore per argomenti e durata). Se RSPP è esterno, tutti i soci lavoratori devono seguire i corsi per lavoratore.
 
D. Ho una ditta individuale con un associato in partecipazione, devo adempiere al decreto 81/2008? ossia fargli fare i corsi di formazione?
R. Se l’associato in partecipazione non svolge attività lavorativa e non ci sono altri lavoratori
dipendenti, l’unico obbligo è quello previsto dall’art. 21 del T.U in quanto il datore di lavoro è l’unico lavoratore e svolge l’attività in piena autonomia (per il lavoratore autonomo la formazione è facoltativa). Se l’associato presta la propria opera all’interno dell’azienda è a tutti gli effetti un lavoratore e quindi per il datore di lavoro (l’altro socio) scattano tutti gli obblighi previsti in caso di presenza di dipendenti, incluso quello della formazione del lavoratore.
 
D. Chiedo un parere in merito ad una gru mobile elettrica senza uomo a bordo, movimentata/condotta tramite radiocomando, assoggetta il conduttore ad obbligo di formazione secondo i requisiti dettati dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per le gru mobili? Se no, che tipo di formazione/addestramento è necessario debba essere in possesso il conduttore?
R. Il punto 1.1 dell’allegato A contiene le definizioni delle attrezzatore soggette alla formazione. Il punto c) “gru mobile” non fa distinzione tra uomo a bordo e non a bordo (come invece fa il punto e-2 “Carrelli Industriali Semoventi”). Riteniamo pertanto che tale attrezzatura sia soggetta all’obbligo di formazione previsto dall’accordo del 22/02/2012.
 
D. Chiedo cortesemente vostra indicazione in merito al riconoscimento della formazione pregressa per gli addetti alla conduzione dei carrelli elevatori, in particolare quando questa risulti “datata” (ad esempio formazione precedente al 2008). Posto che in questi casi dovrebbe essere più corretto seguire una formazione completa di 12 ore piuttosto che solo l’aggiornamento di 4 ore entro il 2015 come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2012, chiedo Vostra indicazione al riguardo e se in tal caso possa sempre ritenersi corretto marzo 2015 come termine di adeguamento.
R. Il punto 9. dell’ accordo del 22/02/2013 precisa le modalità per il riconoscimento della formazione pregressa. Più che il tempo trascorso dalla formazione pregressa, occorre considerare il tipo di documentazione, la durata del corso, il programma svolto e l’eventuale effettuazione di test di verifica. Nel caso del punto 9.1 a) il corso vale per 5 anni dalla data di
superamento del test, trascorsi i quali deve essere fatto l’aggiornamento di 4 ore. Se si ricade
nei punti 9.1. b) e 9.1 c) si deve fare subito l’aggiornamento e i 5 anni di validità decorrono dalla data di conclusione dell’aggiornamento. L’accordo non prevede date limite per “datare” i corsi pregressi, fermo restando che è sempre cura del datore di lavoro assicurarsi che la formazione sia completa e sufficiente (la norma definisce i minimi ma non è vietato fare di più).
Riguardo alla data di entrata in vigore bisogna tenere presente il punto 12 norma transitoria:
- Per i nuovi addetti all’attrezzatura, il corso deve essere fatto immediatamente (prima dell’utilizzo).
- Per coloro che usavano già i carrelli prima della data di entrata in vigore (12/03/2013) l’obbligo decorre, a nostro parere, dal 12/03/2015 (due anni dopo la data di entrata in vigore). Infatti, l’accordo del 25/07/2012, che indica di considerare la data di “pubblicazione” in G.U. ove venga indicata la data di “entrata in vigore” è riferito ai due precedenti accordi sulla formazione dei datori di lavoro e alla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti prevista dal titolo I del DLgs 81/08 ma NON è esplicitamente riferito all’accordo sulle attrezzature; trattandosi di sanzioni penali, non è possibile l’interpretazione analogica.
 
D. Per le ditte del settore terziario con attività principale di commercio (P) che comporta una classe Ateco a basso rischio e con attività secondarie (S) definite dalla classe Ateco a medio o ad alto rischio … la formazione dei lavoratori dovrà essere di 8 ore nel caso di rischio basso, di 12 ore se il rischio è medio e di 16 ore per il rischio alto OPPURE di 8 ore per tutti essendo l’attività principale o prevalente di basso rischio con l’aggiunta di 4 ore specifiche per l’effettiva esposizione di rischio dei lavoratori in relazione alla classe di rischio Ateco secondaria?
R: In un’azienda cui sono attribuiti vari codici Ateco, la formazione dei singoli lavoratori dovrà derivare dal codice Ateco corrispondente alla mansione realmente svolta dal lavoratore stesso. Il lavoratore, di conseguenza, frequenterà un numero di ore definite dalle classi di rischio per codice Ateco specifico: 8, 12 o 16 ore rispettivamente per rischio basso, medio o alto. Pertanto per organizzare al meglio la formazione sarà necessario individuare in primo luogo le reali attività svolte dall’azienda e in seconda battuta dal lavoratore.
Se il lavoratore, all'interno di una stessa azienda, va a svolgere mansioni riconducibili ad un settore Ateco a rischio maggiore, la formazione specifica dovrà essere quella attinente ai rischi della mansione svolta (vedi accordo 25/07/2012 che prevede la effettività delle mansioni svolte come criterio per la formazione).
Il DLgs 81/08 comunque indica che il datore di lavoro ha la responsabilità di valutare che il lavoratore abbia una formazione completa ed adeguata, a prescindere dal minimo previsto dalla normativa.
 
D. In uno studio composto da 3 soci, alcuni avvocati collaboratori e 3 segretarie dipendenti … è corretto far fare la formazione obbligatoria (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica) agli avvocati collaboratori a p.iva non dipendenti? Se la formazione risulta obbligatoria anche per gli avvocati collaboratori dello studio, a carico di chi è? del datore di lavoro o a loro carico?
R: Dalla definizione di “lavoratore” ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. a) del DLgs 81/08, non solo i collaboratori, ma anche i soci lavoratori o associati in partecipazione rientrano in tale qualifica, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il datore di lavoro dovrà quindi farsi carico della formazione.
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Maurizio Aurigi - likes: 0
26/02/2015 (09:39:46)
Sulla risposta sulle società è da specificare che per le società semplici si applica art. 21 D.Lgsl 81/2008 e non è obbligatoria la formazione lavoratore per i soci.
Sull'ultima risposta non concordo a mio avviso se una azienda ha un consulente con partita IVA questo non è un lavoratore dell'azienda, dovrà al limite fare il corso da RSPP se ha dei propri dipendenti...
Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0
26/02/2015 (10:30:04)
Confermo le perplessità sull'ultima domanda e vorrei sentire anche i pareri di altri colleghi. La riflessione nasce dal fatto che a mio parere è vero che un collaboratore a P.IVA può essere equiparato a "lavoratore" per quella azienda, ma solo e soltanto se le sue prestazioni sono per essa esclusive. In caso contrario la sua figura dovrebbe essere equiparata a quella di lavoratore autonomo
Rispondi Autore: MB - likes: 0
26/02/2015 (13:54:58)
concordo con il sig. Napolitano
Rispondi Autore: Riccardo Gianforme - likes: 0
26/02/2015 (16:02:56)
assolutamente in disaccordo sull'ultima risposta. Nell'art. 2 del t.u. non c'è scritto che è considerato lavoratore il collaboratore con p.iva, nemmeno se le sue prestazioni sono esclusive per me. Secondo me quindi i collaboratori dello studio rientrano nell'ambito dell'art. 21 del t.u.
Rispondi Autore: Maria Antonietta Gusella - likes: 0
26/02/2015 (16:52:57)
Anch'io non ritengo corretta la risposta all'ultimo quesito. Partita IVA non é dipendente, altrimenti significa che é una falsa partita IVA.....
Rispondi Autore: Mario Rossi - likes: 0
26/02/2015 (21:22:39)
L'ultima risposta mi trova d'accordo se si intende che i collaboratori a p. iva sono di fatto subordinati al titolare dello studio. Viceversa se svolgono la propria attività in completa autonomia decisionale e con mezzi propri condividendo semplicemente alcuni locali di lavoro, sono da considerarsi lavoratori autonomi.
Rispondi Autore: Federica Zappone - likes: 0
27/03/2015 (16:57:12)
Il lavoratore a P.iva iscritto ad albi la cui professionalità è dimostrabile non è un lavoratore ex art. 2.
Riferimento:
commi 26 e 27 art 1 legge 28/06/2012 n. 92 per cui i lavoratori autonomi non sono più autonomi se la durata della prestazione è sup. agli 8 mesi, l'80% del fatturato viene fatturato allo stesso commitetnte ed esiste una postazione fissa. Fin qui sembrerebbe che sia un lavoratore se non fosse che dopo specifica che sono escluse da tali presunzioni: le prestazioni connotate da competenze teoriche e tecnico/pratiche di grado elevato....le prestazioni svolte nell'esercizio di professioni per cui è richiesta l'iscrizione ad un ordine o ad appositi registri, albi, ruoli... etc

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