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Formazione dei datori di lavoro SPP e qualificazione dei formatori

Formazione dei datori di lavoro SPP e qualificazione dei formatori

Indicazioni relative al percorso formativo per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione e ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

 
Pisa, 5 Giu – PuntoSicuro si è soffermata più volte, anche in relazione alle varie modifiche normative, sui vari accordi Stato/Regioni relativi alla formazione alla sicurezza sul lavoro e sui nuovi criteri di qualificazione del formatore.
 
Su questi temi si è soffermato anche un seminario che si è svolto il giorno 20 febbraio 2014 - organizzato dalla Regione Toscana e dall' Azienda Sanitaria 12 di Viareggio – dal titolo “Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei formatori”.
 
Abbiamo già presentato, in un articolo dedicato alle novità nella normativa sulla formazione, l’intervento “Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi – Dip. Prev. ASL 10 Firenze.
 
Intervento che si sofferma non solo sugli accordi per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, ma anche sull’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Un accordo che disciplina i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL-SPP).
 
Intanto bisogna sottolineare che il percorso formativo delineato dall’accordo “non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di:
- prevenzione incendi e lotta antincendio;
- gestione dell'emergenza”.
Infatti per tale formazione restano valide le disposizioni del Testo Unico e i riferimenti alle altre normative contenute nello stesso decreto.
Ad esempio per il primo soccorso (art. 45, D.Lgs. 81/2008) si fa riferimento al decreto ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 o riguardo alla gestione dell’emergenza (art. 45, D.Lgs. 81/2008) si fa riferimento al D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006.


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Dopo aver presentato i soggetti formatori riconosciuti dall’Accordo, l’intervento si sofferma sul tema del riconoscimento dei crediti formativi e sugli esoneri dai percorsi formativi.
Riguardo a questi temi rimandiamo ai vari articoli pubblicati dal nostro giornale sul tema e ci soffermiamo brevemente sull’esonero alla frequenza dei corsi per gli esonerati ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 626/94 (“con evidenza che dimostri l’inoltro della comunicazione all’organo di vigilanza entro il 31/12/1996”). Ricordando che tale esonerati ex art.95 D.Lgs. 626/94 dovrebbero aver fatto entro l’11 gennaio 2014 (entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo) un percorso di aggiornamento.
 
Inoltre “non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del SPP (ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08), che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall' accordo del 26 gennaio 2006 (formazione del RSPP e ASSP), pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni”. Esonero ammesso – continua l’intervento – “solo con corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica la reale attività di datore di lavoro. La partecipazione ad attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per quelle più basse”.
 
E in merito all’avvio del percorso formativo si ricorda che in caso di nuova attività, il datore di lavoro “che intenda svolgere le funzioni di SSP (nei casi previsti) deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività”.
 
Dopo aver accennato all’aggiornamento per i soggetti esonerati ex art. 95 D.Lgs. 626/94, diamo alcune informazioni in generale sugli aggiornamenti:
- “soggetti con credito formativo riconosciuto prima 11/1/2012 aggiornamento ogni 5 anni, entro 11-1-2017;
- soggetti con credito formativo successivo al 11/1/2012 aggiornamento ogni 5 anni entro i 5 anni dall’acquisizione”.
Dopo aver ricordato il numero di ore necessarie, a seconda dell’entità del rischio, si sottolinea che i corsi di aggiornamento “dovranno trattare le evoluzioni e le innovazioni, le applicazioni pratiche e/o gli approfondimenti nei seguenti ambiti:
- tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico”;
- tecniche di comunicazione volte a migliorare l’informazione e formazione ai lavoratori.
E l’aggiornamento potrà avvenire per:
- “1/3 delle ore minime previste con partecipazione a convegni o seminari;
- 2/3 delle ore minime previste con partecipazione a corsi”.
 
Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento che si sofferma anche modalità della valutazione delle conoscenze e competenze del DL-SPP e sul rilascio dell’attestato.
 
Concludiamo invece con un breve cenno al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai “ Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” con riferimento all’art. 6 comma 8 lettera m-bis del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
 
Decreto che riguarda i formatori in materia di igiene e sicurezza, relativi alla formazione DL-SPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008) e formazione lavoratori, preposti e dirigenti (art.37 D.Lgs. 81/2008) ma non riguarda invece i soggetti formatori per l’attività di addestramento e per varie tipologie di formazione. Ad esempio per la formazione:
- “coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera;
- RSPP/ASPP;
- montaggio/smontaggio di ponteggi
- uso di attrezzature (accordo stato/regioni del 22/2/2012)”.
 
Rimandando ai vari articoli di PuntoSicuro relativi al pre-requisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e ai 6 criteri che devono rispettare i formatori ricordiamo alcune deroghe:
- “il pre-requisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori”;
- “il pre-requisito non è richiesto per coloro che al 18 marzo 2013 abbiano dimostrato, mediante documentazione, di “possedere almeno uno dei sei criteri previsti nell’allegato”;
- il pre-requisito e i criteri non sono vincolanti per i corsi di formazione documentalmente approvati e calendarizzati al 18 marzo 2013 e terminati entro il 18 marzo 2014”. 
 
Ricordiamo infine che i DL-SPP fino al 18 marzo 2016 “possono svolgere attività formativa purché in regola con le condizioni dell’accordo del DL-SPP”. Dal 18 marzo 2016 in poi tutti i datori di lavoro “devono possedere uno dei 6 criteri dell’allegato”.
 
“Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi – Dip. Prev. ASL 10 Firenze, seminario “Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei formatori”.
 
 
 
Tiziano Menduto
 



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