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Formazione alla sicurezza: il codice Ateco è un’opportunità o un vincolo?
Bologna, 5 Mag - Pubblichiamo un articolo tratto da “ Articolo 19” n. 02/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).
Formazione alla sicurezza dei lavoratori: il codice Ateco è un vincolo o un’opportunità
di Silvia Dall’Olio
In riferimento alle ore di formazione alla sicurezza, l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede pacchetti orari differenziati, a seconda che il lavoratore operi in aziende a alto, medio o basso rischio, ed individua, come criterio discriminante per il livello di rischio, la classificazione delle attività lavorative in base al codice cosiddetto ATECO. Diversi RLS ci hanno posto quesiti simili, che vertono su di uno stesso punto: la differenziazione del numero di ore di formazione è da intendersi come rigidamente vincolante e tassativa, oppure come orientativa, da calibrare in base alle reali condizioni di rischio?
I quesiti nascono certamente dal fatto che l’Accordo stesso prevedeva che, ad esempio, gli impiegati che non accedono ai reparti di produzione per esigenze di lavoro ma operano solo negli uffici siano da considerarsi a “rischio basso”, anche se operano in aziende che per codice ATECO sono da classificarsi a” rischio alto”.
Molti ci chiedono se questa considerazione si applichi solo agli impiegati o anche ad altri lavoratori nelle stesse condizioni e caratteristiche, mentre altri ci chiedono il contrario, ovvero se in aziende classificate come codice ATECO a medio o basso rischio si possano individuare situazioni di lavoratori da considerare esposti ad alto rischio e quindi aventi diritto a percorsi formativi più lunghi e corposi. In sostanza, la domanda (che interessa molto i RLS che sono chiamati a dare un parere sui programmi di formazione che i datori di lavoro prevedono di attivare) è molto semplice: la formazione aziendale si programma sempre e solo applicando rigorosamente la classificazione ATECO, oppure si programma partendo dalla valutazione dei rischi reali (e quindi la classificazione ATECO diventa un importante riferimento, un’opportunità da sfruttare ma non un tabù da rispettare acriticamente)?
Se avessimo dovuto fornire un nostro parere, ci saremmo sicuramente espressi per la seconda interpretazione, ma come è noto non compete al SIRS esprimere pareri. Pochi mesi fa nel merito si è espressa la Commissione per gli Interpelli, sollecitata da un quesito posto da Federambiente ( Interpello n. 11/2013 del 24/10/2013) e la risposta è in perfetta sintonia col nostro orientamento, per cui la riportiamo integralmente di seguito. Prima però vogliamo evidenziare come la Commissione, nel fornire la sua risposta, si sia ispirata ad un passaggio dell’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 che concerne le linee guida applicative dell’Accordo base già richiamato.
Ebbene, nell’ Accordo del 25/07/2012 si dice espressamente che la classificazione dei lavoratori “può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi” e ciò naturalmente vale in entrambe le possibilità: ci può essere una classificazione del livello di rischio più basso di quello che sarebbe previsto dal codice ATECO ma anche di un livello di rischio più alto.
In conclusione, la Commissione per gli Interpelli così si esprime nel merito: la formazione - che deve essere “sufficiente ed adeguata”- va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’Azienda.
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Rispondi Autore: zani.paolo@hsr.it - likes: 0 | 05/05/2015 (08:10:15) |
condivido l'interpretazione dell'articolo, ma i dubbi posti nascono proprio perchè in sede di conferenza stato - regioni si è voluto disciplinare ciò che non andava disciplinato ma strettamente correlato all'esito della valutazione dei rischi, col risultato di ingessare le aziende in rigidi schemi mentali per paura di non essere in grado di dimostrare a chi controlla di aver fatto il minimo di legge il risultato della norma è di aver appiattito tutta la formazione su contenuti standard il cui primo obbiettivo spesso è garantire il rispetto del numero minimo di ore e dei contenuti dettati dalla norma e non l'effettiva declinazione degli stessi nel contesto specifico lavorativo; è sulla base di questo immane appiattimento che proliferano alcune società che erogano pacchetti formativi preconfezionati, buoni per ogni landa e per ogni stagione; ma val la pena anche di evidenziare come in fondo non sia andata tanto diversamente anche per la formazione degli RSPP in base agli ateco, dove la differenza spesso la fa la durata e non il contenuto pratico erogato. |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 05/05/2015 (08:19:36) |
Accipicchia ...hanno utilizzato finalmente il buon senso !! Per analogia: allora gli addetti antincendio degli uffici di una scuola da 2000 persone possono essere addetti antincendio a rischio basso ?? O quelli che in quella scuola sono addeti nelle ore serali con sole 100 persone presenti ?? E gli addetti al primo soccorso negli uffici di una impresa edile o agricola possono fare un corso di sole 12 ore ?? Gli addetti |
Rispondi Autore: ITALO ZUOLO - likes: 0 | 05/05/2015 (08:31:48) |
Condivido l'articolo però mi chiedo : 1) E' possibile che tutte le leggi e le norme debbano essere interpretate? 2) I consulenti degli estensori delle norme hanno mai lavorato in azienda, hanno mai esaminato i rischi di un'azienda ed effettuato la Valutazione dei rischi ? 3) hanno mia fatto formazione ai lavoratori, non in aula ma direttamente sui posti di lavoro dove sono i lavoratori a dirti di che formazione hanno bisogno? E' vero però che così si facilita il compito dei controllori che ti chiedono gli attestati e vedono se il numero delle ore di formazione corrisponde a quanto stabilito dalla norma per applicare le relative sanzioni. In questo modo la cultura della sicurezza non ci guadagna anzi ci perde. Grazie Zuolo Italo |
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0 | 05/05/2015 (08:49:04) |
Non ci guadagna la Sicurezza ma ci guadagna qualcun altro ... |
Rispondi Autore: Manuela - likes: 0 | 05/05/2015 (09:06:51) |
L'interpello, per quanto giustissimo, a mio parere lascia il tempo che trova... sei comunque "costretto" a rispettare il monte ore previsto dall'Accordo stato regioni. L'organo di vigilanza guarda subito le ore totali del corso e se io scrivo che ne ho fatte 14 invece che 16, sicuro applicano la sanzione... |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 05/05/2015 (09:17:02) |
Purtroppo, la Commissione interpelli parla con lingua biforcuta, o meglio, non dice chiaramente come stanno le cose, lasciando che ognuno legga nelle sue parole ciò che vorrebbe "sentirsi leggere". I contenuti dell'Accordo, per quanto concerne la sola formazione dei lavoratori, compresa la sua durata, sono vincolanti, eccome, in virtù della disposizione dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008. La norma lo dice chiaramente: "La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza...". Quando la Commissione interpelli dice (improvvidamente, ben sapendo come verrà interpretata): "la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda", si riferisce al fatto che, quanto disposto dall'Accordo con riguardo alla durata della formazione, è un requisito minimo. Pertanto se hai un codice Ateco che ti determina 8 h di formazione, ma secondo la tua valutazione ce ne vorrebbero almeno 10, nessuno può dirti nulla. Purtroppo questa cretinata degli Ateco sembra essere destinata a perpetuarsi e, addirittura a ritrovare rinnovata energia nel prossimo Accordo che la Conferenza si appresta a lasciarci |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 05/05/2015 (11:24:11) |
Chissà perchè siamo l'unico Paese della UE che definisce la durata di quella che impropriamente chiamiamo "Formazione" , in funzione dei codici ATECO........ Chissà quando si capirà che la Formazione (tipologia, modalità, durata, ecc.) non può essere correlata ad un codice ATECO. Aspettiamo fiduciosi......... |
Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0 | 05/05/2015 (11:37:50) |
Pur concordando con l'interpretazione della norma pongo un quesito accessorio ma rilevante: Nella stampa dell'attestato di una azienda classificabile a rischio ALTO (ad es: Edile), quale codice ATECO, obbligatorio per legge, dovrò dichiarare per la formazione di gruppo di lavoratori omogenei a rischio BASSO (ad es: amministrativi) ? Ovvero, sull'attestato scrivo il codice ATECO di attività a Rischi Alto dichiarando un corso per lavoratori di 8 ore, oppure scrivo il codice ATECO effettivo del gruppo omogeneo di lavoratori che però non coincide con quello della azienda? |
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0 | 05/05/2015 (11:53:39) |
@Flavio Napolitano Il codice ATECO "effettivo" è l'unico da indicare ed è quello assegnato all'azienda nel registro delle imprese. All'interno della valutazione dei rischi (o altrove) potrai specificare le considerazioni che ti hanno fatto optare per sole 8 ore anziché 16 ore. |
Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0 | 05/05/2015 (12:05:51) |
@ Andrea Rotella Quindi di fatto emetterei un attestato che dichiara una formazione di 8 ore (lavoratore di ufficio) pur indicando un codice ATECO (impresa edile) che ne prevede 16? |
Rispondi Autore: Andrea Vaccari - likes: 0 | 05/05/2015 (12:16:28) |
Per Massimo Zucchiatti 05/05/2015 (08:19:36) Qui si parla di formazione per la sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/2008. Gli altri due ambiti (primo soccorso sanitario e antincendio sono disciplinati da altre normative), dunque l'analogia non regge. |
Rispondi Autore: Andrea Vaccari - likes: 0 | 05/05/2015 (12:35:24) |
Flavio Napolitano 05/05/2015 (11:37:50) Per affrontare il "cosa scrivere sull'attestato" occorre secondo me partire dal processo di organizzazione della formazione così come emerge dalla lettura coordinata dell'Accordo Stato-regioni con l'art. 37. La formazione vera e propria (la didattica per intenderci, le lezioni), segue la redazione del piano formativo per quel corso, sulla base della valutazione dei rischi per gruppi omogenei di lavoratori. Questo Piano di norma lo redige il responsabile di quel corso che può essere anche il docente (qualificato ex allegato A, D.M 6 marzo 2013 !!!). Su quel documento si fanno tutte le considerazioni per la riduzione delle ore di formazione per avere comunque ad un numero tale da garantire una formazione adeguato e sufficiente per quel Gruppo omogeneo di lavoratori. Successivamente queste considerazioni vengono integrate nel DVR. Nell'attestato a questo punto si metterà all'inizio una serie di "visto", che faranno riferimento agli atti d'ufficio (incarichi, firme di presenza, ecc.), ma anche al DVR ed al piano formativo. Ovviamente quest'operazione può avere come motore il Datore di Lavoro che firmerà tutti gli atti. Va detto che questa riduzione non è nulla di sorprendente, essendo già prevista e sempre poco applicata, dentro all'Accordo Stato Regioni. La risposta all'interpello che ha fornito il Ministero del Lavoro ha semplicemente reso esplicito ciò che molti a sembrava incredibile, ma che era già scritto nelle norme. |
Rispondi Autore: Andrea Vaccari - likes: 0 | 05/05/2015 (12:43:54) |
Sull'APPIATTIMENTO DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE. Purtroppo va detto che l'appiattimento non è dovuto alla applicazione delle norme (che certamente non sono perfette !!!), ma invece proprio alla mancata loro corretta comprensione ed applicazione. Solo che a questo punto i corsi, dovendo prevedere un'analisi dei bisogni formativi di gruppi omogenei di lavoratori dentro la singola azienda, con i relativi rischi, dovrebbero essere svolti al di fuori delle offerte di pacchetti preconfezionati, a meno che questi non siano dotati di una flessibilità tale da consentire al responsabile del progetto formativo di selezionare i moduli adeguati per quegli specifici lavoratori. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 05/05/2015 (12:55:11) |
Il bisogno formativo, che va distinto in bisogno individuale e bisogno dell'organizzazione, discende dalla valutazione dei rischi e non dai codici ATECO. Quindi, prima individuo che il gruppo omogeneo "impiegato amministrativo" dell'impresa edile, è esposto a "rischio basso" a seguito della valutazione dei rischi effettuata e poi faccio il piano formativo dell'impresa dove ci saranno diversi gruppi omogenei con la relativa classe di rischio e relativa tipologia di corsi. il bisogno formativo è uno degli output della valutazione dei rischi e, quindi, le considerazioni sulla "riduzione delle ore di formazione" si fanno prima sul DVR e poi sul Piano di Formazione. |
Rispondi Autore: Muglia La Furia - likes: 0 | 07/05/2015 (11:50:45) |
Codici Ateco Addio? Ne parlai sul mio blog nel 2013. Interessante comunque è notare come nella bozza di nuovo accordo per RSPP i codici Ateco non saranno più un riferimento per la loro formazione. Resteranno invece per gli altri soggetti (DL e lavoratori e rispettiva formazione). Attenzione però che il c.d. Decreto rischio basso dovrebbe individuare i settori di riferimento a prescindere dal codice ATECO. Franco |
Rispondi Autore: ROBY - likes: 0 | 06/11/2024 (10:08:28) |
Chiedo un informazione che magari qualcuno sa rispondermi. Se faccio due lavori di cui le mansioni appartengono a due codici ateco completamente diversi, ma con lo stesso livello di rischio, il corso di sicurezza sul lavoro fatto da un datore di lavoro, è "buono" ai fini di validità anche per il secondo lavoro?? Dove trovo informazioni in merito? |