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Emilia-Romagna: recepimento normativa e formazione RSPP/ASPP

Emilia-Romagna: recepimento normativa e formazione RSPP/ASPP
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

04/04/2018

Una deliberazione della Regione Emilia-Romagna per recepire l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e per fornire disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Emilia-Romagna: recepimento normativa e formazione RSPP/ASPP

Una deliberazione della Regione Emilia-Romagna per recepire l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e per fornire disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Bologna, 4 Apr – Sappiamo che l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 - finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni – ha modificato sensibilmente non solo la formazione di RSPP e ASPP, ad esempio rispetto a quanto prescritto dal precedente Accordo del 2006, ma ha modificato anche molti aspetti della formazione di altri attori della sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori.   

Ed è dunque importante che le Regioni recepiscano il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2016 come è avvenuto, ad esempio, per la Regione Toscana con la Delibera della Giunta Regionale n. 838 del 31 luglio 2017.


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Il decreto di recepimento della Regione Emilia-Romagna

A recepire il nuovo Accordo è anche la Regione Emilia-Romagna con la Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2017, n. 35 recante “Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Recepimento accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 7 luglio 2016 - art. 32, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”.

 

In particolare nella DGR 35/2017 si considera che:

  • il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 “ha individuato al punto 2 dell’Allegato A i soggetti formatori legittimati ad erogare i percorsi formativi oggetto dell’Accordo stesso, annoverando tra gli altri, alla lettera b), ‘gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009’”;
  • che il nuovo Accordo “prevede, nelle disposizioni transitorie, che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore (3 settembre 2016) possono essere avviati corsi per la formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione in base all’Accordo del 26 gennaio 2006 sopra citato”.

 

Con la deliberazione si recepisce il nuovo Accordo del 7 luglio 2016 “in modo che i soggetti formatori di cui alla lettera b) del medesimo Accordo, sopra richiamata, possano attivare l’offerta formativa per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione in base alle nuove regole condivise a livello nazionale”. E si dettano “le disposizioni attuative per la realizzazione delle attività formative da parte di tali soggetti”, dato atto che “tutti gli altri soggetti formatori individuati dal succitato punto 2 dell’Accordo sono titolati ad erogare la formazione in nome e per conto proprio e non sono pertanto destinatari” di tali disposizioni.

 

Il recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

In definitiva con tale normativa la Regione Emilia-Romagna delibera di (punto 1) “recepire l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 luglio 2016 recante “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. che si allega quale parte integrante” della deliberazione.

 

Inoltre si forniscono le disposizioni per la formazione di RSPP/ASPP e si delibera:

 

  1. “di stabilire non più applicabile, a far data dal 2 settembre 2017, quanto disposto con la propria deliberazione n. 938/2006, recante “Recepimento Accordo Stato Regioni D.Lgs. 195/03. Prime disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione - RSPP e ASPP”, ad eccezione delle attività formative autorizzate e avviate entro tale data;
  2. di stabilire altresì che i percorsi formativi svolti ai sensi dell’Accordo di cui al precedente punto 1) devono essere preventivamente candidati all’autorizzazione all’interno del bando regionale relativo alle attività formative non finanziate in base alle disposizioni per la programmazione vigenti, da parte di soggetti attuatori accreditati ai sensi della propria deliberazione n. 177/2003 e s.m.i.; altri soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati;
  3. di approvare i modelli di attestazione e verbale di verifica dell’apprendimento, che si allegano quale parte integrante del seguente atto (Allegato 2);
  4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione”.

 

Ricordiamo, in conclusione, che i due allegati del DGR 35/2017:

  • Allegato 1 Accordo 7 luglio 2016, rep. atti n. 128/CSR;
  • Allegato 2 Modelli di attestato e di verbale di verifica dell’apprendimento.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Emilia-Romagna - Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2017, n. 35 - Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Recepimento accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 7 luglio 2016 - art. 32, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



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