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E’ sanzionabile la mancata collaborazione con gli organismi paritetici?
Brescia, 22 Gen - Nel maggio del 2009, dunque prima della emanazione del D.Lgs. 106/09, un acuto osservatorefaceva notare ad un noto esperto della materia quanto poco apodittica (o giuridicamente nongranitica) nelle sue conseguenze, dovesse risultare l'affermazione secondo la quale “nell'ambito del D.Lgs. 81/08 non è prevista alcuna sanzione per la formazione.. fatta in assenza di collaborazione con gli organismi paritetici.”
Come noto, l'obbligo di collaborazione era -ed è- stabilito nel comma 12 dell'art. 37:
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. (D.Lgs. 81/08 come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09)
Ed è vero che nell'art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) non era/è prevista specifica sanzione per la violazione dell'obbligo.
Ci troviamo allora in presenza di una "norma giuridica imperfetta", norma cioè che sancisca un
dovere ma non la corrispondente sanzione?
Tentativo di queste note è appunto quello di proporre ragioni perché a tale interrogativo (retorico) si debba dare risposta negativa. (In caso diverso -e più in generale- ci si dovrà confrontare col dato che di tali "imperfezioni" è disseminato l'intero Titolo I. In realtà, ciò comporta -in ogni caso- che ci si debba applicare nella considerazione della logica che sottende alla tecnica di formulazione legale degli articoli sanzionatori).
Ma vediamo cosa notava, all'epoca, l'osservatore di cui sopra:
“buongiorno
come Le ho già scritto tutto l'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 è sanzionabile in relazione all'art. 18, comma 1, lettera l): “[il DL deve] adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;”. E all'art. 55, comma 4, lettera e), viene definita la sanzione: con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
Quindi l'art. 37, comma 12: “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori;” [se violato] è , per ora, sanzionabile nel caso in cui gli organismi paritetici siano presenti.”
Per inciso: giusto quel “per ora”. Si era infatti in attesa dell'emanazione del decreto integrativo e correttivo e già si erano succedute ed erano entrate in circolazione più di una bozza.
Dobbiamo intanto rilevare come l'originario art. 18, comma 1, lett. l) non sia stato modificato dal D.Lgs. 106/09.
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
Il D.Lgs. 106/09 è invece intervenuto sull'art. 55, il quale, nella originaria versione, recitava al
comma 4, lett. e):
Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), .........;
Il D.Lgs. 106/09 toglie nell'art. 55 la sanzione correlata alla violazione dell'art. 18, comma 1, lett. l), “sostituendola” con quella relativa alla violazione dell'art. 37, comma 1 (e 7, 9, 10), prima non presente. (Salvando l' “informazione”, gravata con identica sanzione per il datore di lavoro che non “provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione”, ma smarrendo per strada l'“addestramento”).
Dunque oggi il “testo unico”, all'art. 55, comma 5, lett. c), sanziona il datore di lavoro per la violazione dell'obbligo generale di cui all'art. 37, comma 1 (e dei commi 7, 9, 10 ) con la sanzione alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
“1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza..” .
“7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione...
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio... di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione..
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare.. concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza..”
E' comprensibile l'obiezione che può venir posta a quest'altezza:
se cade la sanzione conseguente alla violazione dell'obbligo generale -informativo, formativo e
addestrativo- in capo al datore di lavoro ex art. 18, comma 1, lett. l), non potrà (più) darsi che tutto l'art. 37 sia sanzionabile sulla base di quella norma. Ma ormai solo il suo comma 1 (e i 7, 9 e 10).
E dunque la violazione del suo comma 12, ovvero la mancata collaborazione con gli OO.PP., sarà giuridicamente trascurabile non potendo darsi fattispecie contravvenzionale.
Non sembra tuttavia che tale obiezione possa risultare decisiva.
Infatti il primo periodo dell'art. 37, comma 1, ha forza di norma generale rispetto a tutta la materia della formazione su SSL. E appare di tutta evidenza come, agli effetti sanzionatori, il comma 1, lett. l) dell'art. 18, venga traslato e ricompreso in quell'obbligo generale. Anzi, l'unica logica plausibile della “sostituzione” è proprio quella di riconoscere la forza di norma generale alla prima parte del comma 1 dell'art. 37. (Nemmeno il Ministro Sacconi avrebbe potuto, diversamente, giungere a tanto!)
Inoltre, se non venisse riconosciuto questo carattere di norma generale, risulterebbe escluso, ingiustificatamente, tutto l'ambito relativo all'addestramento posto che l'art. 55 non sanziona la violazione dei commi 4 e 5 dell'art. 37 e non sanziona (più) quella dell'art. 18, comma 1, lett. l) [anche se sanziona indirettamente, al comma 4, il mancato addestramento nell'ipotesi di cui all'art. 28, comma 2, lett. f), con l'ammenda da 1000 a 2000 euro].
Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione...
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. l) [deve] adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli
art. 36 e 37;
Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
2. f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Si noti come per l'addestramento la norma riferisca soltanto agli artt. 36 (Informazione) e 37
(Formazione) e non a norme speciali contenute nei titoli del D.Lgs. 81/08 diversi dal primo o ad altre leggi vigenti. Ciò porta a ritenere che informazione e formazione siano l'alveo generale al cui interno vada a dispiegarsi l'eventuale addestramento in materia di SSL.
Sembra decidere in questo senso l'art. 15 (Misure generali di tutela) quando al suo comma 1, lettere n), o), p), pone esclusivamente “l'informazione e la formazione adeguate” per lavoratori, dirigenti e preposti, ed RLS.
E in questo stesso senso sembra procedere l'art. 2 (Definizioni), comma 1, nel definire, con le lettere aa), bb), cc), la "formazione", l'"informazione" e l' "addestramento". Intendendo quest'ultimo come il "complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;"
Se dunque la norma novellata non riesce a rescindere (rectius: non vuole rescindere) l'interconnessione tra l'intero art. 37 e il suo comma 1, sembrerebbe doversi dedurre che la violazione dell'obbligo collaborativo (non sono qui in discussione le modalità di tale collaborazione) debba venire sanzionata secondo il disposto dell'art. 55, comma 5, lett. c), punto terzo. Dunque con la sanzione alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Senza peraltro escludere altra ipotesi sanzionatoria generale, identicamente definita dall'art. 55 (comma 5, lett. c), punto primo), per violazione dell'art. 18, comma 1, lett. c): " nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza".
Pietro Ferrari
Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente Camera del Lavoro di Brescia
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Rispondi Autore: mauro - likes: 0 | 22/01/2013 (06:28:51) |
credo che non si è tenuto conto del Accordo in Conferenza Permanente Stato Regioni del 21 dicembre 2011 : ha ulteriormente precisato che "in coerenza con le previsioni di cui all`articolo 37, comma 12 del D.Lgs. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici" e che "ove la richiesta riceva riscontro da parte dell`organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione". Che rende tale collaborazione facoltativa siccome il DL ne deve tenere conto e non è obbligato , quindi non sanzionabile .... E' corretto ? |
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0 | 22/01/2013 (07:07:39) |
... 'Che non si sia tenuto conto'... Non 'che non si è tenuto conto'... A parte questo... L'Italia è il paese dei cavilli, in cui su una riga e due virgole mangiano consulenti, ulss.. E se ci va male avvocati, magistrati, ecc.. Non sarebbe più semplice scrivere bene le cose? Ad esempio: art. 37... Tutto obbligatorio. Unica sanzione. ... Ultima osservazione: x i lav di lingua straniera è prevista la verifica della lingua... E per i consulenti no? Saluti |
Rispondi Autore: Garziano Frigeri - likes: 0 | 22/01/2013 (08:35:07) |
Quod llex voluti dixit, quod noluit tacuit. Se il legislatore e esse voluto sanzionare avrebbe previsto la sanzione. |
Rispondi Autore: mimmo sisto - likes: 0 | 22/01/2013 (08:40:33) |
Con tutto il rispetto che ho per il Dott. Ferrari, del Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente Camera del Lavoro di Brescia, ma non esiste l'interpretazione estensiva nelle sanzioni aventi carattere penale. Nel senso che, se i singoli commi dell'81 sono successivamente richiamati (o meno) per applicare sanzioni aventi carattere penale, nel caso in specie "non esiste sanzione". Mi spiace per gli enti paritetici. Già l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2012, rafforzato a "legge" dal rinvio dell'81, rischia d'incappare nell'incostituzionalità, limitando gli enti che possono fare formazione ai "paritetici", quando per gli RSPP gli enti (autorevolmente) "autorizzati" sono molti di più. Anche perchè non tutti gli "enti paritetici" possono dare garanzia di corretta (e non inventata) formazione. Non esiste neppure un albo di enti paritetici classificati e riconosciuti come tali dal Ministero. E mi fermo qui per evitar polemica. |
Rispondi Autore: Filippo B. - likes: 0 | 22/01/2013 (09:05:08) |
" Non esiste neppure un albo di enti paritetici classificati e riconosciuti come tali dal Ministero." Questa sarebbe una buona idea..ma veramente buona!!! |
Rispondi Autore: Maurizio Di Cunzolo - likes: 0 | 22/01/2013 (09:18:42) |
Non sono assolutamente d'accordo con questa interpretazione e con me sono moltissimi colleghi TdP operanti nei Dipartimenti di Prevenzione ASL. Qui continuiamo a vedere la forma, la collaborazione "certificata" da questo e quell'organismo che nella maggior parte dei casi è nato solo per fare business. Guardiamo la sostanza della formazione erogata e non limitiamoci a cercare i bollini di garanzia che di garanzie non ne danno. L'unico esempio che da sempre elogio è quello dei CPT edili. |
Rispondi Autore: Claudio Nini - likes: 0 | 22/01/2013 (09:40:04) |
Quindi? E' sanzionabile o no? |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 22/01/2013 (09:59:01) |
Cavillosa argomentazione leguleia di cui rilevo la non condivisione da parte dei commentatori che qui appaiono. Maurizio di Cunzolo qui sotto è molto chiaro: efficacia ed efficienza nella formazione che confina col l'addestramento, aggiungo. I CPT edili hanno storia lunga che si perde nei tempi dei tempi, le scuole edili docent. In questi anni sono sorti enti bilaterali ed OOPP come funghi, ora stanno sparendo perchè non hanno firmato nessun contratto nazionale tra datori di lavoro e lavoratori. Come si può ritenere sanzionabile un indicazione come quella del comma 12 quando non esistono nemmeno OOPP per tutti i settori o meglio almeno per i macrocodici ATECO? Una norma fatta bene verifica la presenza sul campo di quanto richiesto, la tabella in cui sono state divise (con una grossolanità preocupante e anche con una indicazione contradditoria rispetto al significato di valutazione del rischio) le aziende per settore di rischio (basso, medio, alto) avrebbero dovuto contenere le indicazioni degli OOPP almeno a livello nazionale, ogni lettera un OP. Come dice Mimmo Sisto manco esiste un elenco di OOPP. La Regione Lombardia ha emesso una circolare con un elenco di quelli da lei "riconosciuti" e vi assicuro che per una certa quantità di settori non si trova il relativo OP. Ieri ho telefonato ad una associazione di DdL proprio riguardo all'argomento, hanno indirizzato i loro iscritti ad una società di formazione e alla richiesta quale fosse il loro OP mi han risposto che a tutto ci ha pensato la pregiata società incaricata e che avrei dovuto pensarci direttamente...manco sanno cosa sia un OP...Il modello CPT edile dovrebbe essere esportato hanno un livello elevato! Pregiate associazioni datoriali, hanno costituito da tempo società di servizi affiliate...ma è solo una questione di business. Registri presenze, test (obbligatori o meno), docenti senza i requisiti (qualche anno fa ne sono certo), costi ad personam che se si fanno i conti all'ora ci sarebbe da indignarsi,...Gli enti più o meno accreditati non sono sinonimo di qualità. Poi per me la formazione va svolta in azienda e mi rendo conto che qui sto proprio fuori dal coro. Buona giornata. |
Rispondi Autore: Ivano P. - likes: 0 | 22/01/2013 (11:39:17) |
Concordo pienamente con il tecico Maurizio Di Cunzolo ed in particolare sul fatto che tutte le componenti degli organismi paritetici hanno creato apposite società di formazione (... non ONLUS) ove poter indirizzare i discenti da formare e quindi praticamente con finalità di business. Tante volte anche l'erogazine di contributi per la formazione da parte di alcune C.C.I.A.A. può avvenire solo se la formazione viene effettuata da questo tipo di società e non, per esempio, dagli accreditati dalla regione (sulla serietà o meno di questi enti lascerei il giudizio ai discenti...), università, ecc.. Concordo anche sul fatto che i CPT edili compiono sicuramente un grande e rispettabile lavoro nel loro settore. |
Rispondi Autore: Kendo - likes: 0 | 22/01/2013 (12:08:36) |
Siamo alla follia pura! Se non è sanzionato non è sanzionato. Punto. Tant'è che, se non sbaglio, il ddl può, ma non deve, tenere conto di eventuali indicazioni dell'OOPP. Invece di continuare a farsi elucubrazioni mentali pazzesche, perchè tutte le Associazioni di categoria non combattono per togliere inutili adempimenti (come questo della collaborazioni) che gravano solo in modo burocratico sulle aziende?? |
Rispondi Autore: Ivano P. - likes: 0 | 22/01/2013 (12:22:14) |
Concordo pienamente con il tecico Maurizio Di Cunzolo ed in particolare sul fatto che tutte le componenti degli organismi paritetici hanno creato apposite società di formazione (... non ONLUS) ove poter indirizzare i discenti da formare e quindi praticamente con finalità di business. Tante volte anche l'erogazine di contributi per la formazione da parte di alcune C.C.I.A.A. può avvenire solo se la formazione viene effettuata da questo tipo di società e non, per esempio, dagli accreditati dalla regione (sulla serietà o meno di questi enti lascerei il giudizio ai discenti...), università, ecc.. Concordo anche sul fatto che i CPT edili compiono sicuramente un grande e rispettabile lavoro nel loro settore. |
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0 | 22/01/2013 (12:30:31) |
ho sempre letto la norma cosi: La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire (in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro) durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori il deve è (chiaramente ?) riferito all'orario di lavoro, non alla collaborazione con gli OPP infatti l'accordo stato regioni dice di tener conto di un eventuale parere degli OPP conclusione: non vedo sanzioni |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 22/01/2013 (12:45:03) |
IL COMMA 12 DELL'ARTICOLO 37 DEL DLGS 81/2008 NON E' SANZIONATO - L'art. 25 comma 2 della Costituzione prevede che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" . Questo comma enuncia il principio di legalità penale nelle sue tre articolazioni: riserva di legge, principio di tassatività e determinatezza, principio di irretroattività. La riserva di legge esclude che possa essere punito un determinato comportamento se non in presenza di una legge che lo configuri come reato: la garanzia per l'individuo è rappresentata dal fatto che è l'organo rappresentativo della volontà popolare, il Parlamento (v. art. 55 Costituzione), a stabilire quali siano i comportamenti penalmente rilevanti. Il potere esecutivo può intervenire esercitando la funzione legislativa, nei casi e nelle modalità consentite (v. 76, 77 Costituzione); o, più limitatamente, integrando la fattispecie penale individuata dalla legge mediante accertamenti di natura tecnica o specificazioni di dati (si pensi al decreto ministeriale 10 marzo 1998 che definisce le modalità per effettuare la valutazione del rischio di incendio, per redigereil piano di emergenza ecc.). Il principio di legalità verrebbe, però, in pratica eluso se la fattispecie penale fosse definita dalla legge in modo generico o ambiguo, tale da richiedere un'attività interpretativa troppo marcata dei giudici. Del resto solo se il cittadino è in grado di distinguere ciò che è penalmente lecito da quello che non lo è, potrà obbedire con facilità ai comandi dello Stato. Queste sono le ragioni per cui le norme che prevedono reati devono essere sufficientemente determinate (principio di tassatività e determinatezza). Il principio di irretroattività fa, infine, divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. In questo caso la Costituzione intende limitare il legislatore stesso, che evidentemente non potrà punire un cittadino per un comportamento che egli ragionevolmente poteva ritenere lecito in quanto non previsto da norme penali. Il principio costituzionale di tassatività e determinatezza sta ad indicare il dovere (occorre ripeterlo, costituzionalmente sancito) per il legislatore di procedere, al momento della creazione della norma, ad una precisa determinazione della fattispecie legale, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente illecito e che ciò che è penalmente lecito. Ora il D.Lgs. n. 81 reca il CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI - SEZIONE I - SANZIONI - Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - "5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: (...) c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18,comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2; (...)". Dunque in base al principio di tassatività, al principio di ragionevolezza, e al buon senso che è sempre necessario quando si deve applicare le norme, se il legislatore ha scritto che vuole punire solo la violazione dei commi 1,7,9,10, dell'articolo 37 del dlgs 81/2008 non c'è nessuna ragione al mondo, nessuna acrobazia verbale e lessicale, nessuna torsione logica, nessuna aberrazione del buon senso che può portare a ritenere sanzionabile la violazione del comma 12 relativo alla consigliata collaborazione con l'organismo paritetico, previsione che peraltro io proporrò ai miei referenti in parlamento nel prossimo parlamento di abrogare, posti i troppi abusi che mi vengono segnalati di comitati che chiedono illecitamente quattrini alle aziende o che altrettanto illecitamente forzano la mano alle aziende per provvedere in proprio alla formazione, tutti casi da segnalare alle competenti procure della repubblica. |
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0 | 22/01/2013 (13:04:17) |
ho sempre letto la norma cosi: La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire (in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro) durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori il deve è (chiaramente ?) riferito all'orario di lavoro, non alla collaborazione con gli OPP infatti l'accordo stato regioni dice di tener conto di un eventuale parere degli OPP conclusione: non vedo sanzioni |
Rispondi Autore: Master Formazione Sicurezza - likes: 0 | 22/01/2013 (14:35:45) |
avrei una domanda da porre, in sintesi: perchè risulta quasi ovvio considerare che sia da prescrivere la non verifica della conoscenza della lingua veicolare utilizzata in un percorso formativo per un lavoratore immigrato (art. 37 comma 13) mentre tale ovvietà non sorge per la mancata collaborazione che si trova solo 3 righe più sopra nel testo unico? (art. 37, comma 12: solo 3 righe sopra...) entrambi gli articoli sono non sanzionabili... quindi non prescrivibili? quindi non obbligatoriamente da seguire? quindi non è reato fare un corso in italiano a un cinese, spagnolo, statunitense, indiano o australiano che non capisce la lingua italiana? se invece è reato a quale articolo può lo Stato fare riferimento per sanzionare? o non può? grazie |
Rispondi Autore: Master Formazione Sicurezza - likes: 0 | 22/01/2013 (15:05:51) |
avrei una domanda da porre, in sintesi: perchè risulta quasi ovvio considerare che sia da prescrivere la non verifica della conoscenza della lingua veicolare utilizzata in un percorso formativo per un lavoratore immigrato (art. 37 comma 13) mentre tale ovvietà non sorge per la mancata collaborazione che si trova solo 3 righe più sopra nel testo unico? (art. 37, comma 12: solo 3 righe sopra...) entrambi gli articoli sono non sanzionabili... quindi non prescrivibili? quindi non obbligatoriamente da seguire? quindi non è reato fare un corso in italiano a un cinese, spagnolo, statunitense, indiano o australiano che non capisce la lingua italiana? se invece è reato a quale articolo può lo Stato fare riferimento per sanzionare? o non può? grazie |
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0 | 22/01/2013 (18:36:46) |
mi pare poter ritenere che l'abbondante messe di commenti (alcuni dei quali molto ben giustificati) sia di per sè sufficiente a giustificare l'articolo. Ricordo cordialmente a Frigeri che "ubi lex noluit tacuit". Ringrazio tutti per l'attenzione. |
Rispondi Autore: mimmo sisto - likes: 0 | 22/01/2013 (18:37:57) |
L'Avv. Dubini, che vorrei veder più spesso in questa rubrica, ritengo abbia chiuso quest'argomento. Noi ringraziamo come sempre PUNTO SICURO dell'ottimo servizio reso a noi operatori della prevenzione, e aspettiamo articoli sempre "più autorevoli". |
Rispondi Autore: Kendo - likes: 0 | 22/01/2013 (18:54:56) |
Mi sono perso nella sintassi dell'ultimo paragrafo scritto dal Dubini..In particolare..Ma è il comma 12 che proporrebbe di far abrogare ai suoi referenti in parlamento del prossimo parlamento? e se nel prossimo parlamento del prossimo governo non ci saranno piu i referenti parlamentari di questo parlamento?:) Comunque sono d'accordo! Ben detto! |
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0 | 22/01/2013 (20:39:53) |
..poi -giuro!- mi taccio. Alcuni commenti (anche tra i più autorevoli) usano di argomentazioni non poste dall'articolo. Ma davvero si può ritenere che esso implicitamente accondiscendesse a comportamenti distorti e distorsivi di certi OO.PP.? O addirittura volesse in qualche modo giustificare gli "organismi fasulli"? Così si sbaglia completamente bersaglio. L'Avv. Dubini (il quale è a conoscenza della stima generale che nutro nei suoi confronti) ben può prefiggersi, legittimamente, l'obbiettivo di operare per l'abrogazione del comma 12. Sarei più cauto, tuttavia, sino a quel momento,(vale per Dubini come per altri commenti) nell'espressione di giudizi "sprezzanti". Perchè l'operari nel vasto mondo, poi, non corrisponde certamente alle argomentazioni dei legulei; ma neppure, sempre, a quelle degli interpreti "autentici". Con rinnovata cordialità. |
Rispondi Autore: Garziano Frigeri - likes: 0 | 22/01/2013 (21:14:39) |
Solo per ricordare a Ferrari che si può dire sia "ubi" (laddove la legge...) che "quod" (ciò che le legge...). Siccome UBI e' anche il nome di una banca, io preferisco "Quod". |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 22/01/2013 (21:25:28) |
L'Articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti - prevede al comma 1 che "il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche", perciò è chiaro che la domanda retorica per la quale il comma 13 non sarebbe sanzionabile tanto quanto il comma 12 è priva di effetto, in quanto è il comma 1 dell'articolo 37 a prescrivere direttamente una formazione compatibile con le conoscenze linguistiche del lavoratore che la riceve, senza bisogno di scomodare il comma 13, che serve solo a chiarire meglio il significato di compatibilità della formazione erogata "rispetto alle conoscenze linguistiche" possedute dal lavoratore. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 22/01/2013 (21:31:32) |
Si può dire anche Tam dixit quam voluit, ovvero che una determinata norma giuridica deve essere applicata secondo il significato letterale delle parole, senza ricercare una interpretazione restrittiva (lex magis dixit quam voluit) o estensiva (lex minus dixit quam voluit) della stessa norma. |
Rispondi Autore: Prof. Rocco Vitale - likes: 0 | 22/01/2013 (22:07:04) |
Il legislatore nel prevedere la collaborazione pensava che "collaborare" volesse significare fare qualcosa assieme. Questo qualcosa era ed è ancora prevenire gli infortuni ed avere un incidente di meno: appunto collaborando. Collaborare e non sanzionare. Il fatto è che questa collaborazione (seria, se fosse fatta e seri chi la fa) è sfuggita di mano alle parti sociali e sono nati gli organismi "bilaterali" fasulli. La comune battaglia deve essere contro i fasulli, per fare che funzionino gli Organismi Paritetici - dove ci sono. Però i nostri Paritetici non ci devono burocratizzare la vita (un paritetico chiede dati con un modulo di 8 pagine). Mi chiedo dopo aver compilato 8 pagine ogni azienda cosa ne ha tratto in termini di collaborazione e soprattutto di sicurezza sul lavoro. Semplicemente smettiamola con questo dibattito di carta. I Paritetici collaborino non per costruirsi banche dati per poi "vendere" corsi di formazione. Si facciamo accordi per collaborare - no per fare carta - per pensare a programmi e progetti che possano dare una mano per fare la sicurezza. Mi chiedo le mail inviate ai Paritetici quanti infortuni in meno hanno prodotto? Del resto la semplificazione della richiesta di collaborazione prevista dagli Accordi ne riduce (e non poteva farne a meno, visto il suo quasi sostanziale fallimento culturale) il valore a mera comunicazione salvando una norma (che bello stare zitti e dire che va bene).... chiudo... non prendiamoci in giro. Poi sono disponibile ad affrontare il tema della vera e seria collaborazione ma, sullo stesso piano senza sudditanza e senza presunzione ma sulla leale collaborazione. E poi, cari amici degli Organismi paritetici, con cui Aifos collabora (ovviamente solo con le carte per l'art. 37 ma per fortuna con molti CTP su temi seri e concreti ) avrete un piccolo problema da risolvere che riguarda il conflitto di interesse. Ecco un tema su cui lavorare e collaborare per fare una buona e seria formazione che sia un vero momento di prevenzione. |
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0 | 23/01/2013 (09:27:38) |
Art 37 c. 12 originale: La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. A mio parere molti sottovalutano le VIRGOLE ! La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire VIRGOLA (in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro) VIRGOLA durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori il “deve” è grammaticamente riferito all'orario di lavoro, non alla collaborazione con gli OPP, (infatti l'accordo stato regioni dice di tener conto di un eventuale parere degli OPP) |
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0 | 23/01/2013 (10:08:56) |
Art 37 c. 12 originale: La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. A mio parere molti sottovalutano le VIRGOLE ! La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire VIRGOLA (in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro) VIRGOLA durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori il “deve” è grammaticamente riferito all'orario di lavoro, non alla collaborazione con gli OPP, (infatti l'accordo stato regioni dice di tener conto di un eventuale parere degli OPP) |
Rispondi Autore: Master Formazione Sicurezza - likes: 0 | 24/01/2013 (17:01:34) |
e se un datore di lavoro pakistano eroga corsi al suo lavoratore cinese in italiano, che putroppo l'italiano non lo capisce, fuori dall'orario di lavoro e con costi per il lavoratore stesso? come detto "è il comma 1 dell'articolo 37 a prescrivere direttamente una formazione compatibile con le conoscenze linguistiche del lavoratore che la riceve, senza bisogno di scomodare il comma 13, che serve solo a chiarire meglio il significato di compatibilità della formazione erogata "rispetto alle conoscenze linguistiche" possedute dal lavoratore". e per l'orario di lavoro e i costi per il lavoratore? è lecito in questo caso richiamare il comma 1 del 37? non è che forse è non si vuole riconoscere almeno formalmente e giuridicamente una possibilità data al legislatore agli organi di vigilanza di sanzionare o prescrivere una previsione normativi? non è che forse le pratiche di alcuni Organismi Paritetici non permettono di colgiere quella potenzialità collaborativa, costruttiva e di promozione che il legislatore a scritto dell'art. 37 comma 12? |
Rispondi Autore: Massimo Rondelli - likes: 0 | 26/01/2013 (17:30:26) |
Un ispettore di una DPL, attualmente in pensione, mi ha fatto notare, a seguito della famosa emanazione della Circolare 13 MdL, che, come sesso accade, qualcuno tenta di stravolgere e rovesciare il sistema degli obblighi. Senza effettuare critiche ad Enti Bilaterali ed OPT, il D.lgs 81/08 e s.m.i. evidenzia come gli Organismi paritetici siano sedi privilegiate E NON UNICHE SEDI, in merito alla programmazione di attività formative e quant'altro indicato. Il vero problema, allo stato dell'arte, è legato alla effettiva erogazione ed alla qualità della formazione erogata. Certamente, una semplice comunicazione che, non responsabilizza alcuno, non può rendere coerente un programma di formazione e/o un processo formativo avviato. In caso di infortunio e di un susseguente procedimento penale, il datore di lavoro dovrà dimostrare l'avvenuta e corretta formazione, poichè questo è un elemento indiscutibile. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 27/01/2013 (10:44:58) |
E se invece di perder tempo a commentare "sanzione sì, sanzione no" come nella canzone di Elio, ci dedicassimo maggiormente alla seria progettazione degli interventi formativi, proprio a cominciare dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che continuano a sfornare iniziative generaliste di dubbia efficacia, non sarebbe meglio, soprattutto per i destinatari della formazione? La questione, per me, è sempre stata lapalissiana e francamente, mi sono sempre limitato a predisporre, per le aziende che seguo, copia del programma di formazione per inviarlo agli OO.PP, senza prendere minimamente in considerazione, nei pochi casi in cui ho avuto poi un riscontro, la risposta pervenuta che mirava ad imporre propri docenti ma anche tutor a carico della stessa azienda, facendosene un baffo della'art. 23 della Costituzione dove c'è scritto che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge." |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 12/02/2013 (19:48:09) |
Carmelo Catanoso docet! Condivido ogni parola. |
Rispondi Autore: Giada Motter - likes: 0 | 24/10/2016 (16:01:51) |
Con la burocrazia non diminuiranno certo gli infortuni sul lavoro. A cosa servono i bilaterali? credo solo a creare posti di lavoro. e per far business. Non certo a diffondere la cultura della sicurezza. A me personalmente mi fa amarezza, sopratutto per quelle ditte che ci credono e vorrebbero spendere meglio i solo denari. |