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E’ illegittimo vietare la formazione a distanza

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In questi giorni sta circolando una bozza di documento predisposto da un gruppo di regioni sull’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio scorso, commentata su alcuni siti internet nei modi più disparati.

In questa bozza di documento il punto 2.2. recita testualmente: “Per i moduli A,B,C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con la formazione così come strutturata all’interno dei moduli”.


Leggendo con attenzione si nota una chiara capitolazione della burocrazia pubblica verso l’innovazione tecnologica. Paradossalmente potremmo dire che i carabinieri non riuscendo a controllare i prezzi della frutta aboliscano i fruttivendoli.
Vale la pena, poi, sottolineare come l’Accordo del 26 gennaio preveda chiaramente al punto 3, secondo capoverso, la possibilità della formazione a distanza per i corsi di aggiornamento (tutti, anche quelli con obbligo immediato di frequenza entro i termini di cui al punto 1.1.).


Perché su questo punto le Regioni non dicono nulla ed ignorano il problema nella bozza del documento in circolazione?
Infatti la proposta regionale indica al punto 2.2. che la formazione a distanza “è da escludersi” ma il punto 3 non esiste. Semplice dimenticanza? Lasciare libera l’attuazione della formazione a distanza? Non dire nulla ed ognuno interpreti come vuole? Non sapere cosa dire dopo le affermazioni al punto 2.2.
Oppure dopo l’interpretazione di parte “è da escludersi” si tenta una bella e chiara “forzatura interpretativa” per fare in modo che se non ne parli più.
E allora ai dubbi e alle difficoltà legittime forse sono legittimi anche i sospetti!
La cosa è molto seria.


Al fine di evitare dubbi ed interessate interpretazioni di parte bisogna chiarire con semplicità e fermezza che:
a) l’Accordo Stato Regioni in merito alla formazione a distanza per i moduli A, B e C non dice nulla.
b) Linee guida interpretative non possono sostituirsi all’Accordo ma spiegare la sua applicazione
c) Linee guida devono essere condivise dagli attori che le hanno approvate: ovvero deve essere la conferenza Stato Regioni ad emanare le Linee Guida
d) Le Regioni, nella loro autonomia, sono libere di approvare delle linee Guida che, in questo caso prudentemente chiamano “Linee Interpretative”. Infatti sono ben consapevoli che non possono approvare da sole delle Linee guida non essendo un atto condiviso dalla Conferenza Stato Regioni ma, solo un atto del Comitato tecnico delle Regioni o al massimo dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
e) Le “Linee interpretative” allora riguardano solo la potestà regionale. Sono oggetto e soggetto di dette interpretazioni solo e solamentegli enti accreditati dalle singole Regioni; ad essi infatti compete l’obbligo dell’osservanza delle deliberazioni regionali.
f) Tutti i soggetti erogatori di corsi di cui all’art. 8 bis, comma 3 del D.Lgs. 626/94 legittimati ope legisalla loro realizzazione non hanno nessun obbligo e vincoli rispetto alle interpretazioni dell’Accordo da parte delle singole regioni ma devono attenersi solo a quanto previsto dall’Accordo stesso.

La proposta, avanzata in questi giorni, di costituire un gruppo di lavoro sulla FAD è sempre utile purchè non serva ad insabbiare le cosa. Fate una “Commissione”, dicevano i saggi, per affossare il problema! Il gruppo di lavoro potrà essere utile ma non per iniziare a discutere di cosa è e come si fa la formazione a distanza. Di tutto ciò si è già detto tutto. Cosa assai utile sarebbe, invece, approfondire con i soggetti erogatori di corsi le diverse esperienze e metodologie al fine di rendere massimi i risultati della formazione erogata.

Vi è poi una possibilità seria, concreta e di semplice attuazione.
Al posto di vietare e proibire od escludere, le Regioni si facciano parte attiva del processo. Chiedano ai loro enti accreditati ed ai soggetti formatori ope legis, che hanno sviluppato metodologie di formazione a distanza, documentazione, incontri, informazioni e quant’altro utile a capire e verificare come funziona la FAD.

Venga posta fine a questa campagna di delegittimazione verso la formazione a distanza che fonda le sue radici sul rifiuto del progresso e dell’innovazione e delle reali necessità del mondo del lavoro e della sicurezza.

Il Consiglio Direttivo Nazionale AIFOS


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