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D.Lgs. 81/08: valutazione dei rischi e piano di miglioramento

La valutazione dei rischi e il piano di miglioramento con particolare riferimento ai rischi degli oggetti fisici, delle mansioni e dei processi organizzativi. La normativa, il documento di valutazione e le responsabilità del datore di lavoro.

Sono stati diversi i seminari organizzati da MECQ srl e COGITA srl che si sono tenuti durante la Convention “Ambiente Lavoro” di Modena del 6 ottobre 2010.
Su PuntoSicuro abbiamo già presentato interventi relativi a seminari su manutenzione e verifiche di macchine e attrezzature, su formazione e addestramento e sulla gestione dei contratti d’appalto.
 
Il seminario che presentiamo oggi è intitolato “La valutazione dei rischi e il piano di miglioramento alla luce degli artt. 28, 29 e 30 del D.Lgs. 81/2008: rischi degli ‘oggetti fisici’ (luoghi, macchine, impianti ecc.) delle mansioni e dei processi organizzativi”.
Come si evince dal titolo, l’incontro ha analizzato i principali aspetti riguardanti la valutazione dei rischi e il piano di miglioramento. E lo ha fatto nell’ottica dell’ "efficacia esimente” del modello organizzativo previsto dall’art. 30 del D.lgs. 81/08.
 
Infatti, come per gli altri seminari presentati da PuntoSicuro, anche in questo caso l’incontro – curato da Alessandro Mazzeranghi, Gaetano Pompeo, Letizia Silvestri (MECQ S.r.l.) e Alberto Gandini (COGITA S.r.l.) - parte dai requisiti normativi richiesti dall’art. 30 del Decreto legislativo 81/2008. Tra i requisiti richiesti e - affinché il modello organizzativo abbia efficacia esimente  della responsabilità amministrativa ( D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231) - vi è il corretto adempimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.


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Il seminario ricorda che l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce la “valutazione dei rischi”, come una “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
 
Si riportano poi i requisiti relativi all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, segnalando ad esempio la necessità dichiarata di valutare i rischi correlati allo stress lavoro correlato e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
 
Inoltre si ricorda che l’art. 28 prevede che il documento di valutazione dei rischi “può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”.
Tale documento deve contenere:
- “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; 
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”.
 
Inoltre, come aggiunto dal D.Lgs. 106/2009, “in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
 
Dunque le responsabilità del datore di lavoro sono:
- “valutare tutti i rischi;
- definire quali sono i criteri di redazione del DVR: criteri di accettabilità del rischio; completezza del DVR;  idoneità della VR per la pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- approvazione del piano di miglioramento”. 
 
E riguardo alla valutazione, da dove cominciare?
Questa la risposta dei relatori: “non solo dagli oggetti ma anche dai processi”.
È infatti necessaria una “ valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione:
- la valutazione dei rischi (VR) degli oggetti (es. attrezzature): evidenzia pericoli che hanno una ripercussione diretta sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- nella VR dei processi  (es. processo di progettazione) devono essere evidenziate le criticità dei processi (tutti, non solo quelli produttivi) che possono avere una ripercussione sulla salute e sicurezza dei lavoratori”. 
 
Importante poi, nella VR, una correlazione con le mansioni dei lavoratori, la descrizione delle misure adottate e la confrontabilità dei risultati (delle varie parti della valutazione).
Infatti “al fine di rendere univoco il piano di miglioramento, è necessario che i risultati delle VR siano confrontabili tra di loro”. E le “ VR condotte con metodi specifici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, sostanze chimiche, ecc.) per le quali esistono dei valori limite di esposizione / criteri specifici di accettabilità, devono essere ricondotte sotto lo stesso principio di accettabilità stabilito nel DVR”.
 
Rimandandovi alla lettura del documento originale, ricco di diagrammi e tabelle, continuiamo riportando alcune informazioni relative al piano di miglioramento.
Il piano di miglioramento “raccoglie le misure migliorative estratte dal DVR”.  Per ciascuna misura è necessario “identificare i responsabili dell’implementazione e la scadenza”.
Il piano – che deve essere approvato dal datore di lavoro - è uno strumento dinamico e contiene:
- “revisione periodica, verifica ed aggiornamento;
- evidenza delle misure implementate alla data dell’aggiornamento;
- varianti nelle misure di sicurezza”.
 
Dunque il coinvolgimento del datore di lavoro è relativo a:
- definizione dei criteri di VR (accettabilità del rischio);
- condivisione ed approvazione del DVR;
- condivisione ed approvazione delle misure di miglioramento da implementare.
 
Il seminario si conclude sottolineando alcuni punti importanti:
- “valutare tutti i rischi (compresi quelli derivanti dai processi aziendali);
- definizione dei criteri di valutazione dei rischi;
- le misure ipotizzate per la riduzione del rischio devono essere rivalutate;
- correlare la VR dei processi ed attività con le mansioni;
- dare evidenza delle misure implementate;
- il criterio di accettabilità deve essere univoco per le diverse VR;
- piano di miglioramento come strumento dinamico per la gestione delle misure;
- coinvolgimento del DL (datore di lavoro, ndr); 
- deve essere definito il criterio di VR e di gestione delle misure di miglioramento che scaturiscono dalle VR;
- devono essere gestiti tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in tutte le attività ed in tutti i processi aziendali;
- devono essere periodicamente gestite le misure di miglioramento attraverso l’identificazione dei responsabili dell’attuazione delle misure ed il coinvolgimento del datore di lavoro”.
 
 
 
La valutazione dei rischi e il piano di miglioramento alla luce degli artt. 28, 29 e 30 del D.Lgs. 81/2008: rischi degli ‘oggetti fisici’ (luoghi, macchine, impianti ecc.) delle mansioni e dei processi organizzativi”, a cura di Alessandro Mazzeranghi, Gaetano Pompeo, Letizia Silvestri (MECQ S.r.l.) e Alberto Gandini (COGITA S.r.l.), intervento all’omonimo seminario informativo del 6 ottobre 2010 (formato PDF, 159 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 


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