Crediti professionali: come attestare gli apprendimenti informali
Quando si parla di formazione e aggiornamento professionale spesso si sottolinea l’importanza e la necessità, per ogni professionista, di una formazione continua, di una formazione permanente che non si riduca agli apprendimenti che avvengono in modo strutturato nei luoghi deputati ad erogarli (scuole, istituti, …). Una reale formazione continua per un professionista, per un operatore in materia di tutela della salute e sicurezza nelle aziende, deve considerare l’intera dimensione formativa insita in ogni azione umana, una dimensione che si arricchisce di tutti gli apprendimenti formali, non formali e informali che riceviamo in ambito professionale.
Ricordiamo a questo proposito che possiamo dividere gli apprendimenti professionali in:
- apprendimenti formali: sono gli apprendimenti che avvengono in un contesto organizzato e strutturato, che si svolge, ad esempio, negli istituti di istruzione e di formazione e porta all’acquisizione di diplomi e di qualifiche;
- apprendimenti non formali: sono gli apprendimenti che avvengono per lo più al di fuori delle principali strutture d’istruzione e di formazione. Spesso sono apprendimenti dispensati da organizzazioni istituiti a complemento dei sistemi formali, con riferimento, ad esempio, alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale;
- apprendimenti informali: sono gli apprendimenti che si realizzano nell’esercizio di una professione, che dipendono dall’all’esperienza lavorativa, che possono essere intenzionali o non intenzionali, e che avvengono anche attraverso i continui approfondimenti e consultazione di libri, informazioni tecniche e banche dati normative.
In questa visione più allargata della formazione, dove tempi e spazi dell’apprendimento si allargano sino a comprendere ogni ambito di lavoro e vita del soggetto, diventa sempre più importante il riconoscimento degli apprendimenti informali.
E gli apprendimenti informali sono stati riconosciuti negli anni da diversi ordini professionali, come gli ordini degli Ingegneri, dei Periti agrari e dei Periti industriali e Periti industriali laureati.
Tuttavia questi apprendimenti, a cui fa riferimento, ad esempio, il “Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 21 giugno 2013” o il “Regolamento sulla formazione professionale continua dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati”, devono essere dimostrabili.
Esiste un modo per dimostrare l’aggiornamento delle proprie competenze con attività informali di apprendimento relative alla consultazione di documenti, riviste e banche dati normative?
Per permettere il riconoscimento degli apprendimenti informali PuntoSicuro, che dal 1999 è un autorevole fonte sia di informazioni tecniche attraverso gli articoli che di informazioni normative attraverso la Banca Dati, ha elaborato un vero e proprio sistema di attestazione che offre la possibilità di dimostrare la lettura di documenti tecnici e normativi.
In particolare per attestare l’accesso alle informazioni è disponibile:
- l’attestazione di lettura degli articoli: la lettura di ogni articolo può essere dimostrata con singoli attestati;
- l’attestazione di iscrizione alla newsletter giornaliera di PuntoSicuro: attestazione che permette di dimostrare la continua attività di ricerca di informazioni e novità.
Due servizi che sono riservati a tutti gli abbonati alla Banca dati di PuntoSicuro.
Attraverso questi servizi si dà dunque la possibilità:
- agli iscritti ad ordini professionali che prevedono l’aggiornamento informale, di conseguire crediti formativi;
- a tutti coloro che hanno a che fare con la gestione della sicurezza, di poter dimostrare il proprio lavoro di aggiornamento e di conoscenza delle novità in ambito di salute e sicurezza.
Veniamo agli aspetti pratici di questo innovativo strumento.
Come ottenere l'attestazione di lettura?
Innanzitutto è necessario effettuare il login (inserendo username e password nell'apposito riquadro) prima di cominciare a leggere gli articoli, in modo tale che il sistema possa registrare correttamente il tempo di lettura che verrà riportato nell'attestazione.
E successivamente:
- selezionare l'articolo o il documento da leggere.
- cliccare su “Attestazione di lettura dell’articolo” o “Attestazione di lettura del documento” (ad esempio in caso di normative) presente alla fine del testo.
Per avere invece l’attestato di iscrizione e si è iscritti sia alla newsletter che alla Banca Dati di PuntoSicuro, è necessario aprire la newsletter ricevuta nella propria casella di posta elettronica e cliccare su "Attestazione di iscrizione al servizio”. Dopo aver effettuato il login, viene creato l’attestato in formato PDF che riporterà i dati dell’abbonato e l'attestazione dell’iscrizione alla newsletter quotidiana informativa.
Questi alcuni esempi di attestazione...
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Segnaliamo, infine, che le attestazioni di PuntoSicuro - un importante evoluzione del processo di accesso alle informazioni e di aggiornamento delle conoscenze - possono essere utilizzate in relazione a:
- aggiornamento delle conoscenze relative alle prescrizioni legali per l’azienda e aggiornamento delle conoscenze professionali del Responsabile/Addetto Qualità e/o Sicurezza (Sistemi di gestione per la Qualità o per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro);
- aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, dei periti agrari e dei periti industriali;
- aggiornamento delle conoscenze normative e tecniche al fine del miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione e protezione (Articoli 2, 15 e 29 D.Lgs. 81/2008);
- informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 36, D.Lgs 81/2008).
Link per avere informazioni sul servizio di attestazione di PuntoSicuro.
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