Covid-19: nuove modalità di formazione per la sicurezza sul lavoro
La Regione Piemonte ha pubblicato la nota n. 12255/A1409B del 14 aprile 2020 contenente "Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" chi esprire il parare favorevole allo svolgimento dei corsi in video conferenza sincrona: "si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparati a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro".
La formazione è uno strumento efficace per creare consapevolezza e per accrescere conoscenze e competenze sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutte le figure coinvolte; la normativa nazionale definisce gli obblighi formativi e detta contenuti e modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione. In Piemonte sono stati uniformati e semplificati gli adempimenti a carico di soggetti formatori, partecipanti ai corsi, organi di controllo, con le “Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro” (approvate con DGR n. 17-4345 del 12/12/2016).
Le indicazioni sono rivolte a chi progetta e realizza corsi di formazione per le figure professionali previste dalla normativa:
- lavoratori, dirigenti e preposti;
- responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP, ASPP);
- datori di lavoro;
- coordinatori per la progettazione (CSP) e dei coordinatori per l’esecuzione dei lavori (CSE);
- lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature particolari;
- lavoratori in quota: addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
Il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha elaborato delle indicazioni sulla Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona.
Allo stato attuale, non esistendo una definizione normativa della “videoconferenza”, si può fare riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 che la definisce nel seguente modo: Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.
I soggetti formatori che intendono essere inseriti nell’elenco degli abilitati ad erogare i diversi corsi di formazione devono inviare apposita richiesta utilizzando i moduli previsti dalle “Indicazioni operative” (è consultabile l'informativa sul trattamento dei dati personali).
Le procedure per la vigilanza sulla formazione, esercitata dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, sono disciplinate dalla Regione Piemonte (DD 9 marzo 2017, n. 159). La necessità di provvedere a un accertamento riguardante la formazione può derivare dall’esposto di un portatore di interesse (soggetto formatore, discente, ecc.), da richiesta dell’Autorità giudiziaria, da segnalazione della Regione Piemonte o della Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori (prevista dalla DGR 17-4345 del 12/12/2016). I Servizi SPreSAL possono prevedere controlli in quest’ambito anche di propria iniziativa.
Inserimento nell’elenco degli abilitati ad erogare corsi di formazione per la sicurezza (DLgs 81/08)
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Rispondi Autore: Enrico Morfino - likes: 0 | 18/04/2020 (10:57:36) |
Segnalo che la nota del Piemonte fa chiaramente presente che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza NON si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico. Mi chiedo quindi come si possa elencare tra i corsi di interesse anche: attrezzature particolari, ponteggi, funi, ecc? grazie |