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Covid-19: nuove modalità di formazione per la sicurezza sul lavoro

Covid-19: nuove modalità di formazione per la sicurezza sul lavoro

La Regione Piemonte chiarisce le modalità e gli adempimenti previsti dalla normativa per la realizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Regione Piemonte ha pubblicato la nota n. 12255/A1409B del 14 aprile 2020 contenente "Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" chi esprire il parare favorevole allo svolgimento dei corsi in video conferenza sincrona: "si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparati a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro".

La formazione è uno strumento efficace per creare consapevolezza e per accrescere conoscenze e competenze sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutte le figure coinvolte; la normativa nazionale definisce gli obblighi formativi e detta contenuti e modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione. In Piemonte sono stati uniformati e semplificati gli adempimenti a carico di soggetti formatori, partecipanti ai corsi, organi di controllo, con le “Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro” (approvate con  DGR n. 17-4345 del 12/12/2016).

 

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Le indicazioni sono rivolte a chi progetta e realizza corsi di formazione per le figure professionali previste dalla normativa:

  • lavoratori, dirigenti e preposti;
  • responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP, ASPP);
  • datori di lavoro;
  • coordinatori per la progettazione (CSP) e dei coordinatori per l’esecuzione dei lavori (CSE);
  • lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature particolari;
  • lavoratori in quota: addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

 

Il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha elaborato delle indicazioni sulla Formazione a distanza tramite la modalità videoconferenza in modalità sincrona.

Allo stato attuale, non esistendo una definizione normativa della “videoconferenza”, si può fare riferimento alla Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 che la definisce nel seguente modo: Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

soggetti formatori che intendono essere inseriti nell’elenco degli abilitati ad erogare i diversi corsi di formazione devono inviare apposita richiesta utilizzando i moduli previsti dalle “Indicazioni operative” (è consultabile l'informativa sul trattamento dei dati personali).

Le procedure per la vigilanza sulla formazione, esercitata dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL, sono disciplinate dalla Regione Piemonte (DD 9 marzo 2017, n. 159). La necessità di provvedere a un accertamento riguardante la formazione può derivare dall’esposto di un portatore di interesse (soggetto formatore, discente, ecc.), da richiesta dell’Autorità giudiziaria, da segnalazione della Regione Piemonte o della Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori (prevista dalla DGR 17-4345 del 12/12/2016). I Servizi SPreSAL possono prevedere controlli in quest’ambito anche di propria iniziativa.

 

Regione Piemonte - Nota n. 12255/A1409B del 14 aprile 2020 contenente "Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" (pdf)

 


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Rispondi Autore: Enrico Morfino - likes: 0
18/04/2020 (10:57:36)
Segnalo che la nota del Piemonte fa chiaramente presente che la modalità di collegamento a distanza in
videoconferenza NON si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico. Mi chiedo quindi come si possa elencare tra i corsi di interesse anche: attrezzature particolari, ponteggi, funi, ecc?

grazie

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