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Cosa accade all’RSPP che non si aggiorna nei tempi previsti?

Cosa accade all’RSPP che non si aggiorna nei tempi previsti?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

12/01/2016

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’aggiornamento dell’RSPP in relazione al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi. Se non rispetta quanto richiesto dalla normativa perde la sua operatività? Fino a quando?

Cosa accade all’RSPP che non si aggiorna nei tempi previsti?

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’aggiornamento dell’RSPP in relazione al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi. Se non rispetta quanto richiesto dalla normativa perde la sua operatività? Fino a quando?

Roma, 12 Gen – Sappiamo quanto sia delicato il tema dei  crediti formativi richiesti per l’aggiornamento di varie attività professionali e delle eventuali conseguenze in caso di non completamento di quanto richiesto dalla normativa nazionale. Ricordiamo, a titolo di esempio, quanto è avvenuto per molti medici competenti che si sono trovati  cancellati dall’elenco nazionale relativo.
Un altro ambito professionale in cui può essere necessario frequentare un numero dato di ore di aggiornamento, anche in relazione a quanto richiesto dalla normativa vigente per il riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi, è quello del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Cosa accade se l’RSPP non arriva, nel suo percorso di aggiornamento, alle ore di frequenza previste dalla legge? Deve essere annullato il corso formativo globale dell’RSPP? Ci può essere invece solo una impossibilità temporanea ad esercitare le funzioni per il periodo di inadempienza?
 
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A dare una risposta a queste domande - ricordando che da tempo è in fase di revisione l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 che disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione - è l’Interpello n. 15/2015 del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006”.
 
Interpello che, tra l’altro, inaugura la nuova possibilità, permessa dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in attuazione delle deleghe del “Jobs Act” (legge 10 dicembre 2014, n. 183), di invio di istanze di interpello sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro da parte di Regioni e Province autonome, come segnalato nel dettaglio da un recente articolo di PuntoSicuro.
 
In questo caso è infatti la Regione Marche ad avere avanzato un’istanza di interpello alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, per conoscere il parere della Commissione in merito “all' aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato- Regioni del 26/01/2006”. La Regione Marche chiede di sapere "se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006,  la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l'annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza”.
 
Come sempre prima di dare una risposta la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative.
 
Ad esempio viene ricordato il testo del comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
Riportiamo il comma 1 e 2 dell’articolo 32 (in grassetto la parte evidenziata dall’interpello):
 
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
 
Inoltre si segnala che l'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, al punto 2.6, stabilisce che ‘il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo’.
 
Si indica anche che il punto 2.3 dell' Accordo Stato-Regioni del 05 ottobre 2006, che fornisce le linee guida interpretative dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006,  stabilisce che "in coerenza con quanto esplicitato al punto L1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3.[...]".
 
Inoltre si riporta quanto indicato dall’ Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, accordo relativo all’approvazione delle linee guida sulla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori e datore di lavoro/RSPP interpretativi degli Accordi del 21 dicembre 2011.
Riportiamo parzialmente il contenuto del paragrafo "La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” dell’Allegato A contenuto nell’Accordo (anche in questo caso mettiamo in grassetto la parte specifica evidenziata dall’interpello):
 
La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
 
(...)
Per coloro che possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012.
Ciò premesso, si rileva che molti ASSP e RSPP non sono riusciti a completare l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che rappresenta, di fatto, la prima scadenza, in ordine cronologico, dell’obbligo di aggiornamento e riguarda i soli esonerati previsti nell’accordo del 26 gennaio 2006.
Tale situazione si potrà comunque manifestare anche in futuro ogni qualvolta un ASPP o RSPP non dovesse riuscire a completare l’aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento, da ritenersi valide in attesa della revisione dell’accordo del 26 gennaio 2006, così come previsto al punto 2.7 dello stesso.
Relativamente alla formazione, l’accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono credito formativo permanente.
Relativamente al modulo B, sia nell’accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che: “Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l’obbligo di aggiornamento”. Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”.
Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso. Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria “operatività”.
 
E, conclude la Commissione Interpelli in risposta al quesito della Regione Marche, “in analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP di poter esercitare i propri compiti solo fino all'avvenuto completamento del 20% delle ore previste”.
 
 
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 15/2015 con risposta del 29 dicembre 2015 al quesito della Regione Marche – Prot. 37/0022876/MA007.A001.1471 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.
 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 - Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195. Il presente accordo costituisce attuazione del citato art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, dando seguito a quanto lo stesso dispone sia ai commi 2, 4 e 5, in ordine ai corsi di formazione, sia al comma 3, in ordine all'esercizio della facoltà di questa Conferenza di individuazione di soggetti formatori ulteriori rispetto a quelli espressamente individuati nello stesso comma.
 
 
Tiziano Menduto
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Marco Bavin immagine like - likes: 0
12/01/2016 (08:26:55)
Dalla lettura dell'articolo si intuisce che il completamento di almeno il 20% del percorso formativo di aggiornamento quinquennale consente la prosecuzione dell'incarico. è corretto? Oppure l'operatività è sospesa fino al completamento del 100% del monte ore stabilito per ogni macrosettore? Nel primo caso la sospensione interverrebbe, in assenza di ulteriori ore di aggiornamento, dal sesto anno.
Rispondi Autore: giuseppe briguglio immagine like - likes: 0
12/01/2016 (08:42:07)
La pubblicazione dell'interpello ed in particolare l'esauriente articolo di Tiziano Menduto hanno dato risposta ai miei dubbi in quanto RSPP non attualmente operativo e con aggiornamento non completato nei 5 anni.
Rispondi Autore: Luca Bersanti immagine like - likes: 0
12/01/2016 (10:01:36)
E' chiaro che l'operatività viene sospesa fino al completamento dei corsi di aggiornamento; non mi è tuttavia chiaro:
1) cosa comporta questa sospensione dell'operatività, in particolare ad un RSPP interno?
2) considerando che quanto detto vale anche per un ASPP, per il quale vige il medesimo obbligo di aggiornamento quinquennale (ma ridotto a 28 ore), cosa comporta il mancato aggiornamento e l'eventuale sospensione dell'operatività per l'ASPP?
Rispondi Autore: edoardo immagine like - likes: 0
14/01/2016 (10:37:34)
Che un RSPP che non rispetta il suo aggiornamento porta in penale il proprio datore di lavoro per l'art.18 del D.Lgs.81/2008. Qualcuno, che si vanta di essere un consulente serio, dovrebbe fare attenzione, e gli aggiornamenti si fanno, non si pagano. Ma questa è l'Italia.
Rispondi Autore: edoardo immagine like - likes: 0
14/01/2016 (10:38:39)
chiedo scusa... art.17 D.lgs.81/2008
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci immagine like - likes: 0
17/01/2016 (18:32:13)
Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti.
Siamo in balia di laureati in burocrazia che impegnano tute le loro risorse mentali per imporci il "come" senza mai domandarsi il "perché".
Mi domando in quale recondito cassetto sia andato a finire il buon senso di una volta.
Chi non si ribella é complice!
Rispondi Autore: paolo zani immagine like - likes: 0
20/01/2016 (17:55:39)
condivido la posizione di chi sostiene che questa è solo burocrazia, soprattutto se andiamo a verificare la sostanza di certi presunti programmi di aggiornamento; programmi che sulla carta hanno maggior valore dell'esperienza che un tecnico professionista matura sul campo confrontandosi giorno per giorno con la realtà del lavoro quotidiano.

Ugualmente faccio fatica a capire perché certi corsi hanno valore come aggiornamento per alcune attività lavorative/albi professionali ma non per ASPP o RSPP pur trattando analoghe problematiche di sicurezza (ad es. di recente ho partecipato al forum della sicurezza anticnnedio a Milano, il quale attribuiva crediti validi come aggiornamento formativo per gli iscritti all'albo ministeriale degli esperti antincendio ma non per gli RSPP/ASPP, come se questo non avesse alcuna attinenza col fatto che al SPP di nroma sono demandati i compiti di analizzare la gestione emergenza incendio).

Anche l'idea di sabotare il riconoscimento di partecipazione a momenti formativi seminariali/convegnistici è a dir poco demenziale.
Qualcuno mi dovrebbe spiegare perchè un medico del lavoro che partecipa ai convegni di AIDII si aggiorna, ma non un RSPP ugualmente interessato ai problemi trattati in materia di igiene industriale (non ci occupiamo forse delle stesse problematiche di salute e sicurezza?).

Ok si proceda pure in questa direzione se serve a foraggiare le lobby della formazione ma non credo che così si contribuirà seriamente a migliorare la professionalità dei nostri esperti della sicurezza.

Quale è la soluzione?
avere il coraggio di dire che è tutto un bluff e ridefinire con maggiore serietà i termini della questione evitando di farsi manipolare da chi ha fatto della formazione oramai un mestiere senza aver realmente svolto sul campo il duro mestiere dell'RSPP/ASPP.

Autore: Paolo Baglioni
13/04/2021 (14:49:25)
Condivido pienamente!
Rispondi Autore: Mir immagine like - likes: 0
22/03/2017 (13:00:02)
Situazione: laureato in ingegneria nel 2006 (quindi esonerato dai moduli A e B) che nel 2015 frequenta modulo C. Non haifino adesso svolto il ruolo di RSPP. Ora vuole farlo, gli basta fare aggiornamento delle 40 ore secondo nuovo accordo stato regioni?
Autore: Paolo Baglioni
13/04/2021 (15:02:26)
Attenzione, i moduli A e C sono considerati permanenti, mentre il modulo B (o aggiornamento) è quello che con 40/60/100 ore di corso, asseconda del codice ATECO di interesse, dà la possibilità di essere operativi (prima formazione) o di nuovo operativi (aggiornamento).
Rispondi Autore: Giovanni immagine like - likes: 0
08/09/2021 (09:27:15)
Se una persona formata come RSPP, nel 2007/2008, non avesse mai svolto il ruolo di RSPP e non avesse mai effettuato aggiornamento, volesse operare come RSPP, dovrebbe effettuare un solo ciclo di aggiornamento, relativo al quinquennio precedente, quindi 40 ore, oppure dovrebbe effettuare aggiornamento per 60 + 40 + 40 ore, ovvero per i 3 quinquenni precedenti?
Rispondi Autore: L. dagostino immagine like - likes: 0
19/02/2025 (17:15:22)
se il corso CSE è scaduto da più di 15 anni ?

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