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Che cosa si intende per formazione specialistica in materia di sicurezza?

Che cosa si intende per formazione specialistica in materia di sicurezza?

Un documento dell’Inail si sofferma sulla formazione e l’addestramento nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento e riporta utili riflessioni su cosa sia la formazione specialistica e come si differenzi dalla formazione generale e specifica.

Roma, 2 Dic – Ci sono documenti che al di là degli specifici obiettivi informativi permettono di fare alcune utili riflessioni relative all’interpretazione delle complicate norme in materia di formazione alla sicurezza. Ad esempio con riferimento non tanto alla formazione “generale” o “specifica” – due tipologie di formazione previste dall’art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008 – ma alla cosiddetta formazione “specialistica”, una formazione che può essere “necessaria in relazione a fattori di rischio, legati alle particolari modalità di svolgimento del lavoro”.

 

Ad indicare cosa si possa definire per formazione “specialistica”, con particolare riferimento, in questo caso, al settore degli spettacoli e ad alcune attività, è il documento Inail “ Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. Indicazioni operative” realizzato dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp), dalla Consulenza tecnica per |’edilizia (Cte), dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit), Direzione centrale prevenzione (Dcp) in collaborazione con l’Associazione italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo (Assomusica).

 

Ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:



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La formazione generale e specifica in materia di sicurezza

Riguardo al tema della formazione il documento ricorda che in Italia la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è definita - art. 2, c. 1, lett. aa), d.lgs. n. 81/2008 - come un “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.

Si evidenzia come lo scopo della formazione “sia il mutamento di comportamento dei discenti, in modo che i destinatari acquisiscano competenze cognitive (consistenti in ‘conoscenze e procedure’) e comportamentali che consentano loro di lavorare ‘in sicurezza’”.

 

La formazione “trova la sua peculiare disciplina all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008”. Deve essere “sufficiente ed adeguata” e si “distingue in due tipologie, vale a dire:

  1. formazione generale (art. 37, c. 1, lettera a, d.lgs. n. 81/2008), riferita ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. formazione specifica (art. 37, c. 1, lettera b, d.lgs. n. 81/2008) avuto riguardo ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Tuttavia la normativa dispone altresì “che ne costituiscano oggetto anche i rischi specifici, di cui ai titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al titolo I (c. 3)”. E la formazione “deve dunque riguardare nozioni generali e specifiche, queste ultime relative ai fattori di rischio connessi alle attività in concreto svolte dal singolo; in tal senso è necessaria una formazione differenziata in relazione ai destinatari e alle diverse mansioni cui gli stessi sono adibiti. Infatti, l’attività formativa è indirizzata a “ciascun lavoratore” (in tal senso espressamente l’art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008)”.

 

L’art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 81/2008 dispone poi che “i contenuti dell’attività formativa nei riguardi dei lavoratori sono individuati da un Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato in data 21 dicembre 2011”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta informazioni sulle ore e sui contenuti necessari della formazione dei lavoratori sottolineando anche (come ribadito nell’Interpello n. 11 del 24/10/2013) come tali contenuti dipendano dalla valutazione dei rischi.

 

Tuttavia per comprendere la normativa in materia di formazione alla sicurezza bisogna tener conto anche di un altro Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, contenente disposizioni integrative e correttive rispetto a quello del 21 dicembre 2011, approvato in data 25 luglio 2012.

E occorre considerare anche che “qualora al lavoratore sia chiesto di utilizzare determinate attrezzature di lavoro (quali, ad esempio, i carrelli elevatori), la relativa regolamentazione va identificata leggendo l’ Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012”.

Senza dimenticare che sussistono anche specifiche discipline di riferimento “che riguardano particolari attività formative obbligatorie in caso di svolgimento di determinate attività lavorative (es.: la formazione per i lavoratori che svolgano attività che comportino l’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all’art. 116, c. 3, del d.lgs. n. 81/08, con contenuti specificamente identificati dall’Allegato XXI al d.lgs. n. 81/08)”.

Inoltre va poi segnalata l’approvazione in data 7 luglio 2016 dell’ Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo alla formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione.

 

Le indicazioni sulla formazione specialistica

Veniamo in particolare all’Accordo del 25 luglio 2012 in cui si fa riferimento alla relazione intercorrente “tra la formazione dei lavoratori ‘sufficiente ed adeguata’ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008 e la formazione egualmente obbligatoria ed ‘aggiuntiva’ rispetto ad essa”.

 

In particolare si indica che “Il terzo periodo della ‘Premessa’ dell’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 puntualizza che la formazione in parola: ‘è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del d.lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari”.

Dunque si esprime il principio, di ordine generale, “in forza del quale l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro comprende non solo i corsi disciplinati dall’art. 37 del d.lgs. n. 11 81/2008”, ma anche quella formazione “alla quale sia tenuto in base a una normativa differente, contenuta innanzitutto nei Titoli successivi al Titolo I del d.lgs. n. 81/2008”.

E queste disposizioni individuano in modo dettagliato “percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela di soggetti che svolgano determinate attività e che, pertanto, richiedono corsi ad hoc”.

 

In questo senso alla formazione “generale” e a quella “specifica” si deve, in taluni casi, “aggiungere (sempre a cura e spese del datore di lavoro, soggetto obbligato in tal senso) una formazione “specialistica”, in quanto necessaria in relazione a fattori di rischio, legati alle particolari modalità di svolgimento del lavoro, presi espressamente ed autonomamente in considerazione nell’ordinamento giuridico italiano”.

 

Sempre riguardo a questo tema l’Accordo del 25 luglio 2012 puntualizza che: “Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l’elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del “testo unico”, in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all’accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012 e la formazione di cui all’articolo 136, comma 6, e allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi)…”.

 

E sempre in relazione ai criteri enunciati, altre ipotesi di formazione “speciale” (“in altre parole, ‘aggiuntiva’ rispetto all’assieme delle ore e dei contenuti di quella ‘generale’ e ‘specifica’”) sono da identificarsi “nella formazione per gli operatori destinati a lavorare negli ‘ ambienti confinati’ (silos, cisterne e simili), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 177/2011, e nella formazione per i lavoratori che svolgono attività che comportino l’apposizione di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare (in quanto i contenuti e la durata del corso sono identificati nel decreto attuativo dell’art. 161-bis del d.lgs. n. 81/2008)”.

 

Tuttavia (Accordo del 25 luglio 2012) si puntualizza anche che: “Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato, disposizioni quali, sempre solo a titolo esemplificativo, quelle di cui all’articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali, nelle quali si parli, come negli esempi citati, di “formazione adeguata” o si usino formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti etc.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativa ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall’uso di attrezzature munite di videoterminali) va effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata “Formazione specifica”.

E a questi esempi nel documento si aggiungono “la formazione obbligatoria per i lavoratori che siano incaricati dal datore di lavoro di utilizzare ‘attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7’ (art. 73, c. 4, d.lgs. n. 81/2008) i quali sono destinatari di ‘formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone’.    

 

L’Accordo del 25 luglio 2012 fa poi una ulteriore puntualizzazione: “Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque l’addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli diversi dal Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, come accade, ad esempio, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 77, comma 5, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992”.

In questo modo si schiarisce che l’addestramento è un “obbligo ulteriore rispetto alla formazione e che esso vada adempiuto in aggiunta all’adempimento formativo”.

 

Si ricorda poi che i momenti della formazione e dell’addestramento, “secondo l’art. 37 (c. 4) del d.lgs. n. 81/2008, sono prestabiliti come di seguito:

  • all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, o dell’utilizzazione qualora si tratti di soggetto assunto con contratto di somministrazione;
  • al momento del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
  • in occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.

 

La formazione specialistica nel settore degli spettacoli

Con riferimento al settore dello spettacolo, il cosiddetto “ decreto palchi e fiere” ( Decreto interministeriale del 22 luglio 2014) – continua il documento Inail – “prevede all’articolo 4 che ‘i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi’, incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, ‘fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 116 del d.lgs. n.81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro’”.

 

E anche per “i lavoratori incaricati dell’attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee”, “oltre all’obbligo di formazione di cui all’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi, il datore di lavoro provvede ‘affinché ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro’”.

 

Il documento Inail – che vi invitiamo a leggere integralmente - proprio nell’ambito di una “ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro”, si sofferma sui percorsi di formazione e di aggiornamento in grado di “perseguire in modo efficace l’obiettivo della tutela della salute e della sicurezza di ‘Rigger’ e ‘Scaffolder’, le due figure professionali di maggior rilievo nell’attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, e del loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici”.

 

 

  

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, Consulenza tecnica per |’edilizia, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Direzione centrale prevenzione Inail, Assomusica, “ Formazione e addestramento per la salute e sicurezza di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento. Indicazioni operative”, pubblicazione a cura di Giuseppe Castellet y Ballarà, Domenico Magnante, Paola Ricciardi, Luigi Prestinenza, Davide Sani, Alessandra Ferraro, Luca Rossi, Maria Teresa Settino, Laura Tomassini, Alberto Artese, Paolo De Biasi, Lorenzo Fantini e Luca Guidolin, versione 2019 (formato PDF, 9.06 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Formazione e addestramento nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento”.



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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
02/12/2020 (08:23:41)
Veramente i ponteggi non sono "opere temporanee" ma "apprestamenti" .

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