
Approvato il nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza

AGGIORNAMENTO - é stato pubblicato il testo dell'accordo: |
Ai grandi ritardi in materia di norme e indicazioni sulla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro, siamo purtroppo abituati. Come ricordato in una nostra recente intervista, pubblicata nell’articolo “ Come sta cambiando la formazione sulla sicurezza in Italia?”, già uno dei primi Accordi in materia di formazione, quello del 2011, era arrivato con più di tre anni di ritardo.
Con il nuovo atto del 17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni, che ha finalmente “sancito” il nuovo Accordo ‘finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza’, si chiude un altro lungo ciclo caratterizzato dalle modifiche al d.lgs. n. 81/2008 ( legge 215/2021 di conversione del decreto-legge 146/2021) e da un Accordo previsto e atteso entro il 30 giugno 2022. Un Accordo che avrebbe dovuto accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del decreto 81 ‘in modo di garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa’.
Un ciclo costellato di confronti istituzionali, di testi che sembravano di imminente pubblicazione (la “ bozza definitiva”, elaborate a maggio 2024 dal Ministero del lavoro), di continui rinvii dell’Accordo. Una lunga attesa che sembrava sottovalutare la necessità e l’urgenza di riordino e aggiornamento di uno strumento, la formazione, così importante per rendere efficaci le strategie di prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Proprio per sottolineare l’inizio di questa nuova fase, pubblichiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini, da sempre molto attento alle regole, norme e obblighi in materia di formazione, che ricorda, in attesa del testo definitivo, le principali novità del nuovo “Accordo 2025” in materia di formazione.
Il nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza
2. Formazione le figure fondamentali del sistema della prevenzione:
3. Progetto formativo strutturato: introdotta una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.
4. Didattica a distanza: regole per videoconferenza e formazione e-learning: videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione.
5. Durata e contenuti minimi armonizzati: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.
Un’occasione preziosa per l’evoluzione culturale della prevenzione

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Rispondi Autore: AMEDEO ANTONIO SABATO ![]() | 18/04/2025 (22:18:53) |
Di troppe regole, fatte da chi non ha dimestichezza con le problematiche dirette del lavoro, non portano lontano. Sono uno che mi occupo da trenta anni della materia. Tra non tanto resteranno le regole senza le ditte |
Autore: Gianfranco Giuliano Albo | 19/04/2025 (19:02:51) |
Mi accodo con i commenti dei colleghi, tutta carta in più che non avrà nessun effetto significativo sull'efficacia della formazione in aula! L'unico modo per avere un vero valore aggiunto è fare la formazione specifica in azienda tra gruppi omogenei di lavoratori e non come oggi e confermato nel nuovo accordo, in aula con lavoratori di codici ateco più disparati del tutto disomogenei! |
Rispondi Autore: GIANNI GIORCELLI ![]() | 18/04/2025 (23:13:23) |
Tutte teorie fatte da persone che non hanno mai messo piedi in cantiere. Solo burocrazia inutile che ucciderà le imprese.. |
Rispondi Autore: Massimo Gili ![]() | 19/04/2025 (07:28:41) |
Sarei grato a .sicuro se potesse fare uno o più articoli sull'applicazione delle principali norme, compresa la formazione, nei vari stati europei. Grazie |
Rispondi Autore: Giuliana Porcu ![]() | 19/04/2025 (09:24:25) |
E intanto dal modulo B son sparite le attività estrattive.....notoriamente poco pericolose e per le quali non sono necessari approfondimenti.... |
Rispondi Autore: Marco Tira ![]() | 19/04/2025 (10:17:43) |
Mi sembra di capire che un libero professionista, nonché RSPP di una certa struttura, non possa più svolgere direttamente la formazione (art.37) per il proprio cliente? |
Rispondi Autore: GEOMETRA MASSIMO ZUCCHIATTI ![]() | 19/04/2025 (11:54:31) |
Tanta carta per avere gli stessi morti... Tutto inutile! Governi di dx e sx e di centro che si vergognino e si vergognino anche le grandi società di formazione che vogliono solo arricchirsi a spese di chi poi muore! |
Rispondi Autore: stefano.faleburle ![]() | 19/04/2025 (19:05:09) |
Troppe finte regole portano ad intrepretare a personam quello che è stato pubblicato (vedi legge 215/2021 conversione del D.L. 146/2021 dove, la Formazione deve essere fatta ESCLUSIVAMENTE in presenza e, massimo ogni due anni. Quindi quale didattica a distanza ?? Fra l'altro ho avuto la nomina accreditata di Responsabile Legale di un ente specifico per la Formazione (Affiancamento alle Aziende per la Certificazione per tutte le atività Formative e Informative con Struttura Organizativa Propria) Al momento, le Aziende interpellate, non hanno (chissà per quale regola) recepito quello che è un Obbligo previsto dal D.L.vo 81 ... E, questa è l'Italia. Si parla, si parla, sempre nuove leggi spesso in contrasto fra loro ... E poi ... |
Rispondi Autore: Cristian Benedetti ![]() | 19/04/2025 (19:51:38) |
Altra occasione persa....le aziende non sono uguali, non possono nemmeno volendo fare tutto quello che viene richiesto. Micro aziende, medie, grandi, multinazionali....non possono essere posizionate sullo stesso piano. |
Rispondi Autore: massimo garin ![]() | 19/04/2025 (21:49:05) |
REGOLE E CARTA, CARTA E REGOLE.......... SIAMO ALLE SOLITE DVR ALLA MANO E FORMAZIONE SPECIFICA RELATIVAù. TUTTO IL RESTO è SOLO FUFFA |
Rispondi Autore: Sabatini Gilberto ![]() | 20/04/2025 (09:52:19) |
Mi associo ad altri commenti. Troppa burocrazia e troppe regole. Prima o poi ci si accorgerà che la sicurezza sul lavoro è anche un fatto culturale e di sensibilizzazione. Cosa si aspetta a portarla come materia d'insegnamento nelle scuole? Come facciamo a erogare insegnamento a lavori extracomunitari che non parlano italiano? Come si può verificare l'efficacia dell'insegnamento a lavoratori, come quelli dell'edilizia, che cambiano continuamente impresa? |
Rispondi Autore: Davide M Ghinelli ![]() | 20/04/2025 (12:13:05) |
mi sa che hanno tolto anche i 60 gg per competare la formazione ,,,, |
Rispondi Autore: Nico Brunelli ![]() | 21/04/2025 (04:07:11) |
Novità per quanto riguarda il riconoscimento economico per i Preposti? |
Rispondi Autore: CARMINE DAMIANO ![]() | 22/04/2025 (02:04:21) |
Confermo, e sottoscrivo tutte le perplessità, dubbi e critiche dei precedenti colleghi formatori, RSPP. Aggiungo che, come al solito, è stato approvato un testo che debba essere uno strumento idoneo per formare tutti gli attori della sicurezza e salute del lavoro ... Ma, come al solito, gli estensori dell'accordo non hanno percepito che: uno strumento, per essere utile, e per funzionare deve essere anche semplice. Come diceva un certo Einstein Albert (detto "Albertino"): chi non è in grado di spiegare gli argomenti complessi, in modo semplice ... vuol dire che non li ha capiti a sufficienza ... |
Rispondi Autore: Maurizio Rizzo ![]() | 22/04/2025 (06:17:34) |
Tanta attesa per un provvedimento che non apporterà nessun miglioramento pratico. Chi come me si occupa di formazione da 30 anni lo capisce subito. Mi chiedo? Ma questi provvedimenti chi li scrive? |
Rispondi Autore: Alessandro Di Domenico ![]() | 22/04/2025 (07:07:48) |
Condivido i commenti negativi dei commenti. Una domanda, ma di noi tecnici che si occupano di sicurezza da oltre 30 anni, c'è qualcuno in commissione parlamentare? Dopo 30 anni di "questa materia" perchè non c'è un "nostro sindacato" che possa far sentire la propria voce? è ora che ci organizziamo in tal senso?.... io sono di Pesaro, i consulenti come noi sono tanti, gestiscono non meno di 3000 aziende e non meno di 30.000 lavoratori, perchè dobbiamo rimanere marginalizzati sui temi che poi ricadono sulle nostre spalle? |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso ![]() | 22/04/2025 (08:58:50) |
L'Italia è uno strano Paese. Si affida il compito di scrivere le "regole" a chi quelle regole, per funzione e ruolo ricoperto, non è mai stato e mai sarà chiamato ad applicarle. Qui il problema non è nei contenuti che, come noto, sono da considerare "minimi" ma nel "metodo" in quanto non si può continuare a pensare di fare "formazione" agli adulti come si faceva a scuola. Così come è ancora peggio pensare che le "nuove proposte" (che nuove non sono) come adunate, concerti, rappresentazioni teatrali, partite di calcio e le varie forme di comunicazione emozionale, siano da considerare la "soluzione". Tempo fa, avevo detto la mia su Puntosicuro con l'articolo "La formazione degli Accordi è servita a qualcosa?" |
Rispondi Autore: Fausto Pane ![]() | 22/04/2025 (09:51:04) |
Buongiorno. Bene, tutti d'accordo, mi pare.... Così, non funziona! Continuare a fare le medesime cose sperando in un miglioramento, significa non voler migliorare, no? E adesso? Io sono convinto che l’informazione, la formazione e l’addestramento dovrebbero essere erogati ESCLUSIVAMENTE al Datore di Lavoro, solo a lui e a nessuna altro! Mi spiego: nella totalità dei casi, infortuni e malattie professionali accadono a fronte di attività delle quali il Datore di Lavoro o NON NE CONOSCEVA l’esistenza o, se ne era a conoscenza, NON NE APPREZZAVA la criticità, in modo da proibirle/modificarle. Insomma, in base alla mia esperienza, in azienda, è il datore di lavoro che deve decidere cosa si può e cosa non si deve fare e, pertanto, deve essere informato su cosa le leggi consentono o no (informazione), su come le prassi sicure consolidate prevedono di operare (formazione), e poi, udite udite, tu datore di lavoro ADDESTRATO, FAI il lavoro, quell’operazione, per 5 minuti, 2 ore, mezza giornata, perché così finalmente potrai individuare quali siano TUTTI i rischi da valutare per l’attività medesima. Magari così facendo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione potrebbe dormire un po’ più tranquillamente, senza arrovellarsi giorno e notte sulla completezza dei rischi individuati, ...con la sola sua fantasia. Pertanto, a fronte del commento scontato “cosa ne sa lui....” di addetti ed addetti in produzione, LUI potrà rispondere con cognizione di causa e dettare le regole della sicurezza senza timore di essere smentito a causa dell’ignoranza della situazione esistente presso la propria organizzazione. Finché imbottirò di informazione, formazione ed addestramento lavoratori e lavoratrici e li ‘costringerò’ a lavorare in un contesto del quale il Datore di Lavoro SA POCO O NULLA In termini di sicurezza e salute, non potrò certo aspettarmi dai primi un comportamento virtuoso e, soprattutto, motivato (concerti, partite di calcio, esperienze motivazionali, ecc.). Come implementare questa proposta? Si accettano consigli.... Saluti a tutti. Fausto Pane |
Rispondi Autore: Giancarlo Campilli ![]() | 22/04/2025 (10:02:30) |
Tre capitoli ben scritti da chi ne capisce del settore, anziché le attese 140 pagine di copia/incolla, sarebbero bastati a restituire un testo di Accordo efficace: 1.) Obblighi di accuratezza del DVR e di coerenza della formazione rispetto ai rischi specifici 2.) Soggetti legittimati ad erogare la formazione e criteri di legittimazione 3.) Regime dei controlli |
Autore: Maurizio Rizzo | 22/04/2025 (11:22:49) |
Sono d'accordo con Te su tutta la linea ma... purtroppo la norma prevede per il corso DL anche la formazione in e-learning... altra assurdità. |
Rispondi Autore: Maurizio Quaranta ![]() | 22/04/2025 (10:14:54) |
Mi è risultato indigesto l'uovo di Pasqua o l'elearning non è piu' ammesso nei corsi per PLE? Ma perchè? |
Rispondi Autore: ENRICO FRANCO ![]() | 22/04/2025 (15:48:28) |
Sono un RSPP formatore e conosco bene le mie capacità di trasferire competenze ai discenti; ho anche avuto modo di mandare lavoratori presso Enti accreditati che erogavano corsi contemporaneamente a baristi, pettinatrici, muratori ed impiegati, secondo voi cosa hanno acquisito i vari lavoratori ? Da un'analisi fatta sull'efficacia di quel corso ho rilevato un becero nozionismo inutile e non avevano chiare alcune nozioni fondamentali di sicurezza. Se ho interpretato bene l'accordo gli Enti accreditati potranno fare questa formazione e gli RSPP no ! Ottimo lavoro .... sono polemico chiaramente anche se esistono ottimi enti che si avvalgono di ottimi formatori ma prima di tutto hanno l'aspetto economico ed il profitto da curare ! |
Autore: Nicola | 22/04/2025 (16:06:26) |
In realtà, se non ho capito male perchè per adesso ho dato una lettura veloce, secondo quanto riporta la Parte II, punto 2 i datori di lavoro potranno svolgere il ruolo di soggetti formatori per i propri dirigenti, preposti e lavoratori, senza passare da soggetti accreditati. Detto ciò resto comunque stracritico anche io nei confronti di questo accordo (minuscola non casuale). |
Rispondi Autore: Nicol ![]() | 22/04/2025 (16:19:32) |
Carta, carta, carta. Burocrazia, perdite di tempo. Normative scritte da chi non sa quale sia la realtà italiana (tipo fare un bel corso avendo come tavolo un bel bidone da 200 litri, con i lavoratori a sedere su delle tavole; poi magari il corso riesce anche bene ed è partecipato). Si vuole affrontare la sicurezza come si affronta storia a scuola, vuol dire essere fuori da questi temi. 30 domande...!!! Quindi corsi soltanto nozionistici, e non dove si cerca di fare ragionare i lavoratori sui loro rischi per renderli consapevoli a percepire il rischio. E poi scusate ma in italiano cosa vuol dire "somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna"..?? ciascuna??? Cioè se faccio il corso alla fine sono 30 domande, se li faccio 2 volte sono 30 domande ogni volta (perchè questo sembra voler dire in italiano...anche la IA lo intende in questo modo!). Carta che porterà via tempo e quindi costi in più che non aggiungeranno NIENTE NIENTE NIENTE alla sicurezza, anzi faranno perdere credibilità al sistema. Tanto chi non lavora seriamente (dalla parte dei formatori e delle aziende) continuerà a farlo, chi invece lavora seriamente si troverà a perdere ulteriore tempo INUTILMENTE. Come sempre è stato fatto un accordo e non un Accordo. |
Rispondi Autore: orlando enzo ![]() | 22/04/2025 (16:44:04) |
Mi associo ad altri commenti che a maggioranza sono critici. Troppa burocrazia e troppe regole. La salute e la sicurezza sul lavoro sono principalmente un fatto culturale e di sensibilizzazione. Va portata obbligatoriamente nelle scuole di ogni ordine e grado, ad iniziare con i disegnini della prima elementare per finire agli esami nei vari corsi universitari. Inoltre è urgente un adeguato ed efficace insegnamento ai lavoratori extracomunitari che non parlano italiano (ormai in agricoltura e nei settori più umili, vedasi stalle di tutte le categorie animali, etc., i lavori sono svolti solo da extracomunitari) Infine la verifica dell'efficacia dell'insegnamento ai lavoratori è un fatto serio e importante, auspico che sarà ben definita nelle disposizioni finali e transitorie dell' Accordo, dove spero verrà effettuata da "Terzi" e non dagli stessi docenti. |
Rispondi Autore: Giancarlo Campilli ![]() | 22/04/2025 (17:31:41) |
Più rileggo il testo pubblicato sul sito della Commissione Permanente e più trovo incongruenze. Come è ad esempio possibile che nessuno dei componenti della Commissione riunitosi in seduta di approvazione dell’ASR del 17 aprile non si sia accorto che l’Allegato IV è già vecchio e superato prima ancora di essere pubblicato in GU ? Come si concilia infatti la nuova classificazione ATECO 2025 (operativa dal 1° aprile 2025) e che Recepisce la NACE Rev. 2.1 (Regolamento UE 2023/137), inclusiva di molte nuove attività, con la vecchia classificazione ATECO 2007 in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro? Anche ammesso di considerare solo i macrocodici, teniamo però conto che i codici di dettaglio possono comunque fare una sensibile differenza ai nostri fini: il mismatch normativo può avere ricadute sulla scelta dei corsi obbligatori e sulla valutazione del rischio. Probabilmente dovremo attendere l’ennesima nota interpretativa INAIL o INL oppure utilizzare provvisoriamente una tabella di transcodifica tra ATECO 2025 e 2007 per essere allineati e non commettere errori. Il criterio ATECO in ogni caso, a mio personale giudizio, è sbagliato concettualmente ai fini di una corretta analisi del rischio aziendale, proprio per la variabilità organizzativa e tecnica delle imprese a parità di codifica. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini ![]() | 23/04/2025 (10:21:30) |
Una risposta ad ogni unto in discussione 1. “Troppe regole, fatte da chi non ha esperienza diretta.” Risposta: 30 anni di esperienza non giustificano 30 anni di immobilismo. Le regole non servono solo a chi sa già cosa fare, ma a chi ne paga le conseguenze se le ignora. 2. “Carta in più che non migliorerà la formazione.” Risposta: La carta non uccide, l’ignoranza sì. Omogeneità e tracciabilità servono proprio a evitare corsi-farsa e attestati “a peso”. 3. “Teoria fatta da chi non ha mai messo piede in cantiere.” Risposta: Peccato che molti morti sul lavoro fossero proprio in cantiere. Se bastasse “l’esperienza”, i numeri dovrebbero parlare da sé. E invece gridano. 4. “Facciamo un confronto europeo.” Risposta: Ottima idea. Ma scommettiamo che in nessun Paese serio si lasciano fare corsi a chi non sa distinguere una verifica da un addestramento? 5. “Sparite le attività estrattive dal modulo B.” Risposta: Vero. Ma nessuno vieta di integrare. Il modulo B è una base, non una prigione. 6. “Un RSPP non può più fare formazione?” Risposta: Può. Ma servono criteri minimi. Nessuno toglie nulla a chi è qualificato davvero. Il problema è chi si improvvisa. 7. “Tanta carta per avere gli stessi morti.” Risposta: I morti li fanno i comportamenti aziendali, non i decreti. La carta serve per documentare ciò che si fa. O non si fa. 8. “Regole contraddittorie, obbligo di presenza ignorato.” Risposta: Il nuovo accordo chiarisce che non tutto si può fare in e-learning. Ma se nemmeno si legge, è inutile scrivere norme. 9. “Le aziende non sono tutte uguali.” Risposta: Infatti il progetto formativo è costruito sulla valutazione dei rischi aziendali. Bisogna leggere almeno il titolo prima di criticare. 10. “Solo fuffa, conta il DVR e la formazione specifica.” Risposta: Appunto: l’accordo lega formazione, DVR e organizzazione aziendale. È scritto in italiano. Basta leggerlo. 11. “Troppa burocrazia. Serve educazione nelle scuole.” Risposta: Giustissimo. Ma nel frattempo evitiamo di fare formazione con PowerPoint riciclati e quiz da bar. Il livello minimo serve a quello. 12. “Hanno tolto i 60 giorni per completare la formazione?” Risposta: Falso. I tempi ci sono, ma sono legati all’effettività, non all’automatismo. 13. “Novità economiche per i preposti?” Risposta: Il contratto, non l’accordo, definisce il salario. Se si vuole retribuire la funzione, si usi la contrattazione, non lo Stato-Regioni. 14. “Troppe regole inutili e complesse.” Risposta: Semplificare è bene. Ma banalizzare è pericoloso. Chi si lamenta sempre della complessità, spesso ha paura della chiarezza. 15. “L’e-learning per Datori di Lavoro è un’assurdità.” Risposta: Solo se si crede che ogni imprenditore sia un truffatore in potenza. Lo standard tecnico è stato alzato proprio per evitare derive. 16. “Ennesima esclusione del RSPP formatore.” Risposta: Non è escluso, basta che rispetti i criteri. Se ha titoli e competenze, può continuare. Se non li ha, meglio tacere. 17. “Solo carta e quiz. Non serve a nulla.” Risposta: La consapevolezza nasce anche dalla verifica. La formazione fatta bene non è nozionismo. Il problema è chi la fa male. 18. “Troppa burocrazia, la sicurezza è cultura.” Risposta: Vero. Ma la cultura non nasce dal disordine. E senza regole, chi paga il prezzo non è mai il dirigente, ma il lavoratore. |
Rispondi Autore: Luca B.M. ![]() | 23/04/2025 (15:01:00) |
Leggo tanti commenti di crtiche vuote di contenuto, di frasi fatte, di aumento di burocrazia e nulla piu. Non riesco a cogliere, nei fatti, quali siano le modifiche che ci si sarebbe aspettati e come dovevano essere fatte. Le frasi fatte, gli slogan, etc. non trovano cogenza. Se è mancato il counvolgimento tecnico di chi il lavoro lo fa e lo ha sempre fatto allora mi aspetterei delle proposte concrete, del tipo " il punto 1 ... deve essere sostituito come segue:... " etc. etc. Ho cercato di aprrofondire, ad esempio, guardando la propsota AIAS DIA_02_23/Rev.1/24 sugli ambienti confinati, dove trovo anche un proposta per la formazione, ma a parte il diverso monte ore, a me pare che l'impostazione in tema di formazione sia la medesima di questo Accordo. |
Rispondi Autore: paolo ![]() | 28/04/2025 (11:15:47) |
D'altronde tutti questi burocrati dovranno pure giustificare in qualche modo il loro stipendio ... poi ci si meraviglia se le Aziende vanno all'estero .. |
Rispondi Autore: GRAZIOLI ![]() | 30/04/2025 (15:19:34) |
BUONGIORNO NELLA FORMAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LE PROVE PRATICHE VIENE INDICATO 1 DOCENTE OGNI 6 PARTECIPANTI. OCCORRONO PIU DOCENTI OPPURE LO STESSO PUO FARE PIU PROVE PRATICHE IN GIORNI DIVERSI A GRUPPI DI 6 PARTECIPENTI? GRAZIE |
Rispondi Autore: Dott.ssa Loredana M. Lucke ![]() | 02/05/2025 (11:15:30) |
Buongiorno, sono un formatore qualificato con tutti gli aggiornamenti per mantenere la qualifica. Non mi è chiaro se con il nuovo Accordo Stato Regioni potrò continuare a fare i corsi come consulente dei datori di lavoro. Esercito da almeno 25 anni, se poteste chiarirmi questo concetto ve ne sarei grata. |
Rispondi Autore: Ing. Alessandro Lunetta ![]() | 05/05/2025 (11:03:02) |
Mi permetto di rispondere a questa domanda: BUONGIORNO NELLA FORMAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LE PROVE PRATICHE VIENE INDICATO 1 DOCENTE OGNI 6 PARTECIPANTI. OCCORRONO PIU DOCENTI OPPURE LO STESSO PUO FARE PIU PROVE PRATICHE IN GIORNI DIVERSI A GRUPPI DI 6 PARTECIPENTI? GRAZIE Valgono tutte e due le possibilità Saluti! |