Approvata la revisione degli accordi sulla formazione RSPP
ULTIMO AGGIORNAMENTO:Il testo del nuovo accordo sulla formazione RSPP/ASPP |
Brescia, 8 Lug – PuntoSicuro nei giorni scorsi aveva percepito la ripartenza dell’iter del documento di revisione dell’ Accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006, “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195”. Un accordo che, come detto più volte, non sembrava ormai più coerente con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) e dai successivi Accordi del 21 dicembre 2011 (con riferimento agli articoli 34 e 37 del Testo Unico), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro o dal Decreto del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione del formatore.
E finalmente nella giornata di ieri in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato approvato definitivamente il nuovo “Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Accordo che non revisiona solo l’Accordo del 26 gennaio 2006, ma che contiene anche sensibili modifiche alla formazione di vari “attori” che hanno ruoli, a partire dai lavoratori, in materia di sicurezza.
Modifiche che riguardano dunque non solo un nuovo percorso formativo per RSPP e ASPP - con precise indicazioni riguardo ai nuovi moduli, alla formazione pregressa, alle verifiche di apprendimento, all’aggiornamento e ai crediti - ma anche indicazioni relative a:
- sistema di accreditamento;
- requisiti dei docenti nei corsi di formazione;
- condizioni per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione;
- riconoscimento della formazione del medico competente;
- formazione dei lavoratori somministrati;
- mutuo riconoscimenti dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica;
- possibilità dell’uso dell’e-learning per la formazione specifica;
- organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Un accordo che riporta anche vari allegati che contengono, ad esempio, i requisiti della formazione in modalità e-learning e nuove indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi.
Non è ancora disponibile un testo definitivo e ufficiale. Testo che dovrà poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e avrà un breve periodo di “vacatio legis”, cioè il periodo che intercorre tra la pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale e la sua effettiva entrata in vigore. Vacatio legis che sarà probabilmente di 15 giorni.
Pur mancando il testo definitivo come PuntoSicuro raccoglieremo tuttavia in questi giorni i primi commenti all’approvazione dell’Accordo.
Commenti che si basano sulla bozza del testo arrivati sul tavolo della Conferenza Stato Regioni e che molto probabilmente non ha avuto modifiche di contenuto rispetto al testo approvato.
Rimandando nei prossimi giorni e nei prossimi articoli al dettaglio delle novità in ambito formativo, possiamo tuttavia affermare in conclusione che - al di là delle diverse opinioni sui singoli aspetti e sulle singole modifiche - la giornata del 7 luglio rappresenta un momento importante: il tentativo di rendere la normativa in materia di formazione più moderna e più coerente con le evoluzioni attuali delle leggi, nazionali e comunitarie, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Report della seduta della Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 (formato PDF, 203 kB).
RPS
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Rispondi Autore: Walter Pace - likes: 0 | 09/07/2016 (09:55:16) |
Noi Italiani siamo davvero bravi !! |