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Antincendio: un nuovo decreto sull’aggiornamento obbligatorio

Antincendio: un nuovo decreto sull’aggiornamento obbligatorio

Precisata per decreto la cadenza temporale dei corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno.

 

Roma, 6 Lug – Come più volte abbiamo sottolineato su PuntoSicuro, la complessità della nostra normativa non è solo correlata al numero di articoli, di commi, di aggiunte e di rimandi, ma anche alla sua forma, spesso non sufficientemente chiara ed efficace dal punto di vista comunicativo.

E proprio per migliorare la comprensibilità e l’efficacia della nostra normativa in materia di formazione antincendio, è recentemente intervenuto il Ministero dell’Interno con l’obiettivo di riformulare - attraverso un decreto - il comma 1 dell'art. 7 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

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Stiamo parlando del recente Decreto 7 giugno 2016 del Ministero dell'InternoModifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

 

Prima di soffermarci nello specifico del nuovo decreto, ricordiamo, come riportato in un recente articolo di PuntoSicuro e come indicato nell’articolo 2 del Decreto 5 agosto 2011, che i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, “nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio”.

E per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto (27 agosto 2011) per coloro già iscritti a tale data.

E dunque, in questo ultimo caso, la scadenza è fissata al 27 agosto 2016: in caso di inadempienza dell’aggiornamento il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.

 

Dopo esserci soffermati su questa importante scadenza, ritorniamo brevemente al Decreto 7 giugno 2016 ricordando innanzitutto il testo modificato del Decreto 5 agosto 2011, decreto che individua i requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (art. 1, Decreto 5 agosto 2011).

 

Questo l’intero articolo 7 del Decreto 5 agosto 2011, prima della modifica:

 

Art. 7 - Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data.

2. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.

3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate all'art. 3.

4. I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori di cui all'art. 4, comma 3, o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento.

5. Il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi docenti, al Dipartimento. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.

6. Per comprovare l'effettuazione del corso o del seminario di aggiornamento, l'interessato trasmette all'Ordine o al Collegio professionale provinciale di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.

7. Al termine del corso o seminario di aggiornamento, il soggetto organizzatore trasmette l'elenco dei partecipanti agli Ordini o ai Collegi professionali provinciali di rispettiva appartenenza.

8. Il Dipartimento può effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dal presente decreto per l'organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonché dei seminari di aggiornamento.

 

Il Decreto 7 giugno 2016 interviene poi, come già accennato, solo sul comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.

 

Ecco come appare ora il comma 1 dell’articolo 7:

 

Art. 7 - Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.

Il termine dei cinque anni decorre:

 a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;

 b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;

 c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.

 

Con il risultato di qualche specificazione in più - ad esempio per il caso della sospensione prevista dal comma 2 dell’articolo 7 - e specialmente una forma espositiva più chiara.

Il che mostra come sia sicuramente possibile scrivere normative più comprensibili e puntuali.

 

Ricordiamo, in conclusione, che per avere ulteriori informazioni sull’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno, sulle regole e sui requisiti dell’aggiornamento obbligatorio, si può consultare il documento, pubblicato sul sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal titolo “ Autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del d.lgs. 139/2006 (raccolta delle disposizioni ministeriali vigenti emanate)”.

 

 

Ministero dell'Interno - Decreto 7 giugno 2016 - Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, “Autorizzazione ed iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del d.lgs. 139/2006 (raccolta delle disposizioni ministeriali vigenti emanate)”, versione 2015.

Ministero dell'Interno - Decreto 5 agosto 2011 - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

 

 

Tiziano Menduto

 



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