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Aggiornamento, formazione e documentazione del coordinatore

Aggiornamento, formazione e documentazione del coordinatore
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

15/05/2013

15 maggio 2013: scadono i termini di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza. Ora cosa succede? Indicazioni di circolari e interpelli sulla formazione, sull’aggiornamento e sulle documentazioni che il coordinatore deve possedere.

Aggiornamento, formazione e documentazione del coordinatore

15 maggio 2013: scadono i termini di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza. Ora cosa succede? Indicazioni di circolari e interpelli sulla formazione, sull’aggiornamento e sulle documentazioni che il coordinatore deve possedere.

Roma, 15 Mag – Come già comunicato da PuntoSicuro, oggi, 15 Maggio 2013, scadono i termini di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lg. 81/2008. 
 
Ricordiamo ancora una volta che il tema relativo agli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è trattato in particolare dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e, nel dettaglio, dall’Allegato XIV dello stesso decreto (entrato in vigore il 15 maggio 2008).
 
ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(...)
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
(...)
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.


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E ora che succede per i coordinatori della sicurezza che nel quinquennio non hanno effettuato gli aggiornamenti professionali richiesti dalla legge?
 
Dopo aver ospitato il contributo sul tema dell’ ingegnere Giampaolo Ceci, che ha generato qualche dubbio sulla validità dell’aggiornamento effettuato in ritardo rispetto alla scadenza del 15 maggio, riportiamo il parere espresso dal Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) con la Circolare n. 210 del 3 maggio 2013 avente per oggetto “Decreto legislativo n.81/2008 - TU sulla sicurezza dei lavoratori - formazione ed aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza dei lavori - problematiche e iniziative del CNI".
 
La circolare segnala che sono  pervenute  varie  istanze  e  sollecitazioni  da  parte  degli  Ordini  territoriali  degli  Ingegneri  sulle  problematiche  che  la  normativa  in  materia  di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  (D.Lgs. 81/2008)  fa  sorgere  nella  prassi  applicativa.
E la circolare  intende  dunque fare  “il  punto  della  situazione  e  fornire  una  serie  di  indicazioni  in  funzione  di  orientamento  e  ausilio  sulle  diverse  tematiche  venute  in  rilievo”. Pur restando comunque il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’unica Autorità competente in grado di rilasciare interpretazioni ufficiali della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Secondo la circolare se  il  coordinatore  “non  riesce  ad  effettuare  il  prescritto  corso  di  aggiornamento  entro  la  data  del  15  maggio  2013,  non  sarà  più  abilitato  a  ricoprire  il  ruolo  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  e  questo fino  a  quando  non  avrà  espletato  gli  aggiornamenti  previsti”.
Questo – continua il documento -  “non  vuol  dire  che  perderà  la  formazione  acquisita,  ma  soltanto  che  non  sarà  in  grado  di  esercitare le  proprie  funzioni,  che  saranno  ‘sospese’  finché  egli  non  completerà  l'aggiornamento  per  il  monte  ore  mancante”.
 
Il documento del CNI affronta anche altre problematiche relative alla formazione e aggiornamento dei coordinatori:
-  soggetti  formatori: se il comma  2  dell'art.  98  del D.Lgs. 81/2008  individua quali  enti  sono abilitati  a  svolgere  corsi  di  formazione  per  coordinatori  per  la  sicurezza, il Testo Unico non offre riferimenti  specifici  sugli  enti  abilitati  ad  organizzare  e  svolgere  corsi  di  aggiornamento. A parere  del  Consiglio  Nazionale,  “è  del  tutto  evidente  che,  per  analogia,  essi  siano  gli  stessi  abilitati  allo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione.  Inoltre,  in  merito  agli  enti  bilaterali,  avendo  ruolo  e  compiti  e  differenti  rispetto  agli  organismi  paritetici  (così  come  definiti  all'art.  51  del  decreto  legislativo  n.  81/2008  cit.),  si  ritiene  che  essi  non  siano  da  includere  tra  gli  enti  abilitati  a  svolgere  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento”;
-didattica in modalità FAD, e-learning: “considerato che il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 non prevede esplicitamente la modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento per coordinatori per la sicurezza con le suddette modalità” (a differenza di altre tipologie di corsi) “si può ragionevolmente ritenere che, nel silenzio della normativa, tali corsi non possano essere organizzati con modalità FAD o e-learning”. Il CNI è convinto tuttavia “che - pur con le necessarie cautele e regole tecniche - la formazione a distanza sia destinata a diventare la modalità ordinaria per i corsi di aggiornamento, a prescindere dal settore di riferimento (RSPP piuttosto che coordinatore per la sicurezza)”. E allo scopo di fornire ulteriori e definitive certezze agli iscritti, “è intenzione del Consiglio Nazionale, nei prossimi giorni, presentare uno specifico interpello circa la possibilità di partecipare a corsi online per l'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza alla Commissione Interpelli incardinata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
-numero  massimo  di  partecipanti ai  corsi: il Testo  Unico  “non  prevede  espressamente,  in  via  generale,  un  limite  numerico  per  la  partecipazione  ai  corsi  di  aggiornamento”. Ma - considerato  che  l'Allegato  XIV  al  d.lgs.  n. 81/2008  “stabilisce,  per  i  corsi  di  formazione  per  coordinatore  per  la  sicurezza,  un  numero  massimo  di  60  partecipanti  per  la  parte  teorica  e  di  30  per  la  parte  pratica,  il  Consiglio  Nazionale  ritiene  che,  per  analogia,  anche  per  i  corsi  di  aggiornamento  debbano  valere  le  stesse  regole,  prevedendo  una  partecipazione  massima  a  tali  corsi  di  60  persone  per  la  parte  teorica  e  di  30  persone  per  la  parte  pratica.  E'  comunque  sempre  possibile  effettuare  l'aggiornamento  attraverso  la  partecipazione  a  convegni  e  seminari,  per  i  quali  il  numero  massimo  previsto  è  di  100  persone”.
 
Per concludere questo articolo di chiarimento su molti aspetti inerenti la qualificazione del coordinatore, riportiamo il contenuto dell’Interpello n. 2/2013 avente per oggetto “Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di ‘attività lavorativa nel settore delle costruzioni’”.
 
Infatti il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla "documentazione che il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), b) e e) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni".
 
A questo proposito il CNI aveva prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività — svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione:
- “attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti”.
 
Come risposta la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
L'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni “definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni. Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative. Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”.
 
 
 
Consiglio nazionale degli Ingegneri- circolare n. 210 del 3 maggio 2013 -Decreto legislativo n.81/2008 - TU sulla sicurezza dei lavoratori - formazione ed aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza dei lavori - problematiche e iniziative del CNI.
 
 
Commissione per gli interpelli  - interpello n. 2/2013 con risposta del 02 maggio 2013 al Consiglio nazionale degli Ingegneri - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni”.
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
15/05/2013 (08:48:42)
Una circolare ottima, precisa e del tutto condivisibile.
Rispondi Autore: stefanopileci immagine like - likes: 0
15/05/2013 (10:23:27)
Non vi sembra che ci sia una contraddizzione sostenere che per i corsi di aggiornamento valgano le stesse regole dei corsi di formazione in termini di numero massimo di iscritti (60 teorico e 30 parte pratica ) tenuto poi conto che l'aggiornamento fatto attraverso seminari prevede una presenza massima di 100 partecipanti?

Premetto che sono daccordo a considerare l'aggiornamento ai coordinatori più un aggiornamento pratico che non teorico se se erogato correttamente con contenuti "aggiuntivi" visto che spesso nei corsi di aggiornamento e nei seminari si continua a parlare di definizioni e non ci si sposta molto lontano rispetto alla formazione di base già fatta nell'abilitazione ( un continuo ripetere normativa e poco più come se la formazione passasse tutta attraverso le "pastoie" giuridiche senza ipotizzare modelli operativi di pianificazione e gestione. Il continuo proliferare di strumenti informatici che troppo spesso non aiutano nella formulazione di documenti specifici per il cantiere così come previsto dal punto 2.1.1 dell'allegato XV e l'assenza di proposte alternative completano il quadro di continuo disagio di questa figura nel processo costruttivo ( popca considerazione professionale, pochi poteri decisionali ecc...)

I programmi di aggiornamento a mio avviso dovrebbero essere riferiti ad una linea guida sui contenuti obbligatori che non possono essere materia della formazione di base , ma devono contenere nei programmi valori aggiunti strumenti di lavoro abilità pratiche.


Rispondi Autore: Ing Giampaolo Ceci immagine like - likes: 0
16/05/2013 (00:36:47)
Sull'aggiornamento dei coordinatori ribadisco il concetto con altre parole sperando di esporre con maggiore chiarezza il mio pensiero.
Per poter esser abilitati ad espletare il ruolo di coordinatore dopo il 15 maggio 2013 bisogna avere due requisiti
1 Il corso abilitante di 120 ore.
2 Attestati di seminari o corsi di aggiornamento per almeno 40 ore EFFETTUATI NEL QUINQUENNIO A PARTIRE DAL 15 maggio 2008 e quindi entro il 15 maggio 2013)
Uno o ha questi requisiti o non lo ha. E' semplice verificarli basta mettere gli attestati sul tavolo e contare le ore.
Se il coordinatore non raggiunge 40 ore di aggiornamento nel periodo, non possiede il secondo requisito e quindi, essendo obbligatorio per poter espletare la funzione non può assumere altri incarichi e decade da quelli in corso.
Dopo il 15 maggio 2013. può frequentare tutti i corsi che vuole, ma varranno quale aggiornamento per il 2° quinquennio che inizia il 16 maggio 2013 e scade il 15 maggio 2018. Mai potranno valere per il 1° quinquennio appena terminato il 15 maggio 2013.
I dubbi interpretativi sull'aggiornamnto dei coordinatori citati nell'ultimo capoverso della circolare non scioglie nessuno di questi dubbi ma si limita a ripetere il dettato normativo e comunque per quanto autorevole, sempre di una circolare di un ordine professionale si tratta.
MI pare che la questione dell'aggiornamento alla prima cadenza quinquennale dei coordinatori purtroppo resti ancora aperta.

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