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Accordo Stato-Regioni e norma UNI 11719:2025. Possibili problemi in vista?

Accordo Stato-Regioni e norma UNI 11719:2025. Possibili problemi in vista?

Autore: Adriano Paolo Bacchetta

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

12/12/2025

L’armonizzazione tra l’Accordo Stato-Regioni 2025 e la norma UNI 11719:2025, che introducono nuovi obblighi e requisiti per la formazione e l’addestramento all’uso degli APVR, solleva dubbi applicativi e possibili criticità. Serve un chiarimento.

Accordo Stato-Regioni e norma UNI 11719:2025. Possibili problemi in vista?

L’armonizzazione tra l’Accordo Stato-Regioni 2025 e la norma UNI 11719:2025, che introducono nuovi obblighi e requisiti per la formazione e l’addestramento all’uso degli APVR, solleva dubbi applicativi e possibili criticità. Serve un chiarimento.

 

L’approvazione dell’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (nel seguito solo ASR), finalizzato all’accorpamento e alla revisione della disciplina sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, doveva rappresentare il punto di svolta per la semplificazione e l’efficacia didattica nel panorama italiano di questo importante adempimento. Inoltre, ci si aspettava che il nuovo accordo potesse risolvere alcune carenze quali la definizione (attesa da quattordici anni) dei contenuti e delle modalità delle attività di informazione e formazione di tutto il personale addetto alle attività in spazi confinati (specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività e oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento) e un chiarimento riguardo le attività di informazione, formazione e addestramento a carico del Rappresentante del datore di lavoro committente. Inoltre, un altro tema oggetto di attesa riguardava una specifica definizione dei contenuti e delle modalità delle attività di informazione / formazione – addestramento riguardo alle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile (cd. lavori in quota) che, per il caso specifico, potesse meglio definire quanto previsto dal D.lgs. 81/08 articolo 77 (in particolare i commi 4 e 5) per i DPI di IIIa categoria (come le imbracature anticaduta) per i quali non basta la formazione teorica ma è obbligatorio l'addestramento (ovvero la prova pratica). Aspettative che, a parte la definizione dei contenuti e delle modalità delle attività di informazione e formazione di tutto il personale addetto alle attività in spazi confinati, non sono arrivate.

 

Per quanto riguarda il corso di formazione di cui alla Scheda 7 dell’ASR, questo evidenzia i seguenti obiettivi:

  1. illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
  2. illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
  3. far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
  4. illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.


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Corso online di aggiornamento per RSPP-ASPP di attività appartenenti a tutti i settori di attività ATECO. Il corso costituisce credito formativo per RSPP-ASPP, Docenti-formatori e Coordinatori per la sicurezza sul lavoro.

Tutto ciò premesso, a parte la specifica previsione di 4 ore (minime) per lo svolgimento del modulo Giuridico-Tecnico nel corso del quale è richiesto di illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato e le relative misure di prevenzione e protezione, un’analisi approfondita dei contenuti previsti nel modulo pratico della durata di 8 ore (minime) fa emergere la necessità di uno specifico chiarimento riguardo le previsioni dell’ASR riguardanti le aspettative di tale attività pratica, posto che in tale ambito si dovrebbero far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi presenti negli ambienti confinati (DPI, respiratori, rilevatori di gas...).

 

In particolare, con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera e) del DPR 177/2011 il testo dell’ASR, nella definizione della attività pratiche, fa riferimento alla necessaria simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione, ovvero dispositivi di protezione individuali, apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie – APVR (utilizzo, tipologia, filtri), imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività.

 

Tralasciando la questione riguardante le modalità durata e caratteristiche dei docenti per la formazione all’uso delle imbracature di sicurezza, del tripode (e più in generale dei sistemi di salvataggio EN 1496), dei rilevatori di gas / misuratori di esplosività, rispetto ai quali nulla è specificato e ognuno fa un po' quello che vuole, con specifico riferimento agli APVR, da quanto sopra è immediatamente ravvisabile un potenziale conflitto tra le tempistiche e i contenuti minimi previsti dall’ASR e quanto previsto dalla norma tecnica UNI 11719:2025 (nel seguito solo norma UNI) che, a differenza della precedente versione del 2018, disciplina puntualmente sia gli argomenti e la durata dei corsi di formazione / addestramento, sia i requisiti dei docenti / addestratori. Infatti, se da una parte l’ASR prevede una durata (minima) di 8 ore - per completare quanto richiesto nella scheda 7, ovvero far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi presenti negli ambienti confinati (DPI, respiratori, rilevatori di gas...) attraverso l’addestramento all’applicazione delle procedure da attuare in caso di emergenza (incendio / esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato) con simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione (Dispositivi di protezione individuali, Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri, Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività) e dei sistemi di segnalazione e comunicazione - dall’altra la norma UNI prevede, per la formazione e addestramento all’uso corretto degli APVR, una durata minima di 1 ora per gli EEBD (dispositivi di fuga), 4 ore per gli APVR filtranti e 8 ore per gli APVR isolanti.

Da notare che, per l’utilizzo di APVR differenti, è richiesto un periodo di formazione / addestramento maggiore. In particolare, se da una parte si tiene conto della formazione di base comune a tutti gli APVR (che non deve essere ripetuta), dall’altra è necessario somministrare la parte specifica riguardante entrambi gli APVR. Ad esempio, nel caso il singolo portatore sia chiamato a utilizzare un APVR filtrante e uno isolante, la durata della formazione (minima) prevista sarà di 10 ore (8 ore per l’APVR isolante e 2 ore, ovvero la metà della durata prevista per lo specifico APVR, per il filtrante). Ovvero tempistiche incompatibili nel caso l’ente formatore ritenga di prevedere, contestualmente all’addestramento per attività in spazi confinati, anche la formazione e addestramento per il corretto utilizzo degli APVR.

 

Altro tema che richiede attenzione riguarda i requisiti dei formatori/addestratori. Infatti, l’ASR prevede che i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati in successivi punti dell’accordo stesso. Oltre a questo, per quanto previsto nella scheda 7 dell’ASR, le docenze riguardanti i corsi per operazioni in spazi confinati, con riferimento al modulo giuridico-tecnico, sono effettuate da docenti con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento, mentre quelle con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento. Ma questo non basta per somministrare la formazione / addestramento all’uso corretto degli APVR.

Infatti, la norma UNI a tale riguardo prevede che la formazione possa essere somministrata solo dal Responsabile del Programma di Protezione delle Vie Respiratorie (RPPVR) o da altra persona (incluso l’addestratore o il datore di lavoro che possono dimostrare di essere in possesso delle equivalenti conoscenze / competenze richieste), mentre l’addestramento può essere somministrato solo da un Addestratore o da altra persona (incluso il RPPVR o il datore di lavoro che possono dimostrare di essere in possesso delle equivalenti conoscenze / competenze richieste) se in possesso anche dei requisiti previsti per l’addestratore. In entrambi i casi è richiesta una comprovata e documentata esperienza in tema di protezione delle vie respiratorie.

Inoltre, nella norma UNI si precisa che l’addestramento deve essere somministrato sul luogo di lavoro o anche in un ambiente addestrativo differente purché lo stesso possa simulare efficacemente il contesto di utilizzo degli APVR in caso di utilizzo normale o in emergenza.

Un’altra differenza si riscontra nella periodicità dell’aggiornamento che, nell’ASR prevede una cadenza quinquennale con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica, ovvero nella quale è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

Nella norma UNI, invece, l’aggiornamento per il portatore è su base quinquennale solo per la parte teorica e ha (almeno) una durata di 2 ore per gli APVR isolanti e di 1 ora per le altre tipologie di APVR. Per l’aggiornamento pratico (per ogni tipologia di APVR in uso) la durata è prevista (almeno) pari al 50% della durata del corso di formazione (ad esempio, per gli APVR isolanti le ore di addestramento da prevedere dovrebbero essere almeno 4) e la sua periodicità dipende prioritariamente dalla capacità del portatore di mantenere nel tempo le conoscenze e le abilità per un corretto utilizzo dell'APVR durante le attività da svolgere ma, in ogni caso, sono comunque previste delle periodicità in funzione dell’utilizzo degli APVR e dalla tipologia di uso (es. emergenza):

  • addestramento pratico APVR filtranti =
            • almeno una volta l’anno (se basso utilizzo)
  • addestramento pratico APVR isolanti =
            • una volta l’anno se di uso frequente nelle normali attività lavorative
            • due volte l’anno se di uso non frequente nelle normali attività lavorative
            • due volte l’anno se i portatori devono effettuare operazioni di salvataggio

 

Per gli APVR destinati alla fuga, si raccomanda che l'addestramento pratico sia ripetuto almeno una volta l'anno. Da notare che, oltre all’aggiornamento per il portatore di cui sopra, è previsto anche l’obbligo di aggiornamento per il RPPVR, per l’Addestratore e, comunque, anche per la persona che può svolgere il ruolo di formatore teorico / addestratore (in quanto può dimostrare di essere in possesso delle conoscenze / competenze richieste). Quindi, la norma UNI definisce un quadro organico che differisce radicalmente da quanto previsto nell’ASR riguardo alla formazione / addestramento all’uso degli APVR.

 

Oltre ad alcune specificità, restano in comune con l’ASR diverse previsioni, tra le quali alcune delle seguenti:

  • il rapporto fra la durata della formazione teorica e quella dell’addestramento pratico dovrebbe essere circa 1:2.
  • per la formazione teorica il numero massimo di partecipanti a ciascun momento formativo non dovrebbe essere maggiore di 30
  • per l’addestramento pratico, il responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie deve definire il rapporto addestratore /portatore in funzione della complessità dell’APVR in dotazione.
  • ai fini di garantire un corretto trasferimento delle competenze necessarie, per gli APVR più complessi, non dovrebbe essere maggiore di 1:6, cioè ci deve essere un addestratore per non più di 6 portatori.

cui si aggiungono anche che per ciascun corso il soggetto formatore dovrà:

  • predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6 dell’ASR;
  • tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
  • verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
  • predisporre il verbale della verifica finale;
  • predisporre l’attestato di formazione.

 

Finora sono state elencate le differenze sostanziali tra quanto previsto dall’ASR rispetto alla norma UNI e, considerata la normale applicazione delle norme tecniche, qualcuno potrebbe considerare quanto soprariportato solo una serie di proposte di miglioramento. Infatti, lo status di una norma tecnica volontaria è quello di specifica tecnica di applicazione non obbligatoria, creata da organismi di standardizzazione (come UNI, ISO) per definire caratteristiche di prodotti / servizi secondo lo stato dell'arte e si applicano per prassi e per ottenere certificazioni e conformità ma, e questo è il caso di specie, tali norme tecniche diventano  cogenti (ovvero obbligatorie) quando vengono richiamate esplicitamente da leggi, decreti o regolamenti, acquisendo così rilevanza giuridica e diventando un riferimento vincolante, specialmente in ambiti come la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08) o la prevenzione incendi.

A tale riguardo, giova ricordare che la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato l’articolo 79 del D.lgs. 81/08 novellando il comma 2-bis che oggi recita: ‘Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti’.

Quindi, si deve considerare che la norma tecnica già richiamata nel Decreto 02 maggio 2001 fino al dicembre 2021, ovvero la UNI 10720:1998, è stata integralmente sostituita dalle norme che l’hanno sostituita nel catalogo UNI. Pertanto, oggi i riferimenti nazionali sono la UNI EN 529:2006 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida e la UNI 11719:2025 Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006.

Da quanto sopra, deriva il fatto che quanto previsto dalla UNI 11719:2025 in termini di formazione / addestramento all’uso degli APVR e relative figure che possono erogarla, risulta obbligatorio dal 20 novembre 2025 (data di pubblicazione della norma 11719 nel catalogo UNI).

 

Ovviamente non voglio avventurarmi in territori tecnici che non mi competono non essendo un giurista, tuttavia, per quanto a mia conoscenza, nel sistema giuridico italiano la gerarchia vede la Costituzione al vertice, seguita da leggi europee, leggi ordinarie dello Stato e atti aventi forza di legge (come decreti-legge e legislativi), leggi regionali, e infine regolamenti e consuetudini. In tale contesto, il Decreto 02 maggio 2001 agisce come fonte secondaria che attua le disposizioni della legge primaria (il D.lgs. 626/94 di allora oggi D.lgs. 81/08 art. 79) e definisce le regole tecniche, le modalità e i requisiti minimi generali della formazione in tema di criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) fino alla futura adozione di uno specifico decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio. D’altra parte, l'Accordo Stato-Regioni è lo strumento specifico (previsto dall'art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008) utilizzato per definire le linee guida operative, i contenuti minimi, le durate e le modalità concrete dei percorsi formativi per specifiche figure (come RSPP, lavoratori, dirigenti, preposti) ma, e questo è importante, il Decreto Ministeriale ha comunque una posizione gerarchica formalmente superiore, in quanto fonte del diritto (regolamentare o atto amministrativo generale) che discende direttamente dalla potestà esecutiva del Ministro e si fonda sulla legge dello Stato.

E questo cosa significa?

Che tutto quanto specificatamente previsto nella norma UNI 11719:2025 deve essere applicato, a mio parere, anche prevalendo su quanto previsto nella scheda 7 dell’ASR. Ovvero, non è possibile prevedere la formazione / addestramento al corretto utilizzo degli APVR nell’ambito del tempo previsto dall’ASR per lo svolgimento del modulo pratico ma, invece, coloro che oggi accedono ai corsi spazi confinati dovranno aver già seguito il corso di formazione addestramento all’uso degli specifici APVR che dovranno indossare durante le loro attività. Scopo dell’attività sul tema nel contesto dell’ASR, quindi, non sarà la formazione all’uso degli APVR in senso generale, bensì dovrà occuparsi di formare / addestrare gli addetti al corretto utilizzo degli APVR in dotazione e dei quali è previsto l’uso all’interno degli spazi confinati in cui dovranno operare, ovvero in contesti nei quali le dimensioni del passo d’uomo e/o la configurazione interna con possibile presenza di ingombri (es, agitatori, ecc.), potrebbero introdurre specifici problemi quali, elenco indicativo e non esaustivo, l’ingombro degli APVR durante l’attraversamento del passo d’uomo (con APVR filtrante o isolante), oppure la presenza del cordone ombelicale dei sistemi air-line che può intralciare durante l’ingresso e l’attività all’interno dello spazi confinato in particolare se è prevista l’attività contemporanea di più lavoratori, e altro ancora.

 

Un ultimo accenno, al termine di questa disamina generale del rapporto tra l’ASR e la norma UNI 11719:2025, all’importante ruolo del medico competente che dovrebbe essere chiamato a esprimere un giudizio circa la compatibilità tra il portatore e l’APVR prescelto tenendo conto di diversi fattori, quali: attività da svolgere, condizioni di lavoro, condizioni ambientali e tipo di APVR da utilizzare.

 

Conclusioni

In un ambiente confinato ove non sia stato possibile rimuovere completamente il pericolo ed è presente / ipotizzabile un rischio residuo riguardante l’atmosfera interna, l’APVR (filtrante, isolante) è fondamentale ai fini della sicurezza degli addetti. Non si tratta di dispositivi il cui uso possa essere appreso con una mera spiegazione teorica o con una prova sbrigativa. Ogni APVR, in particolare un autorespiratore, richiede calma, tecnica, gestione dello stress e familiarità con il dispositivo, competenze che si acquisiscono solo attraverso un addestramento strutturato e adeguato, somministrato da tecnici competente e con esperienza.

 

L’Accordo del 17 aprile 2025, nella Scheda 7, definisce il percorso formativo / addestrativo per chi opera in questi contesti complessi. L’intento del legislatore, nell’ottica di una standardizzazione, è stato quello di fissare un monte ore definito per il modulo "Spazi Confinati". La Scheda 7, infatti, tende a inglobare l’addestramento all’uso degli APVR all’interno di un pacchetto onnicomprensivo all’interno del quale sono previsti anche altri importanti temi quali la rilevazione gas, i sistemi di recupero, le procedure di emergenza e i permessi di lavoro. Il risultato matematico è che il tempo residuo da dedicare specificamente all’indossamento, alla prova di tenuta e alla simulazione sotto sforzo con autorespiratore si riduce a poche frazioni di ora per discente. E questo non è coerente con quanto previsto dalla UNI 11719:2025 che, rispetto all’ASR, è molto dettagliata sia riguardo alla formazione / addestramento con riferimento alla durata e alle modalità dei corsi per APVR, sia riguardo ai requisiti dei docenti per la parte teorica e degli addestratori per la parte pratica precisando, tra l’altro, anche una diversa periodicità di aggiornamento specifiche in funzione degli APVR in uso.

 

Questi i temi che dovrebbero essere oggetto di attenzione e rispetto ai quali è auspicabile a breve un chiarimento da parte del Legislatore, al fine di poter disporre di una indicazione applicativa coerente su tutto il territorio nazionale.

 

 

Adriano Paolo Bacchetta



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Rispondi Autore: Marco immagine like - likes: 1
12/12/2025 (13:43:07)
e cosa dovrei raccontare per 4 ore a sei lavoratori in merito agli APVR filtranti... o addirittura 8 ore per gli autorespiratori? credo che si stia andando in una direzione folle, che non contribuirà affatto ad aumentare i livelli di sicurezza, semmai screditerà ancora di più un settore che ogni anno diventa più formale e meno sostanziale.
Autore: Adriano Paolo Bacchetta
12/12/2025 (22:51:51)
Premesso che il lavoro di aggiornamento della norma ci ha impegnato per molto tempo e che la stessa è stata per ben due volte in inchiesta pubblica, personalmente ritengo che sarebbe stato meglio leggere il programma di formazione previsto dalla norma UNI 11719:2025 prima di esprimere commenti tranchant che, tra l'altro, non tengono conto di quanto era comunque già previsto dalla norma UNI 10720:1998 (adempimenti obbligatori in quanto anche quella norma era citata nel DM 02/05/2001).
A riguardo, va ricordato che era già previsto un percorso di formazione/addestramento per gli APVR isolanti che poteva arrivare fino a 20 ore. Purtroppo, negli anni, quanto previsto nella UNI 10720:1998 è stato disatteso in molti casi, in particolare nella parte in cui si stabiliva che la formazione e il suo aggiornamento dovevano essere affidati a persone competenti, ovvero a persone che, a tal fine, avevano ricevuto una formazione specifica e che avevano seguito corsi di aggiornamento in funzione del tipo di apparecchio in uso, con un aggiornamento più rigoroso per apparecchi complessi quali i respiratori isolanti, con una frequenza non superiore a cinque anni.
E i risultati ... si vedono.
Rispondi Autore: Fabrizio Vestrucci immagine like - likes: 0
12/12/2025 (18:07:06)
Buonasera, condivido appieno le perplessità manifestate dall'ing. Bacchetta
Rispondi Autore: Luca immagine like - likes: 0
13/12/2025 (07:20:34)
Ottino articolo.
Riguardo il conflitto tra norma UNI e ACSR, penso che i corsi ambienti confinati dovranno essere integrati con la parte prevista dalla UNI, questo almeno fino a quando il legislatore non interverrá nel merito (quindi a fine secolo...).
Autore: Adriano Paolo Bacchetta
13/12/2025 (10:33:20)
... personalmente ritengo difficile pensare di poter integrare il corso di cui alla scheda 7 dell'ASR con quanto previsto dalla UNI 11719:2025. La cosa migliore è quella di fare il corso APVR prima di quello per spazi confinati. Restano comunque i problema legati alla qualificazione dei formatori / addestratori sui temi APVR, visto che le richieste nella norma UNI sono puntuali e vanno oltre ai classici requisiti per i formatori così come previsto dal DI 06/03/2013 e dall'ASR 17/04/2025, sia riguardo alla valytazione della formazione pregressa che deve essere valutata dal Responsabile del Programma di Protezione delle Vie Respiratorie confrontando i programmi presenti nella UNI 11719:2025 con quanto effettivamente svolto. Confronto che deve riguardare sia i contenuti, sia la durata dei corsi già svolti. Insomma, un quadro generale che richiede un'ampia riflessione.
Rispondi Autore: Luca immagine like - likes: 0
13/12/2025 (11:53:35)
Mi sono espresso non correttamente, intendevo dire ciò che ha proposto.
Rispondi Autore: Laura immagine like - likes: 0
16/12/2025 (10:50:53)
Il modulo di addestramento del corso per Addetti ai lavori in Spazi Confinati non ha l’obiettivo di fornire una formazione e un addestramento generico all’utilizzo degli APVR, bensì quello di addestrare l’operatore a operare in spazi confinati, utilizzando correttamente tutti i DPI necessari in funzione dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro.

Il corso di formazione e addestramento all’utilizzo degli APVR, siano essi filtranti o isolanti, persegue invece uno specifico obiettivo formativo che comprende, oltre alla conoscenza dei componenti del DPI e alle corrette modalità di controllo pre-utilizzo, durante e post-utilizzo, anche l’addestramento pratico all’impiego degli stessi in tutti i contesti operativi in cui risultino necessari, ad esempio mediante simulazioni in camera fumi.

Pertanto, ritengo che tale ambito non abbia diretta attinenza con il corso per lavori in spazi confinati, bensì rientri nella formazione e nell’addestramento specifico all’uso degli APVR e, più in generale, di qualsiasi DPI di III categoria, che dovrebbero essere propedeutici all’addestramento relativo alle singole attività lavorative.

Si richiama, a tal proposito, la definizione di addestramento riportata sia nel D.Lgs. 81/08 sia nel vocabolario della lingua italiana, inteso come attività finalizzata a rendere il lavoratore capace di applicare correttamente e in modo automatico le procedure apprese.

L’addestramento può essere efficacemente equiparato all’allenamento di uno sportivo, finalizzato a garantire una pronta e adeguata reazione alla sollecitazione, che nel contesto lavorativo può assumere carattere emergenziale e spesso salvavita, in funzione delle condizioni dell’ambiente di lavoro e dei rischi a cui il lavoratore è esposto.

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