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Rischio chimico: quando la classificazione di una miscela non è univoca

Rischio chimico: quando la classificazione di una miscela non è univoca
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Industria chimica, farmaceutica

15/09/2017

Due esempi relativi alla valutazione del rischio chimico al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento CLP: cosmetici e rifiuti. La valutazione cambia a seconda del fine a cui è destinato un prodotto?

Rischio chimico: quando la classificazione di una miscela non è univoca

Due esempi relativi alla valutazione del rischio chimico al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento CLP: cosmetici e rifiuti. La valutazione cambia a seconda del fine a cui è destinato un prodotto?

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Lavoratori - Rischio chimico - 3 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

Bologna, 15 Set –  Nei giorni scorsi siamo tornati a parlare dei regolamenti europei relativi alle sostanze chimiche con particolare riferimento al regolamento REACH ( regolamento n. 1907/2006) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e il regolamento CLP ( regolamento n. 1272/2008) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

E lo abbiamo fatto pubblicando un’ intervista di PuntoSicuro a Celsino Govoni e ad Augusto Di Bastiano in relazione alla loro presenza a due convegni di Ambiente Lavoro a Bologna:

- “REACH  2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” (19 ottobre 2016);

- “REACH edilizia. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambiente da costruire e nell’ambiente costruito” (20 ottobre 2016).

Due convegni che sono stati un momento d’aggiornamento, di riflessione e di confronto sulle tematiche propriamente relative all’applicazione dei Regolamenti Europei delle Sostanze chimiche, anche con riferimento ai Regolamenti (UE) n. 453/2010 e n. 830/2015 (SDS) nell’ambito della normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

 

Con riferimento alla pubblicazione “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”, che raccoglie gli atti dei due convegno, ci soffermiamo in particolare oggi su un intervento che racconta le problematiche applicative del Regolamento CLP nel settore dei rifiuti e dei cosmetici.

 

In “ La valutazione del rischio chimico per le miscele al di fuori dell'ambito di applicazione del Regolamento CLP: il caso dei cosmetici e dei rifiuti”, a cura di Tomaso Munari (EuCheMS - Representative in ECHA Risk Assessment Committee per il Consiglio Nazionale dei Chimici, I.A. Industria Ambiente Srl) e Chiara Agrone (I.A. Industria Ambiente Srl), si presenta innanzitutto il Regolamento (CE) n.1272/2008 – il Regolamento CLP – ricordando che tale regolamento “definisce i criteri di classificazione di pericolo per tutte le sostanze e miscele chimiche prodotte e/o immesse sul mercato europeo”. Tuttavia tali criteri “generali” valgono “laddove non siano presenti normative di settore specifiche che introducono nuove regole per la classificazione delle sostanze/miscele trattate”. E il settore dei rifiuti e dei cosmetici sono proprio “due esempi in cui i criteri di classificazione dettati dal Regolamento CLP vengono parzialmente e radicalmente modificati, rispettivamente”.

 

Dopo aver presentato i criteri di classificazione di pericolo presenti nel Regolamento, l’intervento si sofferma sulla normativa sui rifiuti.

 

Si ricorda, ad esempio, che la gestione dei rifiuti in Italia è disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs.152/2006 “secondo cui i rifiuti vengono classificati in base all’origine (rifiuti urbani e rifiuti speciali); la classificazione dei rifiuti è prevista all’allegato D (recepimento nazionale della Decisione 2000/532/CE così come modificata dalla Decisione 2014/955/UE entrata in vigore il 1° giugno 2015 che ha sostituito al precedente Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) l’attuale Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) anche in ragione delle caratteristiche di pericolo (rifiuti pericolosi e non pericolosi). Vengono definiti rifiuti pericolosi quelli che sono espressamente indicati come tali nell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), tramite un asterisco”.

Si indica inoltre che “nel caso in cui la descrizione del rifiuto contenga un riferimento specifico o generico alla presenza di sostanze pericolose, il rifiuto sarà pericoloso solo se tali sostanze sono presenti in quantità superiori ai valori limite previsti dalla Direttiva 2008/98/CE così come modificata, a partire dal 1° giugno 2015, dal Regolamento (UE) N.1357/2014 che ha sostituito, nell’allegato III della Direttiva, le precedenti ‘frasi H’ con le attuali ‘frasi HP’ modificando, ed ampliando, anche i criteri di attribuzione delle stesse per allinearsi con il Regolamento CLP”.

Si precisa inoltre che “la Decisione 2000/532/CE, in analogia al Regolamento CLP, prevede la possibilità di classificare un rifiuto sulla base delle caratteristiche di pericolo e della concentrazione delle sostanze contenute e che ‘laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova’, ovverosia è sempre possibile svolgere prove dirette per valutare specifiche caratteristiche di pericolo e i risultati di tali prove superano l’eventuale conclusione derivabile dal metodo di calcolo”.

 

L'intervento riporta anche, per quanto riguarda i rifiuti, i criteri di classificazione delle miscele in funzione delle caratteristiche di pericolo delle sostanze componenti, come enunciati nell’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, e la loro possibile o non possibile sovrapponibilità ai criteri previsti dal Regolamento CLP.

Ad esempio si segnala, tra gli altri, che i criteri di attribuzione del pericolo di irritazione, di tossicità per organi bersaglio e per aspirazione, di tossicità acuta, di sensibilizzazione ad un rifiuto non sono sovrapponibili ai criteri previsti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

Ricordando che l’intervento si sofferma poi anche sul Regolamento (CE) n.1223/2009 (Regolamento Cosmetici), che ha lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici presenti sul mercato dell'Unione Europea, riportiamo brevemente le conclusioni degli autori.

 

Si sottolinea che dal confronto delle classificazioni e delle etichettature riportate nell’intervento la “principale constatazione è, in generale, l’importante differenza nella quantità di informazioni fornite da ciascuna normativa”. Ad esempio la classificazione e la conseguente etichettatura di sostanze e miscele secondo il Regolamento CLP “è sicuramente la più cautelativa e quella che fornisce maggiori informazioni al consumatore. La classificazione dei rifiuti, sebbene in molti casi riprenda i criteri classificatori del Regolamento CLP, è, in generale, meno cautelativa rispetto a quella di sostanze e miscele”.

 

Nell’intervento viene fatto l’esempio di una miscela/rifiuto/cosmetico contenente olio essenziale di rosa al 5%:

- ai fini della classificazione della miscela secondo Regolamento CLP “l’unica sostanza rilevante ai fini della classificazione della miscela contenente 5% di olio di rosa è il citronellolo”, che “essendo in concentrazione superiore (1,25%) al limite stabilito per tale caratteristica di pericolo (1%) fa classificare la miscela ‘Skin Sens. 1 H317, Può provocare una reazione allergica cutanea’”;

- ai fini della classificazione di un rifiuto contenente olio essenziale di rosa al 5% “non ci sono sostanze in concentrazioni rilevanti ai fini della classificazione e pertanto il rifiuto deve essere classificato non pericoloso”.

E relativamente alla classificazione del prodotto cosmetico, si constata in questo caso “la mancanza di avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza nell’etichetta”.

Infatti nell’esempio, “secondo il Regolamento CLP il prodotto etichettato contiene una sostanza classificata come sensibilizzante sopra la soglia di classificazione, il citronellolo, che può provocare una reazione allergica cutanea mentre, secondo il Regolamento sui prodotti cosmetici, il medesimo prodotto non viene accompagnato da particolari indicazioni relative a questo pericolo né alla sostanza sebbene questa venga indicata tra gli ingredienti”. E sorge spontaneo il dubbio – continuano i relatori - che “il Regolamento sui cosmetici sia troppo poco restrittivo considerando che le possibili modalità di esposizione dei prodotti da esso trattato non sono di certo meno significative di quelle relative alle sostanze/miscele”. Criticità che “non riguarda tanto la classificazione e quindi la sicurezza dei prodotti”, quanto “l’adeguatezza della comunicazione di questi pericoli al consumatore”.

 

In definitiva l’intervento mostra che esistono “profonde differenze nella valutazione del rischio chimico legato alle sostanze e miscele a seconda del quadro normativo a cui si fa riferimento”.

 

E la conseguenza, conclude l’intervento, è che “la classificazione di una sostanza/ miscela non è univoca”. E “a seconda del fine a cui è destinato il ‘prodotto’ deve essere diversa la valutazione del rischio chimico ad esso associata”.

 

 

Fonte:

 

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di vita e di lavoro”, pubblicazione che raccoglie gli atti dei due convegni “REACH  2016. TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” e “REACH edilizia. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell’ambiente da costruire e nell’ambiente costruito”.

 

 

Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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