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Controlli REACH e CLP: la risposta ai dubbi interpretativi

Pubblicati dalla Regione Lombardia alcuni chiarimenti in merito ai controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP. La sede fisica dei controlli, le Schede Dati di Sicurezza per le sostanze/miscele e il numero di Registrazione.

Milano, 23 Nov. – In relazione ai controlli in materia di regolamenti europei REACH e CLP, la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno fare chiarezza su alcuni dubbi interpretativi, anche per favorire un approccio omogeneo tra tutti gli operatori della vigilanza.
 
Ricordiamo che tali controlli sono stati pianificati con riferimento agli accordi 181/CSR del 29 ottobre 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernenti il sistema dei controlli ufficiali. E in relazione al primo piano nazionale dei controlli approvato dal Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) in data 9 dicembre 2010 su proposta del Gruppo Interregionale REACH e del rappresentante nazionale al Forum ECHA.
E in  questi mesi la Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha approvato diversi provvedimenti per rendere operativi i controlli:
 
Come conseguenza dei primi controlli programmati, coerentemente agli indirizzi dei decreti e del Piano Nazionale dei controlli, la Regione ha pubblicato un primo documento di condivisione delle informazioni tra gli operatori della vigilanza :  “ Frequently asked questions (FAQ) sui controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP in Lombardia”.
Un documento che può risultare utile anche alle aziende per conoscere le procedure di controllo e i corretti adempimenti relativi ai regolamenti europei.
 
Riportiamo a titolo esemplificativo la risposta ad alcune domande relative al luogo fisico dei controlli, alle sostanze che necessitano di Schede Dati di Sicurezza e al numero di registrazione.
 
Il controllo previsto dai Regolamenti REACH e CLP viene svolto nell’unità locale o nella sede legale dell’impresa?
 
“È comune che le imprese abbiano sede legale e unità locali (impianti produttivi, magazzini, laboratori, ecc.) in luoghi/Comuni distinti; spesso la sede legale è a Milano o in città, mentre le unità locali sono ubicate in aree industriali, anche di altre Regioni.
 Il controllo ha l'obiettivo di verificare la conformità ai Regolamenti REACH e CLP; pertanto, può comprendere anche le solo verifiche documentali sull'impresa.  Il controllo è, infatti, riferito all’impresa intesa quale soggetto giuridico nella sua globalità, e non alle singole unità locali.
Utile strumento per la programmazione dei controlli è il Sistema Informativo Regionale della Prevenzione I.M.Pre.S@, dalle cui anagrafiche è possibile individuare sede legale ed unità locali dell’impresa, oggetto del controllo. Il luogo di svolgimento del controllo sarà, quindi, individuato in una delle sedi dell’impresa ed in relazione all’obiettivo del controllo potrà essere anche la sede legale se il controllo sarà di tipo documentale. La scelta del luogo sarà effettuata dall’ASL che ha programmato il controllo; nel caso in cui siano presenti più unità locali in territori diversi, le ASL coinvolte potranno concordare interventi congiunti.
 Le ‘Linee Guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLP in Regione Lombardia’ (d.d.g. 10009 del 28.11.2011) esplicitano la modalità di effettuazione del controllo ed, in allegato A1, i documenti di cui è richiesta la disponibilità presso la sede individuata per il controllo”.
 
Tutte le sostanze/miscele devono essere provviste di Scheda Dati di Sicurezza?
 
“No. Le Schede Dati di Sicurezza (SDS) devono essere fornite obbligatoriamente per:
- le sostanze classificate pericolose secondo il Reg. CE n. 1272/2008 (CLP);
- le miscele classificate pericolose secondo la Direttiva 1999/45/CE (dal 1 giugno 2015, secondo il Regolamento CLP);
- le sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) e vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;
- le sostanze incluse nella Candidate List (art. 59, Reg. REACH)”.
 
Nel caso di miscele che non rispondono ai criteri di classificazione come miscele pericolose in base alla Dir.99/45/CE (dal 1 giugno 2015, secondo il Regolamento CLP) una SDS deve essere fornita, su richiesta del destinatario, in questi diversi casi.
Se è “una sostanza per la quale esistano limiti di esposizione sul luogo di lavoro, fissati da normative comunitarie”.
Se contiene “in concentrazione individuale ≥ a 1% in peso per miscele non gassose e ≥ 0,2% in volume per miscele gassose, almeno una sostanza classificata pericolosa per salute umana o per ambiente”.
O se contiene “in concentrazione individuale ≥ a 0,1% in peso per miscele non gassose, almeno una sostanza che è:
- PBT o vPvB in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH; o
- inclusa in Candidate List; o
- classificata cancerogena cat. 2 o tossica per riproduzione cat. 1A, 1B, 2 o sensibilizzante pelle cat. 1 o sensibilizzante vie respiratorie cat. 1 o ha effetti su allattamento o attraverso l’allattamento (dal 1 giugno 2015)”.
 
“Nei casi in cui non è obbligatorio redigere una SDS il fornitore potrebbe inviare al destinatario una ‘scheda informativa’ che non necessariamente contiene le 16 sezioni previste dal REACH né il riferimento al Regolamento REACH”. Le SDS “non sono previste per gli articoli”.


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Le Schede Dati di Sicurezza di sostanze/miscele devono riportare il numero di Registrazione?
 
“Il numero di registrazione di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela, deve essere riportato nella SDS alla prima revisione ‘maggiore’ successiva all’attribuzione del numero stesso o in caso di eventuale nuova revisione successiva all’attribuzione del numero .
Le condizioni in base alle quali una SDS deve essere aggiornata e ripubblicata sono descritte all'articolo 31, paragrafo 9 del Regolamento REACH”.
 
Riportiamo l’elenco di tutte le domande presentate nella versione 1.0 del documento di FAQ:
 
- Il controllo previsto dai Regolamenti REACH e CLP viene svolto nell’unità locale o nella sede legale dell’impresa?
- Tutte le sostanze/miscele devono essere provviste di Scheda Dati di Sicurezza?
- Come si devono valutare i sistemi informatici (software) utilizzati dalle imprese per realizzare le Schede Dati di Sicurezza relative ai prodotti da queste immessi sul mercato?
- In che lingua devono essere redatte le SDS delle sostanze o miscele presenti in un’impresa per essere utilizzate o immesse sul mercato italiano?
- Come si deve comportare un utilizzatore a valle cui vengono fornite SDS in lingua straniera?
- Le Schede Dati di Sicurezza di sostanze/miscele devono riportare il numero di Registrazione? - In quali occasioni le Schede Dati di Sicurezza devono essere revisionate?
- Le Schede Dati di Sicurezza devono riportare i dati relativi all’OR?
- Un’impresa può redigere una stessa Scheda Dati di Sicurezza per più prodotti (Schede “famiglia” o “a ombrello”)?
 - Nell’impresa è possibile che vengano usati codici o dizioni di propria ideazione per identificare e catalogare le sostanze/miscele in uso?
- E’ possibile apporre un marchio/logo (“rebrand”) diverso sui contenitori di sostanze/miscele immesse sul mercato da altri soggetti?
- E’ previsto il pagamento di una tariffa per le imprese oggetto di controllo previsto dai Regolamenti REACH/CLP?
- Gli esercizi di vendita all’ingrosso o al dettaglio devono rilasciare la SDS ad accompagnamento di una sostanza/miscela pericolosa acquistata da un utilizzatore finale?
 
Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, “ Frequently asked questions (FAQ) sui controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP in Lombardia”, versione 1.0, ottobre 2012  (formato PDF, 439 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
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