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Aggiornamento REACH: nuove sostanze identificate come pericolose
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA) ha aggiornato la sua lista delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC), che ora conta 253 voci. Queste sostanze chimiche possono rappresentare rischi per la salute umana e per l’ambiente, rendendo essenziale la gestione dei rischi da parte delle aziende e la corretta informazione ai consumatori. L’inserimento di nuovi composti rafforza le misure di sicurezza previste dal regolamento REACH e invita le imprese a garantire un utilizzo più sicuro dei prodotti chimici lungo tutta la filiera.
Le nuove sostanze aggiunte sono:
- n-esano inclusa per "Tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (articolo 57(f) - salute umana)" e utilizzata per "Formulazione, lavorazione dei polimeri, rivestimenti e agenti pulenti"
- 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo e i suoi sali inclusa perchè "Tossico per la riproduzione (articolo 57c)" e utilizzata come "Regolatore di processo e agente reticolante"
Le voci aggiunte all'elenco dei candidati il 4 febbraio 2026:

L'elenco contiene ora 253 voci, alcune delle quali riguardano gruppi di sostanze chimiche, pertanto il numero complessivo di sostanze chimiche interessate è più elevato.
Queste sostanze potrebbero essere inserite nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione in futuro. Se una sostanza è presente in questo elenco, le aziende non possono utilizzarla a meno che non ne richiedano l'autorizzazione e la Commissione Europea non ne autorizzi l'uso continuato.
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Conseguenze dell'inclusione nella lista dei candidati
Secondo il regolamento REACH, le aziende hanno specifici obblighi legali quando una loro sostanza, sia pura che presente in miscele o articoli, è inclusa nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC).
Se un articolo contiene una di queste sostanze in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, i fornitori devono informare clienti e consumatori su come utilizzarla in modo sicuro. I consumatori hanno inoltre il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze SVHC.
Importatori e produttori di articoli devono notificare all’ECHA la presenza di una sostanza candidata entro sei mesi dalla sua inclusione nell’elenco, come nel caso dell’aggiornamento del 4 febbraio 2026.
I fornitori nell’UE e nello Spazio Economico Europeo (SEE) di sostanze presenti nell’elenco, sia singole che in miscele, devono aggiornare le schede di dati di sicurezza (SDS) fornite ai propri clienti.
In base alla Direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono inoltre notificare all’ECHA gli articoli che contengono sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1%. Queste informazioni vengono rese pubbliche nella banca dati SCIP, dedicata ai prodotti contenenti sostanze potenzialmente pericolose.
Infine, secondo il regolamento UE sull’Ecolabel, i prodotti contenenti sostanze SVHC non possono ottenere il marchio Ecolabel.
- Elenco delle sostanze SVHC candidate all'autorizzazione
- Riepilogo degli obblighi previsti dal REACH derivanti dall'inclusione nell'elenco delle sostanze candidate
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