VIETATO VENDERE ALCOOL SUL LAVORO
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento del 16 marzo 2006 “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Nel provvedimento sono elencate 14 categorie di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni. Tra queste ritroviamo alcune attività ad ovvia pericolosità (direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, ad esempio) ma anche attività più “normali”, quali la vendita di fitosanitari o la manutenzione degli ascensori.
Il divieto è esteso anche a tutti i lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.
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