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Alimenti con "certificato di nascita"

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Industria alimentare

04/08/2004

Approvata definitivamente la legge sull’etichettatura di origine obbligatoria di tutti gli alimenti.

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E’ stata approvata in via definitiva dalla Camera la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

“Non sarà più possibile "spacciare" come italiani prodotti come l'olio spremuto da olive tunisine, il latte munto da mucche bavaresi, la passata ottenuta da pomodori cinesi e i consumatori potranno finalmente scegliere consapevolmente di acquistare alimenti nazionali dal campo alla tavola senza cadere nell'inganno a tavola.” Ha commentato la Coldiretti in riferimento all'approvazione definitiva della legge.
Le modificazioni apportate dal Senato, e approvate dalla Camera, hanno introdotto l’indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
Decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive stabiliranno con quali modalità tali informazioni debbano essere indicate.

I trasgressori rischiano multe salate ed il ritiro del prodotto dal mercato. La violazione delle disposizioni relative a queste indicazioni obbligatorie è punita “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.”

Il provvedimento precisa indicazioni per l’etichettatura di latte, passata di pomodoro e olio di oliva. Riguardo a quest’ultimo prodotto, per prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini sarà obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.
Potrà essere definita passata di pomodoro solo quella ottenuta dalla spremitura diretta del pomodoro fresco.
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