Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Semplificazioni per la richiesta di benefici contributivi

Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Incentivi

19/12/2008

Ministero del Lavoro: per accedere ai benefici in materia di lavoro, è sufficiente la sussistenza dei requisiti per il rilascio del DURC. Modulo semplificato e proroga al 30 aprile 2009 per l’autocertificazione d’inesistenza di violazioni.

Pubblicità


Il Ministero del Lavoro, con la Circolare 34 del 15 dicembre 2008, ha fornito ulteriori chiarimenti legati alle procedure amministrative per la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale.
 
Tra i benefici ottenibili, ricordiamo la riduzione del premio dovuto all’Inail. Infatti, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa, uno “sconto” che riduce il tasso di premio applicabile all’azienda.
 
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----





La richiesta di tali agevolazioni da parte dei datori di lavoro è subordinata, come già spiegato in precedenti articoli di PuntoSicuro, alla verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai fini della concessione dei benefici contributivi, al rispetto degli accordi e contratti collettivi di lavoro e al rispetto dell’art. 7, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007 secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del documento “gli Istituti, le Casse Edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato (…), invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni”.
 
Nella Circolare 34/2008 è quindi evidenziato che la verifica del possesso “non implica il materiale rilascio del Documento, ma più semplicemente, impone agli Istituti previdenziali una verifica circa la sussistenza dei presupposti per il suo rilascio” quindi “sotto un profilo procedimentale, si ritiene che la richiesta, secondo le abituali procedure, di un beneficio di carattere contributivo equivalga alla richiesta di verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del DURC”.
 
Nella circolare 5/2008 è inoltre chiarito che “l’emissione del DURC non è possibile per determinati periodi di tempo in conseguenza alle violazioni delle fattispecie penali e amministrativa indicate nella tabella A del D.M. 24 ottobre 2007”.
È quindi necessario che i datori di lavoro compilino un’autocertificazione di inesistenza di provvedimenti a carico dell’azienda in merito.
 
L’autocertificazione in questione (DURC interno), firmata dal legale rappresentante della società, deve essere consegnata alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e “sarà fornita una volta sola” salvo modifica di quanto dichiarato.
 
La circolare 34/2008, in ultima pagina, riporta inoltre il modello di autocertificazione predisposto dal Ministero del lavoro da utilizzare, e precisa che non è più necessario inviare il modello SC37 all’INPS, né l’invio dell’autocertificazione all’INAIL richiesta in occasione dell’Autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT.
 
Il termine per l’invio dell’autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per i datori di lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi all’oggetto della circolare, e che sono comunque tenuti all’invio del nuovo documento, è il 30 aprile 2009. Per le nuove richieste l’invio del documento dovrà comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso fermo restando il termine indicato del 30 aprile.
 
Federica Gozzini
 
 
 
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!