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Agevolazioni per le aziende che investono in prevenzione
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Ancora poche aziende, nella determinazione del premio Inail, beneficiano della riduzione del tasso “per prevenzione” dopo i primi due anni di attività; uno strumento che mira innanzitutto a incentivare la “cultura della prevenzione” e a ridurre il fenomeno infortunistico.
A seguito della delibera CIV (Consiglio di indirizzo e di vigilanza) dell’Inail, che nel maggio scorso ha evidenziato l’esigenza di realizzare iniziative per incrementare il ricorso delle aziende a tale strumento, sono state approvate alcune innovazioni, riguardanti in particolare la semplificazione della modulistica e delle condizione di accesso alla riduzione.
L’oscillazione per prevenzione, introdotta dal D.M. 12 dicembre 2000, prevedeva che la riduzione di tasso possa essere riconosciuta, previa presentazione di apposita domanda, ai Datori di lavoro che:
- siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (c.d. “pre-requisiti”);
- abbiano effettuato, nell’anno precedente quello per il quale è richiesta la riduzione, almeno tre interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, rientranti nelle “aree tematiche” individuate dallo stesso articolo 24 , di cui almeno uno nel campo della Informazione e formazione.
Le nuove disposizioni Inail prevedono ora che “al fine di semplificare gli adempimenti operativi posti a carico delle aziende per ottenere la oscillazione del tasso in riduzione, […], si è ritenuto di riunificare in un unico modello i quattro moduli preesistenti (OT 24/01/02/03/04) aggiornandone e modificandone il contenuto anche in connessione con l’evoluzione stessa della normativa in materia di prevenzione.
A tale scopo, diversamente da quanto in precedenza previsto, viene data alle aziende la possibilità di accedere al beneficio anche nel caso in cui ricorra un solo intervento rilevante tra le tre tipologie rilevate nella prima parte del medesimo modello (Sez. A) e non più soltanto ove l’azienda abbia posto in essere almeno tre interventi.
Pertanto possono produrre istanza, su domanda, tutte le Aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro che abbiano effettuato, nell’anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, e precisamente o almeno un intervento particolarmente rilevante o, in alternativa, tre interventi di miglioramento di cui uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.”
Il nuovo Modulo di domanda e le nuove modalità di accesso trovano applicazione dall’anno 2005, in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell’anno 2004.
Modulistica Inail.
Ancora poche aziende, nella determinazione del premio Inail, beneficiano della riduzione del tasso “per prevenzione” dopo i primi due anni di attività; uno strumento che mira innanzitutto a incentivare la “cultura della prevenzione” e a ridurre il fenomeno infortunistico.
A seguito della delibera CIV (Consiglio di indirizzo e di vigilanza) dell’Inail, che nel maggio scorso ha evidenziato l’esigenza di realizzare iniziative per incrementare il ricorso delle aziende a tale strumento, sono state approvate alcune innovazioni, riguardanti in particolare la semplificazione della modulistica e delle condizione di accesso alla riduzione.
L’oscillazione per prevenzione, introdotta dal D.M. 12 dicembre 2000, prevedeva che la riduzione di tasso possa essere riconosciuta, previa presentazione di apposita domanda, ai Datori di lavoro che:
- siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (c.d. “pre-requisiti”);
- abbiano effettuato, nell’anno precedente quello per il quale è richiesta la riduzione, almeno tre interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, rientranti nelle “aree tematiche” individuate dallo stesso articolo 24 , di cui almeno uno nel campo della Informazione e formazione.
Le nuove disposizioni Inail prevedono ora che “al fine di semplificare gli adempimenti operativi posti a carico delle aziende per ottenere la oscillazione del tasso in riduzione, […], si è ritenuto di riunificare in un unico modello i quattro moduli preesistenti (OT 24/01/02/03/04) aggiornandone e modificandone il contenuto anche in connessione con l’evoluzione stessa della normativa in materia di prevenzione.
A tale scopo, diversamente da quanto in precedenza previsto, viene data alle aziende la possibilità di accedere al beneficio anche nel caso in cui ricorra un solo intervento rilevante tra le tre tipologie rilevate nella prima parte del medesimo modello (Sez. A) e non più soltanto ove l’azienda abbia posto in essere almeno tre interventi.
Pertanto possono produrre istanza, su domanda, tutte le Aziende in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro che abbiano effettuato, nell’anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, e precisamente o almeno un intervento particolarmente rilevante o, in alternativa, tre interventi di miglioramento di cui uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.”
Il nuovo Modulo di domanda e le nuove modalità di accesso trovano applicazione dall’anno 2005, in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell’anno 2004.
Modulistica Inail.
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