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Imparare dagli errori: incidenti nell’attività di imbiancatura
Brescia, 26 Apr – La rubrica “Imparare dagli errori” ha intrapreso una breve indagine su incidenti e rischi delle attività di imbianchino, di intonacatore, di stuccatore, di gessatore in ambito edile.
Se qualche settimana fa ci siamo soffermati in particolare sugli infortuni in cui sono coinvolti gli stuccatori, oggi presentiamo le dinamiche di diversi incidenti in cui sono coinvolti degli imbianchini.
Incidenti contenuti sia nel archivio elaborato da Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, sia nell’archivio di INFOR.MO. - strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Ilprimo caso è tratto dall’archivio di Suva e riguarda la caduta dal tetto di un imbianchino.
“Un apprendista di una ditta di imbianchini e il suo capo si trovano sul tetto di una casa per svolgere dei lavori di manutenzione. Per poter imbiancare il rivestimento esterno dei lucernari, usano una scala per tetto fai-da-te realizzata con dei listoni per tetti. La scala viene appoggiata alle tegole e come aggancio usano i paraneve. Per due settimane tutto fila liscio. Ma arrivati all’ultimo lucernario succede l’irreparabile. La scala scivola via all’improvviso facendo precipitare il capo della ditta da un’altezza di 10 m. Nell’urto con il terreno sottostante egli riporta lesioni fatali”.
Ilsecondo caso, tratto come il seguente da INFOR.MO., è relativo ad attività di tinteggiatura interni ed esterni in un cantiere allestito per la costruzione di fabbricati pluriplano.
Nel cantiere il committente dei lavori è anche l’appaltatore principale.
Ad un certo i fabbricati sono costruiti e il cantiere viene chiuso. Mancano solo le rifiniture interne ed esterne e tra queste le tinteggiature.
Il commitente-appaltatore decide, per velocizzare i lavori, di contattare l’imbianchino per la tinteggiatura esterna.
I due concordano di iniziare i lavori durante il periodo di chiusura del cantiere. Tale decisione viene presa dal committente senza interpellare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. L’imbianchino, per effettuare i lavori di tinteggiatura esterna, erige un trabattello che raggiunge l’altezza di circa 8 metri.
Mentre l’imbianchino sta tinteggiando la parte alta del fabbricato e quindi si trova al piano più alto del trabattello, ad un certo punto, per cause che non si sono riuscite a determinare, il trabattello si ribalta trascinando con sé il lavoratore autonomo che nell’impatto con il terreno muore sul colpo.
Dalle indagini esperite è risultato che il trabattello era privo di stabilizzatori e non era ancorato alle pareti.
Al di là dei problemi nella organizzazione e pianificazione dei lavori, la scheda di INFOR.MO. riporta gli errori di mancato ancoraggio/stabilizzazione del trabattello e l’inadeguatezza delle protezioni.
Ilterzo caso è relativo ad un incidente durante lavori di ristrutturazione di un fabbricato (intonaco).
Un imbianchino opera stando in piedi sul davanzale di una finestra, al terzo piano di un appartamento, ed è intento a pitturare l’arco della finestra. Nell’occasione non indossa l’ imbracatura anticaduta e non ha predisposto alcuna opera provvisionale.
Ad un certo punto cade dalla finestra.
È lampante l’assenza di ogni dispositivo di protezione individuale anticaduta.
La prevenzione
Anche in questo caso recuperiamo alcuni elementi di prevenzione tratti da Suva in relazione alle indagini e alle misure di prevenzione correlate al primo caso descritto: l’imbianchino caduto dal tetto assieme alla scala.
Dalle indagini è emerso che i paraneve “non avevano retto il peso della scale e della persona. Quel tipo di fissaggio non era consentito. Solo questo, tuttavia, non avrebbe dovuto causare l'incidente. L’errore fatale è stato non volere utilizzare alcun dispositivo anticaduta, neppure un’imbracatura di sicurezza o una parete di copritetto o un ponteggio”.
Le regole vitali disattese sono state dunque diverse.
Resta da chiedersi se la ditta di imbianchini “sapeva come eseguire i lavori in quota in condizioni di sicurezza e se il personale era stato istruito come si deve”.
Oltre a ricordare la pianificazione delle necessarie misure di sicurezza già nel contratto d’appalto, Suva riporta ulteriori misure di prevenzione per evitare infortuni simili:
- “prima di eseguire i lavori controllare se tutti i dispositivi di protezione sono presenti e correttamente installati;
- se i dispositivi di protezione mancano, sono difettosi o incompleti, dire stop e sospendere i lavori;
- istruire i lavoratori su come mettere in sicurezza i lati aperti a partire da un'altezza di caduta di 2 m;
- verificare regolarmente se le istruzioni di lavoro sono state rispettate;
- non utilizzare attrezzature di lavoro improvvisate;
- mettere in sicurezza le scale per tetti con mezzi adeguati”.
Altremisure specifiche per i lavoratori:
- “informarsi sui pericoli presenti sul posto di lavoro e pretendere precise istruzioni dal datore di lavoro;
- rispettare le direttive del datore di lavoro in materia di sicurezza;
- se mancano i necessari dispositivi di protezione, dire stop, non iniziare i lavori e richiedere al datore di lavoro di fornirli;
- controllare i dispositivi di protezione prima di iniziare i lavori. segnalare eventuali difetti o irregolarità al superiore”.
Infine dal documento Suva per la formazione dal titolo “ Otto regole vitali per pittori e gessatori – Vademecum” riprendiamo alcuni consigli relativi all’uso di ponteggi.
Si ricorda che per lavori su ampie superfici, “il ponteggio per facciate è l’attrezzatura più idonea. Esso viene montato, di regola, da un installatore di ponteggi” e i lavoratori “non devono assolutamente apportare modifiche”: questi interventi “competono esclusivamente all’installatore del ponteggio”!
Il documento offre poi informazioni sui ponteggi mobili su ruote e sui ponteggi per soffitti e ricorda che è meglio non utilizzare scale a pioli semplici o doppie, ma sono da preferire ponteggi o piattaforme elevabili.
Alcuni aspetti importanti relativi al ponteggio:
- “attenzione alle aperture nelle pareti scoperte al margine del ponteggio”;
- “qualità dei piani di calpestio (no ai pannelli da casseratura, legno di buona qualità);
- accesso sicuro;
- protezione laterale indispensabile a partire da un’altezza di 2 m”, “anche sul lato parete se la distanza è superiore a 30 cm”.
Suva, pagina web dedicata all’infortunio correlato alla caduta dal tetto di un imbianchino (pittore).
Pagina introduttiva del sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 825 e 1966 (archivio incidenti 2002/2004).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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