Imparare dagli errori: ancora infortuni con i ponti su ruote a torre
Brescia, 22 Set – Nell’articolato del Decreto legislativo 81/2008 i trabattelli, che qui sono definiti come ponti su ruote a torre, sono trattati in particolare nell’art. 140 (Ponti su ruote a torre) e nell’Allegato XXIII. In particolare l’articolo 140 riporta numerosi e importanti requisiti per la sicurezza dei trabattelli e per prevenire eventuali infortuni.
Infatti, come vedremo anche oggi, non sono pochi gli infortuni gravi e mortali che avvengono con queste attrezzature provvisionali usate spesso per lavori in altezza di breve durata. Incidenti che possono avvenire per vari motivi, ad esempio per l’assenza di attrezzature e procedure adeguate, e che spesso nascondono una grande sottovalutazione dei rischi.
Torniamo dunque a parlare anche oggi degli incidenti che avvengono nei ponti su ruote a torre con riferimento anche alle indicazioni contenute nel documento Inail “ Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione” pubblicato nel 2022 in aggiornamento di precedenti pubblicazioni su questa attrezzatura.
Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte dalle schede dell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Questi gli argomenti trattati nell’articolo:
- Ancora infortuni nell’impiego dei ponti su ruote a torre
- Ponti su ruote a torre: le indicazioni della normativa
Ancora infortuni nell’impiego dei ponti su ruote a torre
Nel primo caso alcuni lavoratori sono intenti a pitturare una canna fumaria ad una altezza da terra di circa 4-6 metri con l'ausilio di un trabattello non correttamente installato e non ancorato.
Mentre eseguono il tinteggio della canna fumaria, il trabattello si sposta e si ribalta facendoli cadere a terra.
Il primo lavoratore riporta una frattura alla gamba sinistra, l'altro una ferita alla gamba destra.
Il fattore causale rilevato nella scheda: “trabattello non correttamente installato e non ancorato”.
Nel secondo caso due operai elettricisti di impresa artigiana si trovano in un cantiere edile intenti ad eseguire l'allestimento di impianti elettrici.
I due sono sulla sommità di un ponteggio mobile su ruote (un trabattello) ad una altezza dal suolo di 7 metri dovendo posizionare delle catenelle reggi lampade a delle travi del capannone in costruzione.
Al fine di evitare che i due operai, ogni qual volta si devono spostare lungo la trave scendano dal trabattello, il titolare dell'impresa artigiana provvede a spingere tutta la struttura con i due operai a bordo. Naturalmente il trabattello risulta privo di stabilizzatori che altrimenti avrebbe impedito che la struttura venga liberamente spinta.
Durante una fase di spinta un pezzo di cavo elettrico disperso a terra ostacola una ruota del trabattello che cade al suolo trascinando nella caduta anche i due operai che si trovano sulla sommità. Il primo operatore ha riportato frattura al piede destro, il secondo ferite agli arti inferiori.
I fattori causali rilevati:
- un terzo “spingeva manualmente il trabattello su ruote mentre sulla sommità stazionavano due lavoratori”;
- “uso di trabattello privo di stabilizzatori”.
Ponti su ruote a torre: le indicazioni della normativa
Dopo aver già riportato, nei precedenti “ Imparare dagli errori”, indicazioni sui pericoli per i lavoratori e sulla valutazione dei rischi nell’uso dei trabattelli, ci soffermiamo, sempre con riferimento al documento Inail citato in apertura, su quanto indicato nel dettaglio dal D.Lgs. 81/2008.
Infatti, come già indicato a inizio articolo, l’art. 140 del d.lgs. 81/2008 precisa “i requisiti che un trabattello deve possedere e che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza”. E il fabbricante ed il datore di lavoro “devono dimostrare e garantire, per quanto di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti” contenuti nell’articolo.
L’articolo “stabilisce che:
- I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
- Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
- Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
- I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII.
- La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
- I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.
Il comma 4 dell’articolo ammette poi la possibilità di “non ancorare il trabattello alla costruzione se risulti conforme all’Allegato XXIII e cioè che:
- il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla UNI EN 1004;
- il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale;
- l’altezza del ponte su ruote a torre non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);
- per i ponte su ruote a torre utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;
- per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote a torre siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004”.
Ricordiamo in conclusione che “vista la mancanza di una direttiva di prodotto specifica”, i trabattelli non possono essere marcati CE” e che, attualmente, sono in vigore tre norme che li riguardano:
- UNI EN 1004-1:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali;
- UNI EN 1004-2:2021 - Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d'istruzioni;
- UNI 11764:2019 - Attrezzature provvisionali - Piccoli trabattelli su due ruote – Requisiti e metodi di prova.
Tiziano Menduto
Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato – le schede di Infor.mo. 5547 e 5766 (archivio incidenti 2002/2018).
Scarica le schede da cui è tratto l'articolo:
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