I quesiti sul decreto 81: sulla nomina del coordinatore
Quesito
Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, il D. Lgs. n. 81/2008 prevede, con l’art. 90 comma 11, che il committente sia esonerato dall’obbligo di nominare il CSP e che le funzioni di quest’ultimo devono essere comunque svolte dal CSE. Ma questa disposizione, essendo in genere il CSE nominato in prossimità dell’affidamento dei lavori, non è in contraddizione con quanto indicato nel comma 3 dello stesso articolo 90 che richiede che il PSC vada redatto contestualmente alla progettazione dell’opera?
Risposta
E’ giusta la riflessione fatta dal lettore che ha formulato il quesito il quale mette in chiara evidenza una contraddizione che emerge dalla lettura dell’art. 90 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguardante gli obblighi del committente di un’opera edile nel punto in cui lo stesso committente, nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e la cui entità sia inferiore ai 100.000 euro, possa essere esonerato dall’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) pur essendo però obbligato a nominare comunque un coordinatore in fase di esecuzione ( CSE) al quale deve affidare il compito di svolgere le funzioni del CSP non designato e quindi di redigere il PSC. Ma lo stesso art. 90, si domanda il lettore, non chiede che il CSP sia nominato contestualmente al progettista dell’opera con l’evidente scopo che tale coordinatore possa elaborare il PSC in collaborazione del progettista con il quale deve condividere le scelte tecniche e organizzative del cantiere?
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