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I quesiti sul decreto 81: sul rischio di caduta dall’alto
Quesito
Con riferimento alla risposta al quesito pubblicato sul quotidiano del 2/7/2014 relativo all’applicazione o meno delle disposizioni di sicurezza sui cantieri temporanei o mobili per l’effettuazione sul tetto di un edificio delle infrastrutture per un impianto termico, nel caso che nel corso di tali lavori si riscontri la presenza di un rischio di caduta dall’alto da una altezza superiore a 2 metri andrebbero comunque applicate tali disposizioni?
Risposta
Il lettore fa riferimento ai particolari rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’Allegato XI del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla cui assenza lo stesso decreto legislativo, con l’art. 88 comma 2 lettera g-bis, così come modificato dalla legge 9/8/2013 n. 98 che ha convertito il D. L. 21/6/2013 n. 69 (cosiddetto Decreto del Fare), ha subordinato l’esonero dalla applicazione delle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al Capo I del Titolo IV nel caso di lavori finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi.
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