Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
I quesiti sul decreto 81: sugli appalti non edili
Bari, 9 Nov - Sugli obblighi del committente non datore di lavoro in caso di appalti da svolgere fuori dei cantieri edili. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Leggendo la risposta al quesito sulla verifica da parte del committente della idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie pubblicata sul quotidiano del 26/10/2011 mi sono posto la seguente domanda: nel caso che un committente che non sia un datore di lavoro appalti dei lavori che non siano ricompresi nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’all. X, eseguiti da un’unica impresa/lavoratore autonomo, quali sono gli obblighi a carico del committente riguardo alla verifica dell' idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo ed al controllo della stessa? Sembrerebbe che l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 si applichi solo nel caso dei committenti che siano anche datori di lavoro e che l'art. 90 comma 9 lettera a) si applichi solo ai lavori edili nei cantieri. Potrei avere dei chiarimenti su questo punto?
Pubblicità
Risposta
E’ giusta l’osservazione fatta dal lettore riguardante gli obblighi di verifica e di controllo di un committente nei confronti di un appaltatore nel caso in cui lo stesso committente non sia anche datore di lavoro e nel caso in cui contestualmente i lavori appaltati non siano ricompresi nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. chiama in causa, infatti, il committente in due casi distinti, uno allorquando commette dei lavori per l’esecuzione dei quali è necessario organizzare un cantiere temporaneo o mobile e l’altro allorquando, in qualità di datore di lavoro, appalta dei lavori, dei servizi o delle forniture da effettuare nell’ambito della sua azienda o di una sua singola unità produttiva o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. Nel primo caso, quello in cui il committente appalti dei lavori di natura edile o di genio civile, lo stesso, ovunque essi siano da eseguire sia all’interno che al di fuori della propria azienda, è tenuto comunque ad applicare le disposizioni di legge contenute nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relative ai cantieri temporanei o mobili e ad assicurarsi preventivamente che la ditta appaltatrice sia dotata della idoneità tecnico professionale necessaria per svolgere i lavori o i servizi oggetto del contratto di appalto, acquisendo a tal fine da parte della ditta stessa la documentazione specificatamente indicata nell’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Nel caso invece che i lavori appaltati non siano da svolgere in un cantiere temporaneo o mobile non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV ma, per poter individuare il campo preciso di applicazione del D. Lgs. n. 81, è necessario effettuare un’altra verifica e cioè se si ha a che fare con un appalto interno o esterno e più precisamente se i lavori o i servizi appaltati siano da eseguire all’interno dell’azienda del committente, che in tal caso riveste anche la figura di datore di lavoro, o in luoghi comunque estranei al committente stesso.
L’appaltatore normalmente, per natura stessa dell’appalto, opera in piena autonomia, a proprio rischio e con una sua esclusiva responsabilità per quanto riguarda il proprio operato a meno che non si verifichi da parte del committente un’azione di ingerenza e di interferenza nella sua organizzazione nel qual caso si può ipotizzare una responsabilità solidale fra i due soggetti. Le cose cambiano, invece, nel caso di un appalto interno allorquando il committente datore di lavoro dovrà ottemperare agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., obblighi che il legislatore, così come indicato nel comma 1 dello stesso articolo, ha imposto ad un datore di lavoro “in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo” e consistenti nell’obbligo di verifica da parte del committente della idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice oltre che di informazione, di cooperazione, di coordinamento, di elaborazione del DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, ecc.).
E’ chiaro quindi che, per quanto sopra detto, viene spontanea la domanda che è poi l’oggetto del quesito formulato dal lettore: che succede se l’appalto è da svolgere al di fuori di un cantiere temporaneo o mobile e se contestualmente il committente che ha appaltato l’esecuzione dei lavori o dei servizi non è un datore di lavoro non avendo l’obbligo in tal caso né di applicare le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relative ai cantieri temporanei o mobili, né di ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.?
Nei casi sopraindicati trovano comunque e sempre applicazione sia le disposizioni di cui al codice civile e penale vigenti che quelle generali in materia di appalti. Per quanto riguarda il campo della sicurezza sul lavoro che in particolare ci riguarda, è chiaro che se un committente, pur non essendo datore di lavoro, affida in appalto dei lavori da eseguire in luoghi di sua proprietà e sui quali ha potere di intervento, ha tutto l’interesse a controllare la idoneità tecnica professionale della ditta appaltatrice potendo essere chiamato a rispondere del in solidarietà del suo comportamento ed ha tutto l’interesse a verificare che i luoghi nei quali è chiamato ad operare la ditta appaltatrice siano privi di pericoli che possano compromettere la salute e la sicurezza del suo personale. Se si dovesse, infatti, verificare un evento in danno di persone o cose che risulti legato ad una assenza di misure di sicurezza, il committente può essere chiamato a rispondere sia penalmente che civilmente per una colpa dovuta a negligenza, imprudenza, mancanza di custodia, carenza di vigilanza, ecc. e comunque per non avere adottate, ex art. 40 c. p., tutte le misure necessarie per evitare che l’evento stesso si verificasse.
Il caso esposto è analogo a quello molto diffuso di un condominio che non occupi dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze e che appalti dei lavori o dei servizi da svolgere nell’ambito del condominio stesso quali ad esempio il servizio di portierato, di pulizia, di manutenzione degli impianti, di giardinaggio, ecc, caso che è stato già oggetto di diversi quesiti ai quali lo scrivente ha dato risposta e per il quale ha avuto modo di esprimersi anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune FAQ pubblicate sul proprio sito web. In tal caso committente è l’amministratore condominiale e lo stesso può assumere o meno contestualmente anche la veste di datore di lavoro. Se è anche datore di lavoro lo stesso è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008 nei confronti del proprio personale dipendente (individuazione e valutazione dei rischi, elaborazione del DVR o autocertificazione dei rischi, ecc.) ed in particolare di quelli di cui all’art. 26 nei confronti della ditta appaltatrice fra i quali la redazione del DUVRI nel quale dovranno essere individuati i rischi interferenziali presenti e dovranno essere indicate le conseguenti misure di sicurezza adottate per eliminarli o ridurli al minimo. Se l’ amministratore condominiale non riveste invece anche la figura di datore di lavoro lo stesso dovrà ugualmente assicurarsi che il personale dell’impresa appaltatrice, che per poter svolgere i lavori o i servizi appaltati dovrà frequentare i luoghi e la struttura condominiale, non corra eventuali rischi dovuti a pericoli presenti nei luoghi stessi e che il condominio avrebbe dovuto aver cura di eliminare.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 09/11/2011 (08:50:21) |
Nel caso particolare del Condominio e dell'Amministratore, ritengo che quanto indicato al Titolo I, relativamente al Committente=Datore di lavoro, sia necessario comunque, per le seguenti motivazioni: a) individuazione dei rischi e modalità di riduzione degli stessi per le attività nel condominio (ad esempio per l'accesso ai tetti) che l'appaltatore deve conoscere (altrimenti non potrebbe predisporre correttamente gli apprestamenti di sicurezza) b) individuazione dei rischi che l'appaltatore introduce nel condominio (sempre nel caso dei tetti, ad esempio, la caduta di oggetti dall'alto a rischio per condomini e passanti) c) idoneità in generale dell'appaltatore (rispetto del subappalto e del contratto di lavoro, sicurezza e formazione etc) E. Roncelli |
Rispondi Autore: Carmelo Giannì - likes: 0 | 09/11/2011 (14:39:29) |
Sono in pieno accordo con quanto affermato dall'autore dell'articolo ma mi chiedo, nel caso si presentasse la necessità di avvalersi dell'opera intellettuale di un professionista o di dipendenti di una società di servizi, ad esempio nella veste di consulenti, con rapporto di lavoro a parcella e una presenza fissa o anche sporadica, attività non compresa nell'ambito dell'art. 26, se sia necessario ed opportuno, oltre alla verifica dei requisiti tecnico professionali, fornire un mero elenco dei rischi presenti nell'attività del Committente, completato dalle procedure di emergenza. Grazie. Carmelo Giannì |
Rispondi Autore: Luigi Pece - likes: 0 | 09/11/2011 (15:02:01) |
Non mi sembra che sia stata data risposta al quiesito formulato, per quanto riguarda la verifica dell'idoneità tecnico professionale di un'impresa alla quale ad esempio siano stati dati dati in appalto lavori di giardinaggio, nel caso di un condominio che non rivesta la figura di datore di lavoro e per il quale non è possibile applicare quindi l'art. 26 del Dec. leg.vo 81/2008. Se ad esempio la ditta appaltatrice non è iscritta alla Camera di Commercio quali sono le sanzioni da applicare all'amministratore del condominio per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale di detta impresa? |
Rispondi Autore: Francesco Pellacini - likes: 0 | 11/11/2011 (08:27:03) |
Lavoro in un'azienda metalmeccanica che costruisce proprie macchine ed impianti e che esegue i montaggi e le istallazioni presso gli stabilimenti dei clienti che possono durare anche decine e decine di giorni. Vorrei capire chiaramente se anche noi siamo soggetti alla redazione del DUVRI e del POS. |