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I quesiti sul decreto 81: procedure standardizzate e rischi fisici
Bari, 6 Feb - Sulla possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate per le imprese edili e per le imprese in presenza di rischi fisici. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
E’ vero che il datore di lavoro di un’impresa edile non può ricorrere alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e che nessuna impresa può comunque ricorrere alle stesse procedure in presenza di rischi fisici quali rumori e vibrazioni ma è tenuta a redigere un DVR completo?
Risposta
E’ appena entrato in vigore il decreto interministeriale 30/11/2012 che ha recepite le procedure standardizzate sulla valutazione dei rischi e sulla redazione del relativo documento di valutazione dei rischi alle quali, ai sensi del comma 6 del’articolo 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono ricorrere i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, e si accavallano i quesiti sulla loro applicazione. Il caso questa volta riguarda la possibilità di utilizzare tali procedure per le imprese edili e comunque per quelle imprese che operano in generale in presenza di rischi fisici quali i rischi da esposizione a rumori e vibrazioni.
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Per rispondere al quesito formulato è necessario fare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, così come modificato dal D. Lgs. integrativo 3/8/2009 n. 106. Secondo il comma 5 dell’art. 29 di tale decreto, infatti:
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)"
e più in particolare non si applicano:
a) alle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 17/8/1999 n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) alle centrali termoelettriche;
c) agli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. 17/3/1995 n. 230 e successive modificazioni;
d) alle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) alle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori,
per le quali è pertanto preclusa la facoltà, anche se occupano meno di 10 addetti, di ricorrere all’utilizzo delle stesse procedure standardizzate.
La possibilità di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate è stata, inoltre, estesa dal legislatore anche alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori e ciò alla luce del comma 6 dello stesso articolo 29 secondo il quale:
“6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4”.
Il legislatore però, è necessario porre in evidenza, ha inteso fissare delle esclusioni per quanto riguarda la facoltà di ricorrere a tali procedure standardizzate e lo ha fatto con il comma 7 dello stesso art. 29 con il quale ha stabilito che:
“7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto”.
Con riferimento al comma 7 appena citato occorre mettere in evidenza che il testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi prima che il D. Lgs. n. 106/2009 apportasse delle modifiche così recitava:
“7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto”
nel quale, è facile osservare, era inserita una terza lettera c), quella sopra evidenziata con sottolineatura, secondo la quale non era consentita l’applicazione delle procedure standardizzate anche alle “aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto” e cioè alle imprese edili, lettera che, come già detto, è stata poi abolita dal successivo D. Lgs. n. 106/2009.
Attualmente quindi, in risposta alla prima parte del quesito, la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate, se si verificano le condizioni previste dal legislatore, è estesa anche alle imprese edili sempre ovviamente che dalle stesse non vengano svolte attività di cui alla lettera b) dello stesso comma per le quali i lavoratori possono essere esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni ed attività connesse all'esposizione all’amianto.
Per quanto riguarda poi la seconda parte del quesito si fa notare che nella lettera b) dello stesso comma 7, che stabilisce quelle aziende per le quali è precluso il ricorso alle procedure standardizzate, sono indicate specificatamente le aziende nelle quali si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all' esposizione ad amianto ma non sono indicate quelle che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi fisici, quali sono i rischi da esposizione a rumori e vibrazioni, per cui, in risposta al quesito formulato, il datore di lavoro di aziende nelle quali sono svolte attività che espongono a rischi fisici in generale, fermo restando le altre condizioni imposte dal legislatore, possono fare ricorso alle procedure standardizzate mentre non lo potranno fare quei datori di lavoro che svolgono attività che comportino esposizioni anche a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni o connessi all'esposizione ad amianto.
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Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0 | 06/02/2013 (08:24:57) |
La domanda formulata in merito all'applicazione delle procedure standardizzate nelle aziende esposte a rischi "fisici" è una domanda che rivela un'equivoco di fondo e cioè: il legislatore dell'art. 29 comma 5 del D.lgs 81/2008 dice in modo non equivoco che i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dello stesso articolo, possono "autocertificare" L'EFFETTUAZIONE della valutazione dei rischi. Secondo la recente giurisprudenza infatti (Cass Pen n.23968 del 15 giugno 2011) autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità stabilite dalla legge ma che una volta effettuata tale valutazione il datore di lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un documento dal contenuto sia pure meno analitico.» Questo documento "meno analitico" sono quindi le procedure standardizzate. Ma al di la della forma, resta la sostanza del problema che deve essere affrontata, prima dal punto di vista del "lavoro" e quindi della valutazione dei rischi nello specifico delle mansioni esercitate. Se come organo di controllo ci recasimo in un officina meccanica (tipo meccanico, gommista, etc) con pochi dipendenti, e il datore di lavoro, in modo corretto, esibisse una "autocertificazione", noi comunque vorremmo vedere dei "rapporti" di valutazione del rischio, che in un officina meccanica, riguardano da vicino ad es. i rischi fisici: rumore, vibrazioni Quindi se il piccolo datore di lavoro non esibisse questi rapporti, non avrebbe effettuata la "valutazione del rischio". Come potrebbe affermare diversamente l'esistenza di un "problema" di sicurezza legato al rumore o alle vibrazioni senza dei rapporti specifici? Quindi il problema non è "teorico" su quale modello utilizzare, ma "sostanziale" su che cos'è la valutazione dei rischi. E quindi appare del tutto evidente che il limite "numerico" di lavoratori posto dal legislatore quale limite per l'applicazione prima dell'autocertificazione e poi delle procedure standardizzare, sia un limite "formale" e non "sostanziale" a nulla valendo, nella stragrande maggioranza dei casi, i limiti del 31 comma 6. In secondo luogo anche le limitazioni legate solo apparentemente alla sostanza, appunto dal richiamo dell'art. 29 comma 5 al 31 comma 6, siano in realtà limiti altrettanti formali. Il problema non è autocerticare o "standardizzarsi" come se il problema della valutazione dei rischi fosse un problema solo di "presentazione". Il problema è "fare" veramente la valutazione dei rischi, con i "criteri" espressi nella legge. Quindi anche le famose procedure "standardizzate" in assenza di questi rapporti "tecnici" saranno solo formali. Per tornare al nostro "meccanico", egli avrà bisogno, anche dopo l'introduzione delle procedure standardizzate, dei rapporti sul rumore, sulle vibrazioni, del rapporto sulla irrilevanza/rilevanza del rischio chimico per i prodotti e le sostanza che utilizza, e dovrà fare le "schede macchina" per le attrezzature che usa seguendo una dei vari modelli proposti dopo l'introduzione del D.lgs 17/2010. La valutazione dei rischi è questa attività concreta, legata al lavoro, L'esatta comprensione di questo concetto, assegna al modello da utilizzare, pur importante specie se legato alle firme da apporre, un ruolo secondario, non irrilevante, ma secondario. |
Rispondi Autore: franco micozzi - likes: 0 | 06/02/2013 (08:35:47) |
sono completamente d'accordo con marabelli,è proprio nelle piccole imprese che avvengono la maggior parte degli infortuni, altro che astratte schematizzazioni dei problemi |
Rispondi Autore: Emanuele Rizzato - likes: 0 | 06/02/2013 (09:01:50) |
A mio avviso da questo articolo sembra che la stragrande maggioranza delle imprese con meno di 10 lavoratori, o tra 10 e 50, non possa adottare il modello di procedura standardizzata per la valutazione dei rischi, in quanto le lavorazioni di tipo produttivo sono soggette comunque ad almeno uno di questi rischi (rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto); quello che trovo poco corretto è il fatto che tali procedure, se così vincolate, troverebbero poca applicazione nel mondo reale delle microimprese. Ritengo sia doveroso pertanto segnalare è che tali valutazioni dei rischi, anche per microimprese, debbano essere corredate da valutazioni strumentali (rumore vibrazioni) o più specifiche (scheda macchina) ecc. Sulla base di una valutazione dei rischi "a crocette", come quella standardizzata, laddove si verifichi la presenza di un rischio sopracitato si dovrà eseguire la valutazione puntuale dello stesso come un DVR completo. Cordiali Saluti (Quadrato) |
Rispondi Autore: Filippo B. - likes: 0 | 06/02/2013 (09:18:07) |
Un'impresa edile che non sia soggetta a rischio chimico è difficile trovarla..quindi pienamente in linea con quello espresso da Marabelli...ok, se la legge dice che si possono utilizzare le procedure bene, ma dovranno a mio avviso essere necessariamente corredate da fascicoli tecnici specifici sui singoli rischi. Cordialmente |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 06/02/2013 (10:32:59) |
In completo accordo con quanto già espresso dagli altri commentatori: non è il numero (e sino a 50 tra l'altro mi pare davvero elevato come numero) delle persone che posiziona l'impresa in una fascia di rischio precisa (come tra l'altro è stato fatto con l'accordo stato regioni sulla formazione, indirizzo che contraddice il concetto di valutazione e seguente prevenzione e protezione) ma i pericoli che sono presenti nel contenitore luogo di lavoro. Per quanto riguarda le imprese edili: L'81 prima del 106, come puntualmente notato dal dott Porreca, elenca anche le imprese che operano nel Titolo IV (che non sono solo quelle precisamente edili) fra quelle a cui non si sarebbe potuto applicare le procedure standardizzate (a mio avviso correttamente). Poi il 106 le ha stralciate...Quindi se sono previste lavorazioni con i rischi elencati da nuovo comma 7 dell'art 29 del 106 non le possono adottare. E almeno le imprese edili, propriamente dette, il rischio chimico ce l'hanno di default ( ed è tutto da dimostrare che non abbiano esposizione al rumore, alle vibrazioni, ...per cui scatta l'approfondimento). Il 106 ha modificato il comma 7, peccato che nel comma 6-bis richiami ancora le imprese edili Titolo IV, a mio avviso contraddicendo la seguente abrogazione della lettera c) del primo 81. Almeno comprendo così. Sul comma 6-bis mi piacerebbe conoscere il parere del dott Porreca e anche il vostro. Grazie |
Rispondi Autore: Michele L. - likes: 0 | 06/02/2013 (10:37:56) |
"In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i.."... questo è quello che si legge nel decreto interministeriale ... pertanto una piccola azienda edile, che opera solo in cantiere non è tenuta al DVR ... almeno questo dicono il decreto ma solo ed esclusivamente alla elaborazione del POS ... o sbaglio? |
Rispondi Autore: Michele L. - likes: 0 | 06/02/2013 (10:40:50) |
Potrebbe essere una soluzione quella di applicare il modello standardizzato per tutti i rischi escludendo quelli particolari per i quali elaborare specifici documenti di valutazione dei rischi? PS nel decreto leggo: "in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici; - in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc." |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 06/02/2013 (11:07:40) |
Michele, il titolo II parla di luoghi di lavoro ed esclude il cantiere in quanto è un luogo di lavoro che da sempre (164/1956 ora inglobata nel titolo IV e allegati) ha avuto indicazioni e normativa speciale per le sue caratteristiche non standardizzabili. Non ha attinenza con le indicazioni di fare o meno il DVR. Le imprese edili, al di la delle procedure, devono fare la valutazione del rischio come tutte le altre imprese con lavoratori in più devono fare il POS che è la valutazione specifica del singolo cantiere in riferimento anche alle indicazioni del PSC. |
Rispondi Autore: mapi baggins - likes: 0 | 06/02/2013 (13:07:10) |
Benissimo Attilio, comunque nel caso di un'impresa edile che opera solo in cantiere e non opera da nessun'altra parte, non è sufficiente fare il POS per ogni cantiere? Inoltre, nel caso in cui non operino solo in cantiere ma abbiano un magazzino, comunque lì non hanno gli stessi rischi del cantiere? E comunque, non sono sufficienti le procedure standardizzate? Certo, utilizzano sostanze chimiche ma non basta allora munirsi delle schede di sicurezza e maneggiare i prodotti con cautela? Certo, c'è sempre la questione che sopra gli 80dB c'è l'obbligo di misurare e in edilizia li superi sempre e non potresti nè autocertificare la valutazione del rumore nè forse farla con le procedure standardizzate, ma non ci possiamo far niente noi, io ritengo che la legislazione sia lacunosa e incoerente. E comunque, in edilizia in particolare ritengo che si dà troppa importanza alla carta e poca ala fatto che tanto poi gli addetti non usano i DPI. Tu che ne pensi? |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 06/02/2013 (13:51:53) |
Mapi, penso che la burocrazia stia invadendo ogni settore di qualsiasi mercato. Domani devo fare l'ISE, avrei preferito fare un DVR o un PSC........... La questione dei DPI è solo la parte finale (la protezione, che viene dopo la prevenzione) del processo di valutazione del rischio. Il POS è sostitutivo dell'obbligo da parte del datore di lavoro di svolgere la valutazione del rischio indicata dall'articolo 17 (ex art 96 comma 2). Può sembrare che quindi l'impresa debba fare ogni volta una valutazione del rischio, il POS, per ogni cantiere e così è, infatti lo stesso comma recita "limitatamente al singolo cantiere". Ma l'allegato XV prevede una serie di punti che DEVONO essere presenti nel POS ad esempio elenco figure, misurazioni strumentali, formazione ecc. Quindi senza un documento generale dell'impresa e se non c'è significa che le richieste del decreto non sono evase, il POS non potrà essere MAI conforme. Hai indicato, e mi trovi d'accordo, che le imprese (quelle piccole di sicuro) hanno al massimo un piccolo magazzino (aggiungo a volte nella residenza del DdL) in cui pare non si svolga nessuna lavorazione. Non è vero ad esempio la movimentazione dei carichi ci sarà quasi sempre. Quindi vale la pena svolgere una valutazione del rischio generale per la propria sede tenendo conto delle lavorazioni che si faranno nei cantieri (indicherei che i lavoratori sono soggetti al rischio caduta dall'alta tanto per segnalare un pericolo comune a tutti, e come intendo ridurlo, cioè con l'uso di apprestamenti in dotazione o tecniche di costruzione più sicure). Le misurazioni dell'emissione del rumore o delle vibrazioni (chi le fa!?) o degli agenti chimici (pure!) andranno fatte ogni 4 anni o in seguito a variazioni, e nel POS inserisco (copio-incollo in questo caso usato correttamente) i valori che il tecnico mi ha fornito, i DPI specifici, la formazione per gli otoprotettori (la trovo esagerata ritenerla oggetto di formazione come queli di III categoria ma così è, basta non più di mezz'ora senza sottoporre i lavoratori a corsi di formazione omniscente sulle frequenze, le bande d'ottava, anatomia dell'orecchio e via dicendo). Questo è quello che richiede il POS: rischi specifici dell'impresa. Poi a seguire ci saranno i rischi interferenziali che verranno valutati dal CSP/CSE a cui l'impresa non fa altro che, dopo aver eventualmente indicato soluzioni migliorative, adeguarsi. Ad es. un CSE dovrebbe valutare non l'emissione del rumore della singola impresa, la rileva dai dati del POS, ma la somma dei probabili rumori presenti contemporaneamente e per questo interferenti. Qualcuno avrà nel suo DVR e POS assenza di emissione di rumore (o un valore per cui sono stati calcolati specifici DPI) quindi verrà indicato l'otoprotettore corretto dovuto alle interferenze, da usare in fase esecutiva (e riconosciuto all'impresa come costo della sicurezza), dall'analisi della nuova emissione totale potrà risultare un valore superiore a quello massimo di una singola impresa: andrebbero ricalcolati gli otoprotettori!!! Mi rendo conto che questa è utopia, ma non è per niente corretto limitarsi alla caduta dall'alto, agli scavi e a poco altro, che rappresentano la parte infortunistica (evento che accade improvvisamente), la più evidente e drammatica a primo impatto, ma sarebbe ora di indirizzarsi verso la questione sanitaria e della sorveglianza relativa che presenta altri risvolti complicati e prima o poi (anzi già sono attivi anche se,a mio avviso, nel cantiere sono ritenuti secondari) gli OdV cominceranno a mietere. Le malattie professionali hanno un incidenza sul costo sociale rilevante, di sicuro superiore ai mortali!!! Dopo l'ospedale, il cantiere è il luogo di lavoro più complesso in cui fare valutazione ed analisi del rischio per mille motivi tra cui una'ttenzione (la cosiddetta cultura della sic...) alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sottoconsiderata. "Ho sempre fatto così" una delle classiche risposte da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio. Un saluto |
Rispondi Autore: mapi baggins - likes: 0 | 06/02/2013 (14:33:27) |
Benissimo Attilio, comunque nel caso di un'impresa edile che opera solo in cantiere e non opera da nessun'altra parte, non è sufficiente fare il POS per ogni cantiere? Inoltre, nel caso in cui non operino solo in cantiere ma abbiano un magazzino, comunque lì non hanno gli stessi rischi del cantiere? E comunque, non sono sufficienti le procedure standardizzate? Certo, utilizzano sostanze chimiche ma non basta allora munirsi delle schede di sicurezza e maneggiare i prodotti con cautela? Certo, c'è sempre la questione che sopra gli 80dB c'è l'obbligo di misurare e in edilizia li superi sempre e non potresti nè autocertificare la valutazione del rumore nè forse farla con le procedure standardizzate, ma non ci possiamo far niente noi, io ritengo che la legislazione sia lacunosa e incoerente. E comunque, in edilizia in particolare ritengo che si dà troppa importanza alla carta e poca ala fatto che tanto poi gli addetti non usano i DPI. Tu che ne pensi? |
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi - likes: 0 | 06/02/2013 (16:45:43) |
Concordo con quanto detto nell'articolo e con Marabelli. In particolare nell'articolo a mio modo di vedere, si cerca di inserire nelle procedure stansardizzate tutte quelle aziende che hanno anche più di 10 dipendenti (fino a 50), esempio Uffici, Negozi, ma che non hanno rischi specifici e valutabili con misurazioni oggettive. Difatti come gia detto da Marabelli, anche secondo me la valutazione con la procedura standardizzata va integrata con Allegati Valutazioni Rumore, vibrazioni, ecc. a secondo del tipo di attività. |
Rispondi Autore: G.Albanese - likes: 0 | 07/02/2013 (10:49:14) |
Buongiorno a tutti, mi permetto di esporre la mia opinione in quanto anch'io (seppur alle prime armi)individuo ancora delle contraddizioni normative sull'argomento. Il comma 5 dell'art. 29, per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti consente l'applicazione delle procedure standardizzate fatta eccezione per i casi previsti dall'art.31 comma 6 del TU. Il comma 6 dell'art.29 (aziende fino a 50 dipendenti) consente l'applicazione delle procedure standardizzate ad eccezione dei casi previsti dall'art.31 (quindi come per le aziende fino a 10 dipendenti) ed inoltre in tutti quelle attività in cui sono presenti il rischio biologico, chimico,ecc. A mio modesto avviso qui nasce l'equivoco, in quanto il comma 6 dell'art.29 dice "i DL che occupano fino a 50 lavoratori..." secondo me si intende per le aziende con numero di dipendenti da 10 a 50. Se avessi ad esempio un'azienda con 4 dipendenti (quindi comma 5) con rischio chimico a mio avviso potrei applicare le PS corredate da una valutazione specifica del rischio, ma al tempo stesso avere 4 dipendenti vuole dire anche "fino a 50" quindi rientrerei nel comma 6 e pertanto le PS non sarebbero più applicabili??? |
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi - likes: 0 | 07/02/2013 (11:39:23) |
Secondo me G.Albese NO ! Se leggi anche il bel articolo di G.Porreca, rientri tra le Aziende con meno di 10 addetti. In pratica ci sono 3 fasce di Aziende quelle fino a 10 addetti e quelle da 10 a 50 e quelle con oltre 50 addetti. Le prime possono fare le procedure standardizzate (salvo non abbiamo rischi particolari e specifici - esplosivi, centrali termoelettriche, ecc. - ; le seconde anche, ma con i limiti indicati al comma 7 e riportati nel citato articolo; altrimenti DVR, come per quelle di terza fascia. Poi considera che la procedura standardizzata "è una opportunità" per il DL, se uno vuole può fare il DVR per tutte e 3 le fasce. IO l'ho intesa così, aspetto eventuali repliche anche da altri colleghi ! Saluti. |
Rispondi Autore: Emanuele Rizzato - likes: 0 | 07/02/2013 (12:30:31) |
Da come è esposto l'articolo, specialmente l'ultimo paragrafo, sembra che tutte le imprese( e per tutte indico tutte sul serio) che sono soggette ad almeno uno dei rischi del comma "B" debbano redigere il DVR completo a differenza di quelle che hanno meno di 50 lavoratori e non hanno rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto. Secondo questa teoria che interpreta a alla lettera l'articolo di legge risulta inapplicabile l'esecuzione del DVR procedure standard per la maggior parte di imprese con meno di 10 lavoratori in quanto (ripeto) qualsiasi attività produttiva è soggetta a rischio chimico per lo meno, a casa di una qualsiasi sostanza pericolosa utilizzata nel processo produttivo. Ergo, se l'interpretazione fosse quella dell'Ing. Porreca, avremmo che tali procedure standardizzate avrebbero un applicazione esclusivamente per il 10% delle imprese Italiane, mentre il restante 90 delle microimprese (circa 80% del totale italiano) dovrà dotarsi di un DVR completo al pari di un'impresa di grandi dimensioni. Personalmente ritengo che questo modo di vedere non sia l'idea fondamentale dalla quale partono le procedure standardizzate, ma a da quello che è scritto il risultato sembrerebbe questo. |
Rispondi Autore: mapi baggins - likes: 0 | 07/02/2013 (15:48:14) |
Attilio, concordo su ogni cosa che hai detto. Quindi tu, giustamente ritieni che il CSP o meglio il CSE dovrebbe misurare in cantiere il rumore interferente, cioè il rumore che complessivamente si genera da più lavorazioni interferenti e magari il CSP dovrebbe in fase di pianificazione appunto della sicurezza fare una somma naturalmente logaritmica dei lavori interferenti. In effetti sarebbe una cosa giusta. Certo, forse l'uso dei DPI è l'ultima strada, ma purtroppo nella maggior parte delle macchine (trapani, martelli, seghe circolari) non è possibile ridurre i rischi alla fonte o, c'è anche da dire, in verità, che spesso i ddl non vogliono o non possono spendere per fare delle modifiche ai macchinari o comprarne di più moderni e meno rumorosi. Concordo comunque sul fatto di considerare maggiormente l'aspetto prevenzionistico della salute e della sicurezza. A presto |
Rispondi Autore: mapi baggins - likes: 0 | 07/02/2013 (16:30:54) |
Attilio, concordo su ogni cosa che hai detto. Quindi tu, giustamente ritieni che il CSP o meglio il CSE dovrebbe misurare in cantiere il rumore interferente, cioè il rumore che complessivamente si genera da più lavorazioni interferenti e magari il CSP dovrebbe in fase di pianificazione appunto della sicurezza fare una somma naturalmente logaritmica dei lavori interferenti. In effetti sarebbe una cosa giusta. Certo, forse l'uso dei DPI è l'ultima strada, ma purtroppo nella maggior parte delle macchine (trapani, martelli, seghe circolari) non è possibile ridurre i rischi alla fonte o, c'è anche da dire, in verità, che spesso i ddl non vogliono o non possono spendere per fare delle modifiche ai macchinari o comprarne di più moderni e meno rumorosi. Concordo comunque sul fatto di considerare maggiormente l'aspetto prevenzionistico della salute e della sicurezza. A presto |
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi - likes: 0 | 07/02/2013 (19:51:03) |
Io credo che si fa riferimento all'ultimo paragrafo dell'articolo sempre all'Aziende con meno di 50 addetti, che hanno un rischio chimico, biologico, cancerogeno, ecc. per cui le procedure NON sono applicabili. Mentre per le altre SI. Per le Aziende con meno di 10 addetti, è sempre possibile utilizzare le procedure standardizzate !!! Aspetto anche Vostri eventuali chiarimenti !!! sarà eventualmente l'Ing.Porreca a chiarircelo ! |
Rispondi Autore: Tiziana Schiavo - likes: 0 | 09/02/2013 (11:24:40) |
Condivido quanto espresso da Emanuele Rizzato. Un minimo di rischio chimico è presente in ogni attività. Credo piuttosto che le procedure standardizzate devono essere accompagnate da relazioni tecniche specifiche ( valutazione rischio chimico, rumore e vibrazioni) che completano la valutazione stessa. |