I quesiti sul decreto 81: più ruoli in uno stesso cantiere?
Quesito
Possono essere svolte contestualmente in un cantiere temporaneo o mobile le attività di direttore tecnico di cantiere, di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in esecuzione? E se sì non si possono in tal caso verificare dei contrasti fra le eventuali decisioni che deve assumere il direttore dei lavori per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere rispetto all’operato proprio del direttore tecnico di cantiere e del coordinatore della sicurezza che tutelano altri interessi di natura diversa?
Risposta
E’ un quesito questo che ritorna sul tema della compatibilità fra le varie attività tecniche e di sicurezza che vengono svolte nei cantieri temporanei o mobili quali quella del direttore dei lavori, del direttore tecnico di cantiere e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), un tema ricorrente in quanto evidentemente si tende a concentrare in un unico soggetto lo svolgimento delle diverse attività e del quale ci si è già occupati in passato in risposta ad altri quesiti. E’ questa comunque l’occasione di sintetizzare le osservazioni che sono state svolte in quelle circostanze e di richiamare i limiti e gli obblighi che le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro hanno voluto imporre in merito.
Il direttore tecnico del cantiere è un soggetto che opera per conto del datore di lavoro di un’impresa esecutrice al quale la stessa ha affidata la direzione della organizzazione tecnica del cantiere, soggetto che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., è considerato un dirigente così come definito nell’art. 2 comma 1 lettera d) dello stesso decreto. I coordinatori per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori sono quei tecnici ai quali il committente di un’opera edile affida la progettazione della sicurezza del cantiere da installare per l’esecuzione dell’opera edile stessa con l’obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento nonché di controllare l’attuazione dello stesso e l’applicazione nel cantiere delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Il direttore dei lavori è invece una figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire ed al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere, con lo scopo di seguire la corretta esecuzione delle opere in cantiere e di sorvegliare che vengano rispettati il progetto e la regola dell’arte. Quest’ultimo verifica, attraverso visite periodiche in cantiere, che tutte le indicazioni del progetto siano attuate correttamente impartendo, anche per iscritto, le necessarie disposizioni alle imprese esecutrici. La direzione dei lavori però non comprende, a meno che non viene specificatamente indicato nell’incarico, la gestione della sicurezza nel cantiere per la quale i responsabili sono invece, ciascuno per la parte di propria competenza, il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione nonché i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti delle imprese esecutrici. Il direttore dei lavori non ha l’obbligo della formazione specifica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, obbligo che è invece posto a carico della figura dei coordinatori per la sicurezza alla luce dell’art. 98 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
(...)
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.