I quesiti sul decreto 81: lavori di manutenzione
Quesito
Per effettuare dei lavori di manutenzione di un fabbricato condominiale è necessaria l’installazione di un ponteggio fisso che sarà fornito e montato da un’impresa diversa da quella che deve provvedere ad effettuare i lavori. In tal caso la messa a disposizione del ponteggio si può considerare una "fornitura" e quindi escludere l'impresa, che si limita a fornirlo e a montarlo dal numero delle imprese che saranno presenti in cantiere oppure, considerata tale, l’amministratore, essendo due le imprese, deve nominare il coordinatore e far elaborare il PSC?
Risposta
Nel quesito il lettore chiede sostanzialmente se l’impresa che fornisce e monta un ponteggio fisso nel cantiere edile, installato in un condominio per effettuare alcuni lavori di manutenzione del fabbricato sociale, è da considerare un’impresa o meno, ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e fa tale richiesta evidentemente per sapere se in tal caso, in qualità di amministratore condominiale, è tenuto o meno a nominare un coordinatore per la sicurezza e a far redigere dallo stesso un piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).
Per dare riscontro al quesito formulato vanno espresse le stesse considerazioni che lo scrivente ha già svolte in occasione della risposta ad un analogo quesito ( I quesiti sul decreto 81: il POS per il nolo del ponteggio) con il quale un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ha chiesto se il noleggiatore di un ponteggio sospeso motorizzato, dovendo provvedere anche al suo montaggio e smontaggio, fosse tenuto o meno, in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a redigere e a consegnargli il piano operativo di sicurezza (POS).
L’obbligo da parte del committente di un’opera edile di nominare i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) è contenuto, come è noto, nei commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo i quali:
“3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”,
facendo presente che il termine “esecutrici” che si legge in tali commi non compariva nel testo originale del D. Lgs. n. 81/2008 ma è stato inserito invece negli stessi con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 con il quale furono apportate delle modifiche e delle correzioni al testo originale e con il quale furono anche definite, con l’art. 89 comma 1 lettera i-bis, le imprese esecutrici che sono da intendersi le “imprese che eseguono un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. Alla luce di quest’ultima osservazione si capisce quindi il perché è importante sapere se l’impresa che fornisce e provvede a montare il ponteggio fisso, così come segnalato nel quesito che si riscontra, sia da considerare esecutrice o meno.
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