Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
I quesiti sul decreto 81: la valutazione dei rischi nelle nuove imprese
Bari, 8 Lug – Un quesito sulla valutazione dei rischi e sulla redazione del relativo documento di valutazione nel caso di costituzione di una nuova impresa. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Nel caso di costituzione di una nuova impresa, secondo l’art. 28 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro dopo avere effettuata la valutazione dei rischi deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e di cui al comma 3 dello stesso articolo. Riportando queste lettere i contenuti del DVR, tale richiesta non è in contraddizione con la facoltà concessa allo stesso comma 3-bis di elaborare il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività?
Risposta
Il quesito fa riferimento alle disposizioni contenute nel comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardanti l’obbligo di valutazione dei rischi e di redazione del DVR per le imprese di nuova costituzione e più in particolare alle modifiche che sono state apportate allo stesso comma 3-bis dalla legge n. 161 del 30/10/2014, la cosiddetta legge europea 2013-bis, contenente “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”, modifiche che hanno sollevato nel lettore le perplessità espresse nel quesito formulato.
Si precisa, in premessa, che la modifica del comma 3-bis dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 sopra indicata è stata introdotta al fine di soddisfare una richiesta pervenuta all’Italia dalla Commissione Europea con riferimento alla procedura di infrazione n. 2010/4227 per avere la stessa violato la direttiva quadro europea 89/391/CEE sulla sicurezza sul lavoro. La Commissione Europea aveva giustificata la richiesta di rivedere il comma 3-bis dell’articolo 28 fatta al legislatore italiano affermando testualmente che “non si può negare che l'esonero dall'obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi durante le prime settimane può indurre certi datori di lavoro a omettere di effettuare una valutazione dei rischi o ad effettuarla meno accuratamente di quanto avrebbero fatto se avessero dovuto redigere un documento cartaceo contenente i risultati della valutazione”.
(...)
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.