I quesiti sul decreto 81: la sicurezza del portiere
Quesito
Nei confronti del portiere di un condominio che rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, oltre agli obblighi previsti dall’art. 3 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008, si applica anche l’obbligo di nominare un RSPP? C'è inoltre l’obbligo di avvalersi di un medico competente e quello di fare le verifiche di cui al DPR n. 462/2001?
Risposta
Il quesito perviene da un operatore di un organo di vigilanza e riguarda la richiesta di un parere su quali disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve applicare un’amministrazione condominiale nei confronti di un portiere che lavora alle sue dipendenze e più in particolare è finalizzato a conoscere se sussiste o meno l’obbligo da parte della stessa amministrazione di effettuare una valutazione dei rischi esistenti nei luoghi nei quali lo stesso deve prestare la sua attività e di redigere il relativo documento di valutazione dei rischi (DVR) nonché se sussiste l’obbligo di nominare un RSPP e un medico competente.
La principale fonte normativa alla quale occorre fare riferimento per fornire una risposta al quesito è quella già individuata da chi ha formulato il quesito e contenuta nel comma 9 dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione dello stesso decreto legislativo secondo il quale:
“9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III”,
articolo che, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, fra i quali sono inseriti i portieri condominiali, ha sostanzialmente limitata l’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai soli obblighi da parte dei loro datori di lavoro di informarli e formarli secondo quanto indicato negli articoli 36 e 37 nonché di fornire agli stessi i dispositivi di protezione individuale ( DPI), in relazione ai rischi che possono correre, e di mettere altresì a loro disposizione attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III e cioè di quel Titolo che contiene le prescrizioni di sicurezza da applicare nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
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Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0 | 27/02/2019 (10:01:55) |
Non ho ben compreso il discorso dell'esonero dall'obbligo della Valutazione dei Rischi.... Se da una parte l'art.3 porta tra i doveri dell'amministratore quello di fornire gli opportuni DPI derivanti dalla Valutazione dei Rischi, e l'art. 77 recita che ai fini della scelta dei DPI il Datore di Lavoro elabora una valutazione dei rischi.... come può non sussistere l'obbligo da parte dell'amministratore ad effettuare la Valutazione dei rischi (e di conseguenza nomina RSPP, MC, ecc...)? |
Rispondi Autore: Alfonso Cenetiempo - likes: 0 | 27/02/2019 (10:27:29) |
concordo con Flavio, se ho l'obbligo di formare il dipendente su cosa lo formo se non ho redatto il DVR da cui ho appurato i rischi che corre? Che dire poi dei DPI, ci sono portieri che fanno anche attività di pulizia o di piccola manutenzione (a volte anche del verde) , con rischi diversi tra loro che possono comportare anche l'utilizzo di scale, o DPI differenti da caso a caso dove valuto la scelta? per non parlare del lavoro in solitario e del rischio aggressioni ogni portierato ha una sua specificità a volte data dall'immobile stesso non mi sembra corretto, ai fini della sicurezza, equiparare tutti i portieri. |
Rispondi Autore: Pier Paolo Ruggeri - likes: 0 | 27/02/2019 (11:14:02) |
Flavio ha centrato il problema! Anche l'art.21 del T.U. non prevede la redazione di un DVR ma prevede la consegna dei DPI ai componenti del'impresa familiare e ai lavoratori autonomi. Ma se non redigo un DVR come si fa a stabilire l'entità del rischio a cui conseguono le misure di prevenzione e protezione? |
Rispondi Autore: Mario Mercurio - likes: 0 | 27/02/2019 (19:05:23) |
Non sono attività obbligatorie ma non è detto che non le possa fare. Se l'amministratore non ha competenza in materia può affidarsi ad un consulente esterno che curi la sicurezza del lavoratore. In Italia siamo abituati a fare solo ciò che è obbligatorio, tutto il resto non conta. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 28/02/2019 (11:07:43) |
Un conto è fare la valutazione dei rischi ed un altro conto è redigere il DVR. Il Condominio è equiparabile ad un'azienda nel caso in cui adibisca uno o più lavoratori (così come definiti all'articolo 2 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 81/2008) a svolgere attività lavorativa nell’ambito della propria organizzazione. In un condominio possono essere presenti lavoratori dipendenti che: a) rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei lavoratori dei proprietari di fabbricati di cui all’articolo 3 comma 9 del D.Lgs. n° 81/2008 e b) lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del citato contratto collettivo. Nel primo caso, gli obblighi da adempiere sono solo quelli dell’articolo 3, comma 9 e cioè l’informazione e la formazione del personale (articoli 36 e 37 del D.Lgs. n° 81/2008) e l’eventuale fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); non è prevista la redazione del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi anche se è opportuno effettuare la valutazione dei rischi(cosa ben diversa dal Documento di valutazione dei Rischi) al fine di definire tipologia e contenuti dell’informazione e della formazione e la tipologia dei DPI da fornire. Quindi non è prevista la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria. Nel secondo caso, invece, trovano applicazione tutti gli obblighi del D.Lgs. n° 81/2008 (nomina RSPP, redazione DVR, nomina medico competente, sorveglianza sanitaria, ecc.). |
Rispondi Autore: guglielmo - likes: 0 | 30/07/2020 (16:04:44) |
buongiorno,chiedo cortesemente sapere se un portiere di due stabili 20cad. deve calzare le scarpe antinfortunistiche con obbligatorietà oppure su disposizione dell'amm.re.siamo sprovvisti di ogni normativa.grazie e a presto |
Rispondi Autore: vincenzo - likes: 0 | 13/04/2021 (18:56:17) |
Un portiere di un condominio (senza altri dipendenti) che rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, oltre agli obblighi previsti dall’art. 3 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008, ha l'obbligo di seguire il corso di RLS? |
Rispondi Autore: Enrico - likes: 0 | 22/07/2021 (09:56:32) |
Salve,mi sono sempre chiesto : ma i portieri di condominio con contratto nazionale collettivo che svolgono il proprio lavoro , chi li tutela dall’operare la mansione di Vigilanza e mi spiego meglio:dato che questa mansione è una parola vasta dell’ambito lavorativo,se succede un tentativo di furto all’interno del condominio nell’orario di servizio il portiere non ha nessun potere di legge per contrastare un eventuale ladro preso in flagranza . Spero in una risposta in merito.Grazie |