I quesiti sul decreto 81: l’RSSP di un’altra azienda
Quesito
E’ consentito che un datore di lavoro nomini quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di un’altra azienda? Se vi deve essere un rapporto "fiduciario" fra una azienda e il suo RSPP, interno o esterno che sia, come può mai essere possibile che ci sia di mezzo un’azienda terza ove vi sarà un datore di lavoro del consulente individuato?
Risposta
La scelta alla quale fa riferimento il lettore e cioè quella di individuare in qualità di datore di lavoro una persona alla quale affidare la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione della propria azienda è soggetta, oltre alla verifica che la stessa sia in possesso dei requisiti di capacita e professionalità richiesti dalle disposizioni di legge, anche a dei criteri di opportunità di effettuare la scelta stessa. Il legislatore, come è noto, si è fondamentalmente preoccupato di stabilire con l’art. 32 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali debbano essere i requisiti che deve avere tale figura professionale individuandoli nel possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione organizzati dai soggetti di cui al comma 4 dello stesso articolo 32 e regolamentati nelle modalità, nella durata e nei contenuti già dall'Accordo raggiunto il 26/1/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed attualmente, a partire dal 3/9/2016, dall’ultimo Accordo della stessa Conferenza Stato-Regioni del 7/7/2016 che ha abrogato e revisionato quello del 2006.
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